archiwalter

Membro Attivo
Professionista
Un saluto a tutti.
Il genitore (A) redige un testamento olografo col quale lascia un immobile (imm. A) ad uno dei due figli(X) a condizione che il coniuge, genitore (B) faccia lo stesso lasciando un altro immobile (imm. B) al secondo figlio (Y).
Premesse:
-Il genitore A possiede il 100% del rispettivo immobile e non ha altri beni
-Il genitore B possiede il 100% del rispettivo immobile e possiede altri beni (terreni) di valore non trascurabile ma senz'altro inferiore all'imm. B
-L'immobile A è di fatto utilizzato come abitazione dei coniugi, parte, e come abitazione del figlio (X), parte
-L'imm. B è di fatto utilizzato come abitazione dal figlio (Y)
-non risulta esistere un testamento del genitore (B) anche se è nota la sua volontà di assegnare gli immobili in oggetto così come desiderato da (A)
-entrambi i genitori sono in età avanzata e versano in cattivo stato di salute. Il genitore (A) non è più in possesso di facoltà mentali tali da poter compiere ulteriori atti pertinenti la questione
Ecco le domande:
in caso di decesso di uno genitori
-il testamento di (A) e la nota volontà di (B) possono in qualche modo determinare un'assegnazione degli immobili così come desiderato? Mi riferisco ovviamente al caso in cui uno dei due figli, al contrario, non intendesse rispettare l'accordo tra tutti da tempo stabilito.
in caso contrario, come temo,
-stante le cose, qual'è il modo più semplice e meno oneroso per definire la situazione onde evitare possibili, futuri problemi.
Ringrazio per l'attenzione.
Saluti.
Walter
 
M

marcellogall

Ospite
Nel caso in questione non esiste la possibilità di definire il tutto anticipatamente senza evitare futuri problemi.
Le quote legittime spettanti al coniuge e ai figli complicano la situazione. L'unica soluzione è che il fratello Y, alla morte del padre, rinunci all'eredità in favore del fratello. La stessa cosa dovrebbe fare la madre. Il fratello X dovrebbe fare la stessa cosa in favore del fratello Y in caso di morte della madre. Ma non esiste certezza che entrambi i fratelli si comportino nel modo desiderato dai genitori: inoltre gli eventuali accordi tra eredi prima della morte del testatore non hanno validità.
Donazione e finta vendita non sono possibili causa l'attuale incapacità mentale del padre e sarebbero comunque impugnabili
dal fratello che si ritenesse penalizzato. Si può solo sperare nel buonsenso e nell'affetto che dovrebbe esistere tra fratelli.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Premesso che non ho speciali titoli, ma solo un pò di esperienza risponderei così:
  1. per legge un genitore non può privare della quota necessaria (legittima) uno dei figli
  2. la volontà espressa verbalmente non ha effetti giuridici
  3. non credo che i figli, anche volendo, possano consensualmente decidere una ripartizione del genere.
  4. nelle condizioni descritte, l'immobile A verrebbe ereditato per 1/4 dal coniuge superstite, per 1/4 dal figlio B e per 1/2 dal figlio A. L'immobile B, supponendo che il genitore B defunto fosse ormai vedovo, verrebbe ereditato dai figli in parti uguali

Dall'esempio soprariportato, che è uno dei casi possibili, si vede l'effetto iniquo di certe improvvide iniziative (fare testamento!)
La via che avrei suggerito in questi casi, sarebbe stata un atto di vendita (o donazione) della nuda proprietà a ciascuno dei figli, con usufrutto ai genitori, senza eccrescimento in caso di morte del coniuge (cioè il coniuge superstite non eredita (consolida) l'usufrutto dell'altro.

Forse sono ancora in tempo per "pilotare" una soluzione del genere: preserva i diritti dei genitori in vita, non possono essere cacciati di casa, ed alla loro morte la proprietà piena viene attribuita al figlio di turno senza ulteriori atti e balzelli straordinari.

p.s.: in questi casi mi chiedo perchè certi genitori non si documentino sufficientemente sulle norme successorie. E nella loro beata "ignoranza" credono di essere più "equi" della legge. Come se il c.c. fosse stato scritto dal primo lestofante di passaggio.
:disappunto::disappunto:

Aggiunto dopo 11 minuti :

La mia e la risposta di marcellogall si sono accavallate, ma dicono quasi la stessa cosa.

Non consideravo che attraverso la eventuale rinuncia di eredità di alcuni eredi "necessari" si potrebbe arrivare al risultato sperato, ma l'inconveniente è appunto che gli eventi non sono contemporanei e gli "umori" nel frattempo possono peggiorare.

Quando dicevo: "si può ancora pilotare", intendevo appunto che se i flgli ed il genitore lucido affrontano apertamente il tema della vendita o donazione, coscienti della volontà espressa dal genitore incapace, potrebbero addiivenire, con un pò di buona volontà e "collaborazione..." del notaio ad accordarsi. O si constaterà subito se emerge disaccordo, senza aspettare possibili sorprese.
 

archiwalter

Membro Attivo
Professionista
Ciao ragazzi.
Grazie per le risposte.
Purtroppo mi state confermando quanto quel poco di diritto che conosco, ma soprattutto il buon senso, già mi avevano suggerito.
Resto sempre allibito quando mi rendo conto dell'inerzia dei genitori nei confronti di un tema così delicato, quasi come si sentissero "immortali". Io stesso ho dovuto affrontare una situazione non proprio idilliaca in passato...
Tornando a "palla", ho seri dubbi che il genitore lucido, che temo presto sarà purtroppo anche vedovo, abbia la volontà di prendere in pugno la situazione. E' assai probabile che tutto resti così com'è!
Azzardo una soluzione:
Viene meno A, B rinuncia (magari mantenendo il diritto di abitazione, se tecnicamente possibile), il figlio X riceve 5/8 dell'immobile A, Y 3/8. Supponendo che Y non "rompa le scatole" cosa probabile, le cose restano di fatto invariate (mi riferisco al godimento dei beni). Viene meno B, i figli ricevono rispettivamente 1/2 dei relativi beni, in particolare dell'imm. B.
A questo punto, potrebbe essere fatta una divisione dell'intero "pacchetto" beni di A e di B, considerandoli come unico asse ereditario? (alcuni beni minori potrebbero bilanciare il valore degli immobili principali!)
Oppure sarebbe necessaria o economicamente più conveniente una reciproca donazione? In questa fase, nella quale ritengo possibile un disaccordo, il testamento del genitore A potrebbe avere un qualche valore legale?
Scusate se vi faccio venire mal di testa, ma vorrei dare ai direttamente interessati dei consigli sensati!
Grazie di nuovo per l'attenzione!!!
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Anch'io ti rispondo per quanto di diritto conosco.....
Viene meno A, B rinuncia (magari mantenendo il diritto di abitazione, se tecnicamente possibile), il figlio X riceve 5/8 dell'immobile A, Y 3/8.
1) Col decesso di A, se viene pubblicato il testamento di A, e B rinuncia , X eredita i 5/8 ed Y eredita 3/8
2) Col decesso di A, se NON viene pubblicato il testamento di A, e B rinuncia , X eredita i 4/8 ed Y eredita 4/8

Viene meno B, i figli ricevono rispettivamente 1/2 dei relativi beni, in particolare dell'imm. B.
Si

A questo punto, potrebbe........
A questo punto X e Y sono due preudo-estranei con beni in comunione, che possono fare una divisione dei beni in comune: fiscalmente credo sia meno oneroso "dichiarare" che le reciproche parti scambiate si compensano in valore.
In pratica uno dei due potrebbe pretendere monetariamente la compensazione del valore se la parte di sua spettanza risulta avere un valore inferiore.

Testamento di A: se è stato già pubblicato, si è detto cosa succede. Se si è fatto finta che non esistesse, e poi salta fuori, suggerisco di leggere l'art. 620 c.c. e il 749 c.p.c.: per evitare questa spada di damocle l'interessato può chiedere al tribunale che sia fissato un termine per la eventuale presentazione. In dettaglio non so cosa succeda se a successione avvenuta salta fuori il testamento.
 
M

marcellogall

Ospite
Come ho già detto ci sono due difficoltà insuperabili: il genitore A non può fare la donazione perchè incapace e i fratelli non possono fare accordi verbali o scritti,prima del decesso del testatore.

Io direi di suggerire agli interessati di lasciare le cose come stanno e lasciare al loro buonsenso gli eventi futuri.
 

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