Umberto Granducato

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Agente Immobiliare
Sono più di 10 anni che i valori OMI sono stati declassati a mero indizio di evasione fiscale e da soli non bastano a determinare il principio dell'accertamento.
bastano eccome... Tanto è vero che il ricalcolo delle imposte viene effettuato sui valori OMI e non sulla media delle compravendite equivalenti.
Il fatto che non vi siano accertamenti su talune compravendite non significa che x loro sia tutto regolare, ossia non contestabile, bensì casuale oppure può essere che l'accertamento arrivi anche dopo 2 anni e oltre.
Stando sopra il valore minimo sei quasi certo di non avere accertamenti (detto da un funzionario AdE).
Ma il discorso varia in funzione dell'Agenzia delle Entrate che opera sul territorio.
qui siamo d'accordo...
 

CheCasa!

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Agente Immobiliare
bastano eccome...
«In tema di accertamento dei redditi di impresa, in seguito alla sostituzione dell’art. 39 del d. P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell’art. 24, comma 5, della I. n. 88 del 2009, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dall’art. 35, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla I. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi. L’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti» (Cass. n. 9474 del 2017).

Questa è una delle diverse sentenze che si riferisce proprio alle norme di cui parlavo: nel 2006 Bersani introdusse l'accertamento automatico mediante ricorso ai valori OMI. Questo determinò una miriade di accertamenti, anche rispetto a situazioni in cui il prezzo effettivamente pagato fosse stato riconosciuto come inferiore a quello stabilito mediante OMI.

Fu la commissione Europea a bacchettarci stabilendo un principio fiscale sacrosanto che la norma Bersani metteva in discussione ovvero quello per cui: il prezzo reale è quello effettivamente pagato.

In seguito a ciò la norma di Bersani venne modificata ed il valore OMI assunse il ruolo di "indizio semplice" che da solo non può essere utilizzato per determinare la presunzione di evasione fiscale.

Poi naturalmente le Agenzie delle Entrate sono tante ed i funzionari che vi operano agiscono in modo diverso e non sempre allineato al quadro normativo che, di per sè, dovrebbe risultare molto chiaro...
 

brina82

Membro Storico
Professionista
«In tema di accertamento dei redditi di impresa, in seguito alla sostituzione dell’art. 39 del d. P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell’art. 24, comma 5, della I. n. 88 del 2009, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dall’art. 35, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla I. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi. L’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti» (Cass. n. 9474 del 2017).

Questa è una delle diverse sentenze che si riferisce proprio alle norme di cui parlavo: nel 2006 Bersani introdusse l'accertamento automatico mediante ricorso ai valori OMI. Questo determinò una miriade di accertamenti, anche rispetto a situazioni in cui il prezzo effettivamente pagato fosse stato riconosciuto come inferiore a quello stabilito mediante OMI.

Fu la commissione Europea a bacchettarci stabilendo un principio fiscale sacrosanto che la norma Bersani metteva in discussione ovvero quello per cui: il prezzo reale è quello effettivamente pagato.

In seguito a ciò la norma di Bersani venne modificata ed il valore OMI assunse il ruolo di "indizio semplice" che da solo non può essere utilizzato per determinare la presunzione di evasione fiscale.

Poi naturalmente le Agenzie delle Entrate sono tante ed i funzionari che vi operano agiscono in modo diverso e non sempre allineato al quadro normativo che, di per sè, dovrebbe risultare molto chiaro...
Ma se la loro prassi è l'OMI, quello seguono...

Poi bisognerebbe fare ricorsi/andare in causa, e da ciò derivano le varie sentenze.
 

AlbyON

Membro Attivo
Professionista
infine sono andato a farmi calcolare il valore minimo dal funzionario dell'AdE che riceve i contratti di compravendita e che è proprio l'incaricato che individua e richiede gli accertamenti in base ai valori dei contratti nella mia città :^^:
In teoria dovrei essere dunque abbastanza al sicuro, andando a vendere per una cifra minore, ma andando a pagare l'imposta di registro sul valore minimo indicatomi.
E comunque , nonostante questo non è stato facile neppure per lui capire i reali valori, specialmente essendoci anche terreni, in parte edificabili e la valutazione è stata in linea di massima. Dunque la tranquillità al 100% non ci sarà mai
 

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