Jo1l5m

Membro Attivo
Privato Cittadino
Si può recedere dalla polizza vita mutuo già pagata? con rimborso delle somme non dovute................
magari stipulare una più economica con un'altra compagnia? Anche senza cambio mutuo......:disappunto:

GRAZIE
 
G

giorsi68

Ospite
il regolamento n. 35 del 26/05/2010 Isvap all'art. 49 prevede la corresponsione, in caso di estinzione anticipata, della parte di premio non goduta relativa al periodo di tempo residuo rispetto alla data di scadenza originaria..
In alternativa, l'assicurato può chiedere il cambio di beneficiario (se cambia banca).
Ulteriore conforto normativo è possibile riscontrare a sostegno della tesi della ripetibilità dalla sentenza n. 11706 Corte Cassazione del 20/05/2009, secondo cui il rapporto tra il mutuo e l'assicurazione è unico e inscindibile sebbene sia formato da una pluralità di contratti aventi causa autonoma.
Ti consiglio di presentare reclamo alla banca e alla compagnia. in caso di risposta negativa dopo 30 giorni c'è l'ABF.
Auguri
 

Jo1l5m

Membro Attivo
Privato Cittadino
il regolamento n. 35 del 26/05/2010 Isvap all'art. 49 prevede la corresponsione, in caso di estinzione anticipata, della parte di premio non goduta relativa al periodo di tempo residuo rispetto alla data di scadenza originaria..
In alternativa, l'assicurato può chiedere il cambio di beneficiario (se cambia banca).
Ulteriore conforto normativo è possibile riscontrare a sostegno della tesi della ripetibilità dalla sentenza n. 11706 Corte Cassazione del 20/05/2009, secondo cui il rapporto tra il mutuo e l'assicurazione è unico e inscindibile sebbene sia formato da una pluralità di contratti aventi causa autonoma.
Ti consiglio di presentare reclamo alla banca e alla compagnia. in caso di risposta negativa dopo 30 giorni c'è l'ABF.
Auguri

Nel mio caso per la Polizza è stato fatto un finanziamento (4000 Euro a 20 Euro circa al mese per 20 anni) quindi ancora non pagata tutta personalmente alla compagnia Assicurativa, ma il citato regolamento n. 35 del 26/05/2010 Isvap all'art. 49 NON PARLA DI POLIZZE STIPULATE DOPO IL 1 DICEMBRE 2010?

GRAZIE MILLE
 
G

giorsi68

Ospite
Nel mio caso per la Polizza è stato fatto un finanziamento (4000 Euro a 20 Euro circa al mese per 20 anni) quindi ancora non pagata tutta personalmente alla compagnia Assicurativa, ma il citato regolamento n. 35 del 26/05/2010 Isvap all'art. 49 NON PARLA DI POLIZZE STIPULATE DOPO IL 1 DICEMBRE 2010?

GRAZIE MILLE

la polizza è stata pagata a premio unico dalla tua banca alla compagnia assicuratrice in un'unica soluzione.
Tuttavia, la stessa banca se la fa pagare a rate per non toglierti una liquidità rinveniente dal finanziamento che, di solito, serve per pagare il venditore (mutuo acquisto).
Questo non cambia i termini del discorso della validità della circolare Isvap.
 

Jo1l5m

Membro Attivo
Privato Cittadino
la polizza è stata pagata a premio unico dalla tua banca alla compagnia assicuratrice in un'unica soluzione.
Tuttavia, la stessa banca se la fa pagare a rate per non toglierti una liquidità rinveniente dal finanziamento che, di solito, serve per pagare il venditore (mutuo acquisto).
Questo non cambia i termini del discorso della validità della circolare Isvap.

OK, MA IL regolamento n. 35 del 26/05/2010 Isvap all'art. 49 mi sembra che PARLA DI POLIZZE STIPULATE DOPO IL 1 DICEMBRE 2010?

GRAZIE
 
G

giorsi68

Ospite
Art. 56
(Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° di cembre 2010 e si applica ai
contratti posti in commercializzazione successivamente a tale data.
2. Ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati successivamente alla data di
emanazione della Circolare ISVAP n. 551 dell’1 marzo 2005 e ancora vigenti alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano, a partire dal 1°
dicembre 2010, le disposizioni di cui agli articoli 4 comma 6, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51.
3. Ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati antecedentemente alla data di
emanazione della Circolare ISVAP n. 551 dell’1 marzo 2005 e ancora vigenti alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano, a partire dal 1°
dicembre 2010, le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
25, comma 1, con riferimento al richiamo all’articolo 12 e comma 2, 26, 27, 29,
39, 40, 41, 42, 44, 51 commi 1, 2 e 3. Per tali contratti i richiami effettuati al
Fascicolo Informativo si intendono riferiti alla Nota informativa.
4. Ai contratti di assicurazione contro i danni stipulati antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente Regolamento si applicano, a partire dal 1° dicembre
2010, le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 47 comma 2
 
G

giorsi68

Ospite
se hai sottoscritto prima del 1° dicembre 2010 la polizza non rientri nella normativa dato che il punto 2 e 3 non include l'art 49 tra quelli applicabili comunque. Pertanto, se hai stipulato la tua polizza prima della data prevista non hai diritto al rimborso e dovrai ottenerlo per altre fonti normative che il tuo legale saprà individuare certamente.
Ciao
 

Jo1l5m

Membro Attivo
Privato Cittadino
se hai sottoscritto prima del 1° dicembre 2010 la polizza non rientri nella normativa dato che il punto 2 e 3 non include l'art 49 tra quelli applicabili comunque. Pertanto, se hai stipulato la tua polizza prima della data prevista non hai diritto al rimborso e dovrai ottenerlo per altre fonti normative che il tuo legale saprà individuare certamente.
Ciao

grazie
 

tano2

Nuovo Iscritto
la polizza è stata pagata a premio unico dalla tua banca alla compagnia assicuratrice in un'unica soluzione.
Tuttavia, la stessa banca se la fa pagare a rate per non toglierti una liquidità rinveniente dal finanziamento che, di solito, serve per pagare il venditore (mutuo acquisto).
Questo non cambia i termini del discorso della validità della circolare Isvap.

è vero in parte, o come la si vede, la polizza è stata pagata a premio unico (vero), la banca te la fà pagare a rate non perchè ti vuole bene e non vuole toglierti liquidità :rabbia: ma perchè così facendo ti fà pagare pure gli interessi sull' assicurazione :disappunto:.
Vado alla domanda, se recedi nei 30 o 60 giorni dopo la stipula (diritto di recesso) , come da contratto, ti devono rimborsare l'intero importo versato, comunque leggere attentamente il contratto

dopo il diritto di recesso bisogna valutare bene cosa convenga fare, visto che x il rimborso del premio non goduto usano dei parametri x valutare l'importo di storno abbastanza complicato e comunque sempre a loro vantaggio.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto