melissa2011

Membro Junior
Buongiorno, vorrei mi aiutaste a capire quali sono i parametri per legge per l'abitabilità di un appartamento.
Leggo informazioni differenti in rete.
Ad esempio vorrei sapere quanti sono i mq minimi per una abitazione per 3 persone e per 2.
In merito al discorso che per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi, si intende inclusi il bagno, cucina e corridoio?
Grazie a chi vorrà darmi notizie in merito a cosa dice la legge (quale tra l'altro?)
 
le informazioni che hai sono corrette e si riferiscono alla superficie calpestabile


si intende inclusi il bagno, cucina e corridoio?

si

comunque la superficie minima per un appartamento monostanza x 1 persona è di 28 mq (art. 3 D.M. 05/07/1975)
x 2 pers = 38 mq (art. 3 D.M. 05/07/1975)
x 3 pers = 38 + 14 = 52 mq
x 4 pers = 52 + 14 = 66 mq
x 5 pers = 66 + 10 = 76 mq e così via
oltre puoi utilizzare i parametri di cui sei a conoscenza
 
ok grazie, quindi non sono 14 per 3 (= 42mq) nel caso di 3 persone che abitano un appartamento, bensì di 38 + 14.
quindi se 3 persone abitano in 45 mq in realtà l'appartamento non è adeguato al nucleo famigliare, anche se ovviamente vivibile.
corretto?
 
Non penso che la superficie minima deve essere 28 mq per un monolocale di solo una stanza... forse ti stai riferendo a delle nuove costruzioni di oggi, ma in merito ad immobili costruiti nel tempo io posso dire di aver visto appartamenti anche solo di 20 mq. saluti
 
il DM del 1975 è inderogabile in quanto norma igienico-sanitaria (ne norme locali possono essere solamente + restrittive)

in caso di sanatoria edilizia ai sensi della 47/85, 724/94 e 326/03 dipende da comune a comune; ci sono alcuni comuni che non dérogano alla norma sanitaria;

per edifici ante 1975 le "istruzioni ministeriali 20 giugno 1896", ti riporto il seguente testo:

Art.66.
Nei locali destinati ad abitazione permanente (utilizzati come camere da dormire o come laboratori in comune) dovranno assegnarsi almeno mc.8 per ogni fanciullo fino a 10 anni di età e mc.15 almeno per ogni persona di età superiore a 10 anni

quindi la dimensione minima degli alloggi era in funzione delle persone che vi abitavano
 
Intervengo perchè il tema mi ha recentemente coinvolto e sono anch'io alla ricerca di risposte.

1) Leggo ripetutamente che sanatorie e condoni a norme urbanistico-edilizie riguardano solo l'aspetto pubblicistico dei rapporti tra PA ed il privato. Non possono invece riguardare norme che esulano dal contesto urbanistico e rientrano invece in altri campi on distinte responsabilità, ad esempio:
1a- gli aspetti igienico-sanitari, che non sono di competenza comunale, bensì sono demandati all'ASL di competenza.
1b- gli aspetti dei diritti fra privati, i quali sono autorizzati a far valere eventuali diritti violati, ad esempio il mancato rispetto delle distanze previste dal PRGC anche se il comune ha concesso il condono.

A questi cavilli si lega pure la concessione dell'agibilità, che appunto rientra nella sfera delle norme iginico-sanitarie.
 
@ Bastimento: i tecnici del Comune di Firenze mi hanno detto che i condoni del 1986 e 1994 sanano anche gli aspetti della ASL cioè quelli igienico-sanitari. I condoni successivi non riguardano tali aspetti. Se l'immobile quindi è realizzato con il condono del 1986 se devi richiedere l'abitabilità puoi citare il condono e tali aspetti sono automaticamente sanati.
spero di essere stato di aiuto.
 

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