Pielle Immobiliare

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Qualcuno di voi mi sa confermare se, trasmettendo il modello SIRIA per la registrazione del contratto, non è necessario inviare il contratto stesso ma tenerne solo copia debitamente sottoscritta?
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Confermo: leggi a pag. 1 delle istruzioni del modello SIRIA. Ultimo paragrafo.

Il testo del contratto va conservato dalle parti, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal servizio telematico (relativa a SIRIA ..... n.d.r)ed esibito in caso di richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
 

Pielle Immobiliare

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Grazie mille!
Ne approfitto... quando non era ancora in vigore la cedolare secca si parlava del fatto che oltre a sostituire le spese di registrazione e di bollo, avrebbe sosituito anche la COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO (ANTITERRORISMO), ora non trovo alcuna indicazione in merito.
 

luciodel59

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Con la cedolare secca non si paga piu' il 2 per cento della registrazione ne le marche da bollo . Si pagherà soltanto F 23 per i diritti dell'ufficio che saranno E. 3.72 per avere una copia registrata , E. 7.44 per 2 copie registrate e cosi' via.....
 

carlor

Membro Attivo
Professionista
Con la cedolare secca non si paga piu' il 2 per cento della registrazione

Diciamo meglio. Con la cedolare secca non si paga nessuna registrazione, ossia né 2% del canone annuo con minimo di 67 euro (contratti 4+4 e transitori), né 1,4% del canone annuo con minimo di 67 euro (contratti n+2) .

Aggiunto dopo 2 minuti :

con la cedolare secca non va fatta

Quindi il contribuente dovrà comunicare all'AdE la data di consegna delle chiavi?
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Qualcuno in altra discussione ha affermato che sarebbe abolita, ma nemmeno io ho trovato riscontro.
E' vero che in parte riporta informazioni simili, ma è destinata a enti con scopi diversi: nel dubbio abbonderei...
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Cedolare secca sui redditi di locazione

La cedolare secca altro non è che un sistema di tassazione alternativo all’IRPEF, esercitabile su opzione, per le persone fisiche che concedono in locazione immobili ad uso abitativo.
Sono pertanto escluse da tale regime fiscale le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio d’impresa/arti e professioni o da enti non commerciali.

Per poter tassare i redditi da locazione con l’imposta sostitutiva “cedolare secca”, i soggetti interessati dovranno non solo fare apposita opzione, con le modalità che verranno stabilite con un prossimo Provvedimento, ma dovranno anche comunicare all’inquilino, con lettera raccomandata, la volontà di aderire a tale regime. Questa comunicazione dovrà avvenire prima della scelta, a pena di inefficacia, e includerà la rinuncia, da parte del locatore, all’aggiornamento del canone, inclusa la variazione ISTAT, per tutta la durata dell’opzione.

La persona fisica che opta per la cedolare secca applicherà al canone di locazione annuo (in misura integrale), stabilito dalle parti nel contratto, la percentuale del:
• 21%, per i contratti di locazione diversi da quelli a canone concordato;
• 19%, per i contratti a canone concordato, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa.

La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non è previsto l’obbligo di registrazione.
Tale imposta sostituirà non solo l’IRPEF e le relative addizionali, ma anche l’imposta di bollo e l’imposta di registro sul contratto di locazione e sulle risoluzioni e proroghe.

Resta fermo l’obbligo di:

• presentazione della dichiarazione dei redditi;
• registrazione del contratto, che assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione.

Aggiunto dopo 5 minuti :

Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23
.....................
3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione
assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21
marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta
di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

.....................



Decreto legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito in L. 18 maggio 1978, n. 191

Art. 12
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Alto