melissa2011

Membro Junior
Buongiorno, vorrei mi aiutaste a capire quali sono i parametri per legge per l'abitabilità di un appartamento.
Leggo informazioni differenti in rete.
Ad esempio vorrei sapere quanti sono i mq minimi per una abitazione per 3 persone e per 2.
In merito al discorso che per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi, si intende inclusi il bagno, cucina e corridoio?
Grazie a chi vorrà darmi notizie in merito a cosa dice la legge (quale tra l'altro?)
 

antonellifederico

Membro Attivo
Professionista
le informazioni che hai sono corrette e si riferiscono alla superficie calpestabile


si intende inclusi il bagno, cucina e corridoio?

si

comunque la superficie minima per un appartamento monostanza x 1 persona è di 28 mq (art. 3 D.M. 05/07/1975)
x 2 pers = 38 mq (art. 3 D.M. 05/07/1975)
x 3 pers = 38 + 14 = 52 mq
x 4 pers = 52 + 14 = 66 mq
x 5 pers = 66 + 10 = 76 mq e così via
oltre puoi utilizzare i parametri di cui sei a conoscenza
 

melissa2011

Membro Junior
ok grazie, quindi non sono 14 per 3 (= 42mq) nel caso di 3 persone che abitano un appartamento, bensì di 38 + 14.
quindi se 3 persone abitano in 45 mq in realtà l'appartamento non è adeguato al nucleo famigliare, anche se ovviamente vivibile.
corretto?
 

vito85

Nuovo Iscritto
Non penso che la superficie minima deve essere 28 mq per un monolocale di solo una stanza... forse ti stai riferendo a delle nuove costruzioni di oggi, ma in merito ad immobili costruiti nel tempo io posso dire di aver visto appartamenti anche solo di 20 mq. saluti
 

antonellifederico

Membro Attivo
Professionista
il DM del 1975 è inderogabile in quanto norma igienico-sanitaria (ne norme locali possono essere solamente + restrittive)

in caso di sanatoria edilizia ai sensi della 47/85, 724/94 e 326/03 dipende da comune a comune; ci sono alcuni comuni che non dérogano alla norma sanitaria;

per edifici ante 1975 le "istruzioni ministeriali 20 giugno 1896", ti riporto il seguente testo:

Art.66.
Nei locali destinati ad abitazione permanente (utilizzati come camere da dormire o come laboratori in comune) dovranno assegnarsi almeno mc.8 per ogni fanciullo fino a 10 anni di età e mc.15 almeno per ogni persona di età superiore a 10 anni

quindi la dimensione minima degli alloggi era in funzione delle persone che vi abitavano
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Intervengo perchè il tema mi ha recentemente coinvolto e sono anch'io alla ricerca di risposte.

1) Leggo ripetutamente che sanatorie e condoni a norme urbanistico-edilizie riguardano solo l'aspetto pubblicistico dei rapporti tra PA ed il privato. Non possono invece riguardare norme che esulano dal contesto urbanistico e rientrano invece in altri campi on distinte responsabilità, ad esempio:
1a- gli aspetti igienico-sanitari, che non sono di competenza comunale, bensì sono demandati all'ASL di competenza.
1b- gli aspetti dei diritti fra privati, i quali sono autorizzati a far valere eventuali diritti violati, ad esempio il mancato rispetto delle distanze previste dal PRGC anche se il comune ha concesso il condono.

A questi cavilli si lega pure la concessione dell'agibilità, che appunto rientra nella sfera delle norme iginico-sanitarie.
 

tommaso gori

Membro Ordinario
Professionista
@ Bastimento: i tecnici del Comune di Firenze mi hanno detto che i condoni del 1986 e 1994 sanano anche gli aspetti della ASL cioè quelli igienico-sanitari. I condoni successivi non riguardano tali aspetti. Se l'immobile quindi è realizzato con il condono del 1986 se devi richiedere l'abitabilità puoi citare il condono e tali aspetti sono automaticamente sanati.
spero di essere stato di aiuto.
 

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