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Agente Immobiliare
Tutto sul taglio dell'ICI e l'accordo sui mutui
Il decreto fiscale varato dal Consiglio dei ministri di Napoli (Dl 27 maggio 2008 n. 93), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 n. 124, apre con l'esenzione ICI prima casa, traccia le linee guida delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, annuncia la convenzione sui muti con l'Abi per la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile, modifica i termini del prestito ad Alitalia, delinea le riduzioni di spesa per la copertura finanziaria del provvedimento. Si tratta, spiega la relazione, del primo passo di un'azione di politica economica che il Governo intende sviluppare in coerenza con gli impegni politici assunti. Il provvedimento, dal titolo "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", entra in vigore il 29 maggio. Ecco, nel dettaglio, cosa c'è nel decreto legge fiscale.

Esenzione ICI prima casa. A decorrere dal 2008 scompare l'ICI sulla prima casa. Restano fuori dal taglio dell'imposta ville (categoria A/8), castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico (categoria A/9) e abitazioni signorili (categoria A/1). Per questi ultimi immobili resta la detrazione di base prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 e disposizioni richiamate. La detrazione rimane anche per l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non resdienti nel Paese, a condizione che non risulti locata. La disposizione precisa che l'esenzione totale dall'ICI si applica anche alla casa coniugale del soggetto non assegnatario a causa di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio e alle unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità. L'esenzione si applica anche alle abitazioni che il Comune ha assimilato a quelle principali: a) in base all'articolo 3, comma 56, della legge 662/1996 che permette di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; b) in base all'articolo 59, comma 1, lettera e) del Dlgs 446/1997 che attribuisce agli enti locali la possibilità di assimilare all'abitazione principale quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. Se il Comune effettua questa assimilazione per gli anni successivi all'entrata in vigore del decreto legge fiscale le unità immobiliari non potrannio godere dell'esenzione, ma solo dell'aliquota agevolata deliberata e della detrazione di base che il comune potrebbe elevare fino alla concorrenza dell'imposta dovuta. Abrogate le disposizioni incompatibili. La minore imposta, quantificata in 2.500 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010 sarà rimborsata ai Comuni tramite un apposito fondo dell'Interno. Dal 2011 diventerà spesa permanente. Dall'entrata in vigore del decreto legge fiscale è sospeso il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti ad essi da leggi dello Stato. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto legge in sede di Conferenza Stato-città saranno stabiliti criteri e modalità del rimborso ai Comuni.

Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. Introdotta in via sperimentale, dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, salvo rinuncia scritta del datore di lavoro, una tassazione agevolata delle somme:

a) per prestazioni di lavoro straordinario;

b) per prestazioni di lavoro supplementare o per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo indicato e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legge fiscale:

c) correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti che hanno come obiettivo un incremento di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

La detassazione sperimentale del 10% si applica al settore privato, entro il limite di importo complessivo di 3mila euro, solo ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai 30mila euro nel 2007. Concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente: a) le erogazioni liberali non superiori nel periodo d'imposta a 258,23 euro concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti; i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente; i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 108/1996 o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sendi del dl 419/1991, convertito con modifiche dalla legge 172/1992. A novembre verifica del ministro del Lavoro con le organizzazioni sindacali, alla quale partecipa anche il ministro per la funzione pubblica e l'innovazione per valutare una eventuale estensione della norma ai dipendenti pubblici.

via Il decreto sul taglio dell'ICI e l'accordo sui mutui - Il Sole 24 ORE.
 

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