StLegaleDeValeriRoma

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Capita spesso di leggere nel forum di immobilio, e non solo, la classica domanda del Tizio :^^:che aveva affidato l'incarico di vendere un suo immobile ad un agenzia e chiede lumi, ovviamente sperando di ricevere una risposta negativa:^^:, se sarà tenuto a versare all'agente :shock:la provvigione pattuita perchè è riuscito ha concludere la compravendita dopo la cessazione dell'incarico anche a distanza di tempo riferendosi naturalmente ad un potenziale acquirente :fico:presentatogli dall'agente in questione nel corso del rapporto contrattuale terminato.
Ebbene, si fa per dire, segnalo a Tizio e a tutti gli interessati quale operatore e fruitore del Foro di Roma una recente ordinanza del Tribunale di viale Giulio Cesare con la quale il giudice ha riconosciuto il diritto alla provvigione a favore del mediatore anche dopo la scadenza dell'incarico nel caso in cui le parti abbiano successivamente concluso la compravendita per effetto dell'intervento del medesimo mediatore.
Non è nuovo il principio di diritto applicato in quanto tra le altre decisioni dei giudici di piazza Cavour segnalo Cassazione n. 23842/98 che puntualizza come l'attività svolta dal mediatore debba essere causalmente rilevante ai fini della conclusione dello stesso affare affinchè venga riconosciuto il diritto al compenso.
Altro tema è quello della necessità o meno dell'incarico scritto e a questo proposito posso citare Cassazione n. 5212/83 per cui è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore anche per facta concludentia e il diritto alla provvigione sorge se la conclusione dell'affare è in relazione causale con l'opera svolta da quest'ultimo.
Certamente consiglio sempre ai miei clienti mediatori di evitare incarichi verbali forieri di futuri contenziosi eppure come saprete ciò ancora accade in quanto pur di arrivare alla conclusione dell'affare si accetta anche questo.
Attendo i vostri commenti e buona mediazione a tutti da Roma.
Avv. Luigi De Valeri
 

Antonello

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Ebbene, si fa per dire, segnalo a Tizio e a tutti gli interessati quale operatore e fruitore del Foro di Roma una recente ordinanza del Tribunale di viale Giulio Cesare con la quale il giudice ha riconosciuto il diritto alla provvigione a favore del mediatore anche dopo la scadenza dell'incarico nel caso in cui le parti abbiano successivamente concluso la compravendita per effetto dell'intervento del medesimo mediatore.
Non è nuovo il principio di diritto applicato in quanto tra le altre decisioni dei giudici di piazza Cavour segnalo Cassazione n. 23842/98 che puntualizza come l'attività svolta dal mediatore debba essere causalmente rilevante ai fini della conclusione dello stesso affare affinchè venga riconosciuto il diritto al compenso.

Fermo restando il dettato del 2950?
 

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