jean65it

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Sono il nudo proprietario di un appartamento in un condominio. Vorrei sapere se le spese di lucidatura del pavimento di marmo dell'androne del palazzo, spettano a me o all'usufruttuaria. Grazie
 
Quindi una spesa straordinaria.
Di solito la straordinaria spetta al nudo proprietario in quanto valorizza il bene.
 
Una lucidatura con macchinari non è una spolverata, ma un rinnovo della pietra.
In pratica è come se stessero sostituendo il vecchio marmo dell'androne.
Non è una ordinaria manutenzione (stuccatura o similare) è un rinnovamento di carattere straordinario.
 
Permettimi Antonello di replicare: forse nella prassi va a finire come tu dici; ma la valutazione rimane soggettiva.

E' vero che la piombatura dei marmi non si effettua tutti i giorni, ma è anche vero che è richiesta a seguito di uso prolungato e consumo fisiologico, non per sfizio.
Ora se l'usufruttuario vive in quel condominio da 20 anni, mi permetterai che qualche incidenza l'ha avuta anche lui.
Diverso se è subentrato da poco.

Credo non si debba attribuire al termine straordinario, un connotato temporale: meglio sarebbe parlare di manutenzione ordinaria o straordinaria riguardo al merito.

Rifare la pavimentazione sostituendo il materiale è manutenzione straordinaria
Rimolare i marmi esistenti lo considererei ordinaria manutenzione (magari da spesare o accantonare in più anni, ma sempre ordinaria resta): anche la spesa non è paragonabile alla sostituzione delle pietre.

Purtroppo le modifiche in corso del codice civile riguardo al condominio sono dettate da lobby varie con fini abbastanza avulsi dalla realtà quotidiana; l'oggetto del contendere spiccio è invece proprio sui temi qui accennati, che rimangono lasciati al buonsenso dei convenuti.
 
Vi ringrazio per l'attenzione e le risposte....con la speranza che l'amministratore accolga la tesi della manutenzione ordinaria, ma dubito che ciò avvenga.
 
Vi ringrazio per l'attenzione e le risposte....con la speranza che l'amministratore accolga la tesi della manutenzione ordinaria, ma dubito che ciò avvenga.

Tanto per non smentirmi e continuare a fare il bastian contrario, avrei anche una seconda osservazione.

In linea generale l'amministratore non dovrebbe essere chiamato a dirimere casi controversi nei rapporti interni fra nudo proprietario ed usufruttuario, così come non dovrebbe essere determinante nell'attribuzione di alcune spese tra proprietario e conduttore.

Al di là di alcune situazioni manifestamente contemplate dal c.c., non dovrebbe mai prendere una posizione vincolante, per la semplice ragione che normalmente l'amministratore non conosce affatto tutti i termini del contratto di locazione, come potrebbe non essere a conoscenza di pattuizioni particolari annesse all'atto di cessione della nuda proprietà.

In alcuni casi ritengo si sfiori un abuso. Faccio un esempio: viene sostituito un gruppo meccanico del fermaporta di piano dell'ascensore; poichè il costo non era banale, l'amministratore lo classifica manutenzione straordinaria e attribuisce la spesa alla proprietà: dovrebbe per coerenza usare la tabella millesimi straordinaria, invece usa quella ordinaria.....
 

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