Hannibal

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Per il post iniziale la convenzione si rifà all'art 35 ed ha la durata di 30 anni.
Per il diritto di superficie o proprietà non sono sicuro della differenza, qualcuno mi illumina ?
Per quanto riguarda il mio caso la convenzione ex art 35 durata di 30 vorrei quasi dire diritto di superficie, ma non saprei.
Inoltre, la convenzione è stata stipulata nel 1999 e la costruzione terminata e acquistata nel 2000, quindi con la legge 865/71 era già modificata dall’art. 23, co. II, L. 179/92, anche questo è un problema che non mi è chiaro.
Per ultimo chiedo ancora, ma se il notaio acconsente a redigere l'atto di vendita senza il prezzo determinato dal comune, in seguito chi è responsabile e il nuvo proprietario può rifarsi su di me per l'eccedenza pagata ?
 

fpsoft

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Diritto di superficie: il terreno è di proprietà del comune (tipicamente rinveniente da esproprio) che ha consentito la costruzione dell'edificio alla cooperativa o al costruttore, che devono vendere gli alloggi a prezzi inferiori a quelli di mercato (perche' non hanno pagato il terreno). Nella convenzione stipulata tra cooperativa (o costruttore) e comune, tipicamente, è scritto che dopo 99 anni l'edificio diventa di proprietà del comune (ovviamente dopo 99 anni l'edificio non dovrebbe praticamente valere piu' nulla). Questo diritto di superficie pero' fa si' che siano (forse) ancora attivi dei vincoli convenzionali (es. prezzo di rivendita). Se vuoi controllare, una visura catastale dovrebbe essere sufficiente (dovrebbe apparire una nota "Proprietà superficiaria"). Ancora meglio controllare sul rogito e consultare un notaio. Se il notaio stipula l'atto nel quale è riportato un prezzo superiore a quello convenzionato, l'acquirente puo' intraprendere una causa civile e farsi restituire la differenza (non so se anche il Notaio abbia reponsabilita' civili in tal senso). Infatti, per evitare questo rischio, in alcuni casi tale differenza viene richiesta in nero, con rischi a questo punto maggiori in quanto si entra nel penale (falso in atto pubblico, antiriciclaggio). Comunque se cerchi su google c'e' moltissimo materiale in merito.
 

Hannibal

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Ho letto l'art 35, al comma 4 specifica in diritto di superficie.

Per FPSOFT la 865/71 mi sembra che conceda il diritto di superficie, la 179/92 ha abbrogato i commi 15-19, di conseguenza è per questo che ritengo di non essere più costretto a chiedere la determinazione del prezzo.
 

fpsoft

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I commi 15-19 abrogati si riferiscono ad alloggi in diritto di proprietà. Estrapolo dal parere 139/2009 da te citato (attenzione alla parte in grassetto):

i commi 15-19 dell’art. 35 L. 865/1971, i quali prevedevano pesanti limitazioni alla trasferibilità
degli alloggi consistenti:
= nel divieto di alienare l’alloggio costruito su area ceduta in proprietà per la durata di un
decennio decorrente dal momento del rilascio della licenza di abitabilità (co.15);
= nell’obbligo, per i successivi dieci anni, di cedere gli alloggi esclusivamente a soggetti di
cui fosse accertato il possesso dei requisiti previsti per l’assegnazione di case popolari,
concordando il prezzo nei limiti predeterminati dall’Ufficio Tecnico Erariale (co.16);
 

Hannibal

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Abbi pazienza ma non ho capito.

Nel mio caso non so ancora se sono in diritto di supeficie o proprietà (dove lo vedo ?)
La mia abitazione è vicolata dalla convenzione secondo la 865/71, ma i commi incriminati sono stati abrogati, quindi sono a posto ? o no ?.
 

Hannibal

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O meglio ho riguardato gli atti:
I terreni sono stati acquistati dala cooperativa o dati in permuta (il comune ha datoun terreno a fronte delle opere realizzate dalla cooperativa e date al comune, come parcheggi e marciapiede), sull'atto non si parla di diritto di superficie o diritte del comune.
A questo punto spero di essere in diritto di proprietà........... Spero.

Domani notaio
 

fpsoft

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Se i terreni sono di proprietà della cooperativa, ovviamente sei in diritto di proprietà, quindi si applica la 179/92 (Ferrarini-Botta) che ha abrogato (in tal caso) anche i vincoli sul prezzo di rivendita, che può quindi essere liberamente da te determinato in base al valore di mercato (...insomma puoi vendere al prezzo che vuoi). Certamente devi consultare il notaio, se comunque c'e' una convenzione con il Comune portagli pure quella (se nella convenzione ci sono limiti al prezzo di rivendita si considerano comunque abrogati dalla 179/92).
 

Hannibal

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Privato Cittadino
Grazie della risposta, mi spiace ma ieri sera non ho letto.

Oggi il notaio ha detto che si deve informare e che ci farà sapere. Comunque ho ancora il dubbio che un eventuale atto del notaio potrà essere dichiarato nullo nella parte relativa al prezzo e applicate le relative sanzioni. Mah.....
 

fpsoft

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Il dubbio lo dovrebbe fugare il Notaio. Comunque se sei in diritto di proprietà, non ci dovrebbero essere problemi. Ma non hai la convenzione? Hai solo il rogito di acquisto?
 

Hannibal

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Privato Cittadino
Il notaio si deve informare e mi farà sapere.

Ho letto la convenzione e il rogito:

-sono in diritto di proprietà
-la convenzione (del 1999) impone il prezzo stabilito dal comune
-la 179/92 abroga il comma (art 35 l 865/71) che impone il prezzo da parte del comune
-secondo il TAR Lombardia e Cass Civ il comune non puo imporre limitazioni più restrittive della legge (per cui non sembrerebbero validi gli articoli per la dett del prezzo)

Cercando su internet molti comuni dopo il 1992 sono ricorsi alla concessione dei contributi (il privato paga per riscattare) questo mi fa temere che la convenzione in qualche modo sia valida.
Non so più cosa fare.............
 

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