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Art. 57.
(Art. 23 Cod. Str.)
Pubblicità sui veicoli.

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

veicoli aziendali con pubblicita'
io avevo trovato questo articolo:​
Circ. n. 2/DPF: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze rende noti i chiarimenti in ordine alle disposizioni tributarie relative alla pubblicità effettuata sui veicoli. Modifiche al Dlgs 15 novembre 1993, n. 507.​
L’art. 5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del d. l. 28 dicembre 2001, n. 452, recante Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni, ha introdotto significative modificazioni all’art. 13 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità effettuata con veicoli. Tale modificazione è intervenuta attraverso l’inserimento nel comma 1 dell’art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), della lettera b-bis), che ha aggiunto il comma 4-bis, all’art. 13 del D. Lgs. n. 507 del 1993, con cui si dispone che "L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni".​
Per comprendere l’esatta portata della norma è opportuno rammentare che l’art. 13 del D. Lgs. n. 507 del 1993 disciplina al comma 3 "la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’ impresa o adibiti ai trasporti per suo conto" individuando il soggetto tenuto al pagamento del tributo e la tariffa applicabile alla fattispecie. Il successivo comma 4 dispone espressamente che "Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato".​
La lettura coordinata delle norme appena descritte induce, innanzitutto, ad escludere l’esistenza di un contrasto tra il dettato del comma 4 e quello del comma 4-bis, quanto piuttosto a ravvisare tra gli stessi un rapporto di complementarietà. Invero, il comma 4-bis ha la funzione di disciplinare in modo specifico l’esenzione dall’imposta per le indicazioni ivi previste, nel caso in cui queste ultime siano riferibili all'impresa che effettua l'attività di trasporto, rendendo inoltre non operante il limite di superficie di mezzo metro quadrato previsto dal comma 4.​
Più in particolare, il comma 4-bis vale a rendere certa l’esenzione dall’imposta delle suddette indicazioni senza vincolo di superficie, anche nel caso in cui siano riferite ad imprese che effettuano trasporto per conto terzi, che in precedenza erano escluse dal campo di applicazione del comma 4.​
La specifica funzione della norma in esame emerge anche dal fatto che non contempla un tetto massimo di superficie utilizzabile per le menzionate indicazioni, che è invece ragionevole che permanga nel comma 4, vale a dire in una norma che è strutturalmente destinata a trovare applicazione in situazioni in cui l’indicazione dei segni distintivi dell’impresa si accompagna o addirittura si sovrappone a veri e propri messaggi pubblicitari riferibili alle imprese produttrici di beni trasportati.​
Da quanto esposto consegue che le fattispecie di esenzione rientranti nel comma 4-bis possono essere schematicamente identificate nella:​
- indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprietà;​
- indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà, trattandosi in questo caso, di imprese di produzione di beni e servizi, che tuttavia effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti.​
Nell’ipotesi in cui il trasporto venga eseguito dai cosiddetti padroncini, vale a dire dai piccoli trasportatori, quando il trasporto viene effettuato con veicoli integralmente di loro proprietà, l’esenzione opera relativamente all’indicazione della loro ditta e del loro indirizzo, in quanto si rientra nell’ipotesi di trasporto per conto terzi; quando il trasporto viene effettuato con l’impiego di rimorchi, containers e simili di proprietà delle imprese committenti che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti, ferma restando l’esenzione per le indicazioni presenti sulla motrice, l’esenzione si realizza altresì relativamente all’indicazione della ditta e dell’indirizzo delle stesse imprese committenti apposte sui rimorchi, sui containers e simili, in quanto essendo gli stessi di proprietà di dette imprese, l’ipotesi è sostanzialmente riconducibile ad un trasporto per conto proprio ad opera delle imprese committenti.​
Una volta inquadrate le fattispecie esonerative, occorre esaminare una serie di questioni pratiche sulle quali sono stati richiesti chiarimenti sia dai comuni e sia dai soggetti interessati.​
Una di queste attiene al caso in cui il veicolo sia di proprietà di un soggetto che esercita l’attività di autotrasporto quale socio di cooperativa o membro di un consorzio di autotrasporto. Al riguardo si precisa che il particolare vincolo associativo o consortile che lega il singolo alla cooperativa o al consorzio, proprio al fine dello svolgimento dell’attività di autotrasporto, comporta che beneficiano dell’esenzione dall’imposta sulla pubblicità le indicazioni della ditta e dell’indirizzo della cooperativa o del consorzio di autotrasporto apposte sul veicolo, sebbene quest’ultimo sia di proprietà individuale.​
Altra problematica attiene all'indirizzo dell’impresa, se cioè in tale concetto rientri o meno una qualunque espressione ulteriore rispetto a quella tradizionale che individua la strada e la località ove è situata l’impresa.​
Relativamente a tale questione, occorre precisare che la nozione di indirizzo, soprattutto in funzione dello sviluppo tecnologico, ha subìto nel tempo una notevole estensione, tale da far ricomprendere in essa anche i nuovi tipi di recapito, quali il sito web, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e simili, che devono, quindi, essere tutti inclusi nella fattispecie esonerativa, in quanto finalizzati ad indicare elementi utili all’esatta identificazione dell’impresa e che, oltretutto, risultano essere indicazioni sicuramente prive di contenuto pubblicitario, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993.​
Infine, è opportuno sottolineare che tra gli elementi identificativi della ditta esenti dall’imposta sulla pubblicità, vi rientra, non solo la ragione sociale della società (sia per esteso che sotto forma di sigla), ma anche il marchio che sia identificativo non soltanto del prodotto, ma anche dell’impresa che effettua l’attività di trasporto. E’ bene precisare, infatti, che l’esenzione relativa al marchio non opera in via generale, ma solamente nell’ipotesi in cui il marchio non contraddistingue esclusivamente un bene o un servizio, ma costituisca anche il segno distintivo dell’impresa.​
Appare infine opportuno soffermarsi sulla circostanza che l’art. 5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, oltre a modificare il comma 1 dell’art. 10 della legge n. 448 del 2001, nei termini innanzi espressi, è intervenuto anche sul comma 3 dello stesso articolo la cui attuale formulazione comporta pertanto che le minori entrate derivanti dall’attuazione dell’art. 13, comma 4-bis, e dell’art. 17, comma 1-bis, primo periodo, del D. Lgs. n. 507 del 1993, sono integralmente rimborsate dallo Stato a ciascun comune.​
c'è da sapere altro? qualcuno lo ha fatto? vorrei fare una monovolume di 4,08 m.

Il pagamento delle imposte sulle pubblicitàapplicate sui lati delle autovetture, furgoni, insegne, magneti, cartelli, locandine, affissioni manifesti e altro crea una serie di problemi per i contribuenti che non sanno come comportarsi, se effettuare il calcolo, come effettuarlo e le diverse modalità di pagamento. Sono poi previste delle tariffe a parte per singole tipologie di pubblicità come nel caso degli autoveicoli che vediamo tra poco.

Chi deve pagare l’imposta sulle pubblicità Iniziamo con il dire vi sono alcuni soggetti obbligati al pagamento e vi sono casi di esenzione dell’imposta sulle pubblicità.

Quanto costa l’imposta sulle pubblicitàL’imposta sulle pubblicità si applica a qualsiasi mezzo di comunicazione in grado di generare pubblicità ed in base ad altri due parametri che sono la superficie e la durata. A tal fine sono state introdotte una serie di categorie o classi standard per ogni metro quadrato di superficie e per la durata annua dell’imposta.

Le tariffe sono le seguenti e variano in base ai comuni ove sono affisse o utilizzate.

  • Classe I – 19,63 euro
  • Classe II – 17,56 euro
  • Classe III – 15,49 euro
  • Classe IV – 13,43 euro
  • Classe V – 11,36 euro

Il legislatroe ha poi introdotto una serie di maggiorazioni o riduzione dell’imposta da versare in relazione ad alcune caratteristiche; nel caso di forme pubblicitarie di lunga durata (qui viene considerata lunga una durata superiore a tre mesi) sono previste delle riduzioni del 90% sull’imposta dovuta, ossia se teniamo una pubblicità per più di 3 mesi dopo il terzo mese il costi dell’imposta scenderà ad un decimo.

Ma possiamo avere anche delle maggiorazioni salate nel caso di superficie superiori agli 8,5 metri quadrati del 100% per quelle comprese tra i 5,5 e gli 8,5 metri quadrati che viene assoggettaa ad una maggiorazione del 50% sull’imposta dovuta a seguito del calcolo superficie per tariffarelativa alla classe di appartenenza.

Pubblicità sui veicoli. Nel caso di applicazione delle imposte sulle auto di adesivi, magneti, manifesti pubblicità, sia internamente che esternamente al mezzo, è necessario prima di tutto capire che chi deve pagare sono tutti coloro che utilizzano il proprio autoveicolo per pubblicizzare qualcosa, sia per conto proprio che per conto di altri e tanto su mezzi priva che pubblici come taxi, autobus.

Quanto si paga per le pubblicità sulle auto Le classi sono sempre quelle descritte prima e che variano a seconda dei comuni dove queste pubblicità sono utilizzate. ma che possono essere oggetto di maggiorazione nella misura del 50% o del 100% rispettivamente se effettuate con una superficie compresa tra i 5,5 mq e gli 8,5 o se superiore agli 8,5 metri quadrati.

Dove si paga l’imposta sulle pubblicitàL’imposta dovrà essere versata nel comune dove risiede il prorietario del mezzo utilizzato per la pubblicità; logico pensare che nel caso di mezzi pubblici il comune sarà suddiviso tra quelle di arrivo e quello di partenza 8anche se opterei più per quello proprorzionale nel caso di più comuni).Rispetto poi al come pagare si dovranno versare con il modello di versamento seconod le indicazioni che vengono date dal comune dove si denuncierà l’utilizzo dell’imposta.

Verifica del Regolamento ComunaleCome anticipato nei precedenti articoli sull’applicazione dell’imposta sulle pubblicità ricordate di verificare se nel vostro comune è consentito circolare con automezzi tappezzati ed inoltre vi consiglio anche di girare con la quietanza di pagamento o modello F24 con cui potete attestare alla polizia municipale, guardia di finanza o simili, copia dell’avvenuto pagamento dell’imposta.

Fattispecie particolari
Pubblicità della propria impresa sugli autoveicoli strumentali: in questo caso se si applica il marchio sulla portiera o altro lato dell’automezzo è prevista l’esenzione nel caso in cui tale pubblicità sia inferiore al mezzo metro quadrato o i dati anagrafici relativi alla società come indicazione del nome della ditta della sede legale o numeri di telefono o indirizzo web del sito. In questo caso l’imposta deve essere pagata nel comune dova l’impresa ha la propria sede legale.

Nel caso di pubblicità effettuata per conto proprio ma su veicoli di terzi o di un’impresa invece bisognerà seguire le seguenti tariffe per metro quadrato a seconda anche della tipologia dell’automezzo:

  • Automezzi con stazza superiore a 3 tonnellate – 74,37 euro
  • Automezzi con stazza inferiore alle 3 tonnellate - 49,58 euro
  • Motocicli e altri mezzi non specificati dalla legge – 24,79

I veicoli con rimorchio prevedono una maggiorazione del 100% (un raddoppio) delle tariffe sopra indicate.

Pubblicità per le Compagnie ed imprese di TrasportoPer questi soggetti valgono le regole descritte sopra solo che non sono previsti i limiti quantativi rispetto al mezzo metro quadrato di superficie (come nel caso delel compagnie di traslochi o spedizioni le cui scritte come potete notare sono ben evidenti).

Consulta anch gli atri articoli dell’imposta delle pubblicità sui mezzi di trasporto.

Riferimenti normativi che potete consultare per approfondire sono contenuti nella Circolare 106 del 2001 e nel D.Lgs 507 del 1993.
 

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