Marcellob75

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Buongiorno,
ho la necessità di acquistare un nuovo appartamento più grande di quello in cui vivo attualmente (prima casa) per via della nascita di un figlio.
Vorrei acquistare il nuovo appartamento come prima casa per poter giovare dell'IVA al 4%.
Le possibilità che mi sono state consigliate sono:
- vendere il mio attuale appartamento e acquistare quello nuovo come prima casa. Queste ipotesi però, vista la situazione del mercato attuale, porterebbe ad una minusvalenza importante.
- donare il mio attuale appartamento a mio padre e farmelo ri-donare successivamente all'acquisto della prima casa.
Ho però alcuni dubbi:
- la donazione è tassata?
- è possibile fare una doppia donazione: da me a mio padre e successivamente da mio padre a me?
- quali sono le limitazioni alla vendita su un immobile oggetto di donazione?

Grazie in anticipo per le risposte.

Marcello
 

gardabusiness

Membro Attivo
Agente Immobiliare
LA donazione è tassata ma in misura ridotta (addirittura se è prima casa per chi la riceve) si paga solo imposta fissa.
Il problema è un altro: va bene la donazione per poter acquistare l'appartamento ma è vista come elusione da parte dell' ufficio delle entrate la controdonazione se fatta in tempi vicini agli altri 2 atti (esperienza diretta). Penso che aspettando almeno i 3 anni (il tempo a disposizione per l'ufficio per controllare il possesso dei requisiti prima casa) si posso avere una buona certezza di farla franca.
Se farà la controdonazione (tecnicamente risoluzione per mutuo consenso del primo contratto di donazione) non ci saranno problemi per la commercializzazione del ben. Invece, finchè l'immobile ha provenienza donativa le banche difficilmente concedono mutui, in quanto potrebbe sempre esserci una rivendicazione di un erede che abbia subito una lesione della sua quota ereditaria legittima per la donazione fatta in vita dal genitore.
 

Marcellob75

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Buongiorno,
ho la necessità di acquistare un nuovo appartamento più grande di quello in cui vivo attualmente (prima casa) per via della nascita di un figlio.
Vorrei acquistare il nuovo appartamento come prima casa per poter giovare dell'IVA al 4%.
Le possibilità che mi sono state consigliate sono:
- vendere il mio attuale appartamento e acquistare quello nuovo come prima casa. Queste ipotesi però, vista la situazione del mercato attuale, porterebbe ad una minusvalenza importante.
- donare il mio attuale appartamento a mio padre e farmelo ri-donare successivamente all'acquisto della prima casa.
Ho però alcuni dubbi:
- la donazione è tassata?
- è possibile fare una doppia donazione: da me a mio padre e successivamente da mio padre a me?
- quali sono le limitazioni alla vendita su un immobile oggetto di donazione?

Grazie in anticipo per le risposte.

Marcello

Buongiorno,
grazie per l'informazione.
chiedo però un parere anche su un'altra possibilità:
potrei fare acquistare il nuovo appartamento come prima casa a mia moglie (siamo in comunione dei beni) versando a lei il 50% del prezzo dell'immobile e mantenere il mio attuale appartamento?
Potrebbe essere considerata elusione fiscale?
In questo casa potrei poi dare in affitto l'appartamento di mia proprietà?

Grazie
 

packy

Nuovo Iscritto
Professionista
Si marcello dando il 50 a sua moglie puo farlo...
solo che avresti bisogno della separazione dei beni per aquistare la seconda casa...
 

gardabusiness

Membro Attivo
Agente Immobiliare
esattamente
http://www.finanzaefisco.it/agenziaentrate/cir_ris_2001/cir19-01.htm
estratto:
2.2.10. Qualora l’acquirente sia titolare, anche in comunione legale, di una casa di abitazione acquistata in regime agevolato dallo stesso o dal coniuge, non può avvalersi dell’agevolazione tributaria. Infatti tale acquisto, estendendosi ope legis anche all’altro coniuge, comporta, nella sostanza, la fruizione anche da parte di quest’ultimo del beneficio tributario; pertanto, permanendo detta situazione di titolarità, per ambedue i coniugi è preclusa la possibilità di avvalersi di nuovo dei benefici c.d. “prima casa”. Sembra chiaro che il legislatore, quando fa riferimento ad un precedente acquisto agevolato fatto dal coniuge, intende quello effettuato in regime di comunione di beni. Tuttavia nel caso in cui, a seguito dello scioglimento della comunione legale, uno dei coniugi acquisti la titolarità esclusiva della casa di abitazione già facente parte della comunione può usufruire per detto acquisto delle agevolazioni, sempreché ricorrano tutte le altre condizioni. Naturalmente la precisazione non riguarda le attribuzioni di beni patrimoniali conseguenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr circolare n. 49/E del 16 marzo 2000).
 

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