tangolino1

Nuovo Iscritto
buongiorno. in sintesi:
A vede la casa di B, gli piace, fa la proposta d'acquisto tramite agenzia immobiliare, lasciando caparra. Ammettiamo che la proposta venga accettata. prima del rogito A cambia idea e non vuole piu' la casa.
B intenta dunque causa civile chiedendo al giudice non la caparra, ma l'obbligo per A di andare a rogito, piu' un risarcimento danni per il tempo perso.
senonche' dopo alcuni mesi, e dopo la prima udienza effettuata, B trova un altro acquirente e vende la casa.
TRALASCIANDO il prosieguo della cosa (rinuncia alla causa da parte di B, accordo tra le parti (?!), o avanti con la sentenza e giudizio (?!)) la domanda e' questa:
è legale vendere un immobile a terzi non ostante questo sia oggetto di una causa?
grazie, Valentino
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
in genere, quando ci sono contenziosi viene iscritta la pendenza di lite sull'immobile proprio per evitare alienazioni......
probabilmente ci sarà stato qualche accordo extra giudiziale che ha permesso la vendita, in caso contrario potrebbero esserci gli estremi per una causa revocatoria
 

tangolino1

Nuovo Iscritto
O l'esecuzione forzata o i danni. Non entrambi

esatto.

in genere, quando ci sono contenziosi viene iscritta la pendenza di lite sull'immobile proprio per evitare alienazioni......
probabilmente ci sarà stato qualche accordo extra giudiziale che ha permesso la vendita, in caso contrario potrebbero esserci gli estremi per una causa revocatoria

grazie per le risposte. nessun accordo extragiudiziale tra le parti. in ogni caso mi sembra di capire che quindi la vendita di questo immobile sarebbe regolare,salvo pendenza di lite immagino decretata dal giudicev(che pero' andrebbe notificata a B e forse anche ad A). comunque ad "A" non importa intentare causa revocatoria (aveva gia rinunciato all'immobile in precedenza) , anzi. e' pero' in balia delle decisioni di B, che per altro al momento,oltre ad aver venduto la casa avanza richieste di risarcimento con accordo extragiudiziale in cambio di rinunciare alla causa. grazie ancora

Aggiunto dopo 14 minuti...

salvo pendenza di lite immagino decretata dal giudicev(che pero' andrebbe notificata a B e forse anche ad A)
mi rispondo da solo: "può costituire litispendenza la data della notifica della citazione, come pure qualsiasi atto che interrompa la prescrizione del diritto."
 

Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
in realtà la pendenza di lite dev'essere conoscibile ai terzi...quindi oltre la notifica della citazione può costituire titolo, ma dev'essere trascritta nel pubblico registro
 

Irnerio73

Membro Ordinario
Professionista
Forse è necessario fare chiarezza.
Innanzitutto chi promuove una causa per obbligare qualcuno a concludere un contratto di compravendita di un immobile, ha l'onere di trascrivere la domanda giudiziale in conservatoria dei RR.II.
In questo modo viene garantito che l'immobile non potrà essere venduto perché il potenziale acquirente verrà subito a conoscenza dell'esistenza di una causa ex art. 2932 c.c. (vale a dire tesa ad obbligare il venditore o il compratore ad adempiere all'obbligo contrattualmente assunto).
Diversamente, in caso la domanda giudiziale non venga trascritta, l'immobile potrà essere liberamente compravenduto dando luogo soltanto a responsabilità risarcitorie.
Per dirla più chiaramente, se io promittente venditore, convenuto in giudizio per stipulare il rogito, nel frattempo vendo a qualcun altro, se perdo la causa sarò costretto solo a pagare un risarcimento ma non potrò essere obbligato a vendere l'immobile che nel frattempo ho già venduto ad altri.
 

tangolino1

Nuovo Iscritto
Innanzitutto chi promuove una causa per obbligare qualcuno a concludere un contratto di compravendita di un immobile, ha l'onere di trascrivere la domanda giudiziale in conservatoria dei RR.II.

chiarissimo. in questo caso il compratore "A" non ha trascritto la domanda giudiziale in conservatoria (essendo stato citato, e non so nemmeno se avesse potuto farlo, in quanto essendo soggetto che avrebbe solo SUBìTO l'obbligo di acquisto), e non credo nemmeno il venditore ed attore "B" abbia trascritto la domanda giudiziale auto-impedendosi di vendere a terzi l'immobile senza che questo venisse a conoscenza della causa (sarebbe stato contro il suo interesse).

In questo modo viene garantito che l'immobile non potrà essere venduto perché il potenziale acquirente verrà subito a conoscenza dell'esistenza di una causa ex art. 2932 c.c.

per "immediatamente" intendi al momento del rogito oppure anche prima, ad es. al momento di ricerche presso il RR.II. frutto di iniziativa personale o di iniziativa dell' Agenzia Immobiliare (che non credo abbia l'obbligo di verificare)??

Diversamente, in caso la domanda giudiziale non venga trascritta, l'immobile potrà essere liberamente compravenduto dando luogo soltanto a responsabilità risarcitorie.

aggiungo, qui si parla allora del risarcimento (fin ora non citato ma esistente) da versare come da domanda riconvenzionale al potenziale iniziale acquirente "A", e sono d'accordo. Viceversa penso che (ma entriamo in una questione spinosa) dovrebbe cadere la richiesta di risarcimento fatta dall'attore "B", che oltre a vendere l'immobile a terzi richiede anche un risarcimento a "A".
O l'esecuzione forzata o i danni. Non entrambi
ps la formula usata nel caso specifico è "nonchè" vale a dire un "inoltre", ossia obbligo+danni (forse richiesta strana ma tanto è).
 

Irnerio73

Membro Ordinario
Professionista
Tralasciando i casi di patologia mentale, è del tutto ovvio che se io faccio causa al promissario acquirente per costringerlo a comprare...che interesse avrei a vendere l'immobile a terzi?
Ed è altrettanto ovvio che in questo caso nessuno dei due ha interesse o utilità a trascrivere la domanda giudiziale. Al venditore nessuno glie la toglie la casa. Al compratore interessa poco visto che la casa non la vuole più comprare.

A parte che l'agenzia immobiliare sarebbe tenuta a fare tutte le verifiche del caso sull'immobile, nel caso specifico è il Notaio tenuto a farle. Altro che iniziativa personale...Comprare un immobile non è uno scherzo!

l'ultima questione mi pare vagamente oziosa... in giudizio i danni si chiedono sempre. Bisogna vedere se il giudice li riconosce, ovviamente.

Certo che si può chiedere l'esecuzione in forma specifica (non forzata, che è un'altra cosa) e i danni.
 

tangolino1

Nuovo Iscritto
premettendo che non e' mai facile scrivere di una causa, viste le tante sfaccettature che puo' avere, dico:
è del tutto ovvio che se io faccio causa al promissario acquirente per costringerlo a comprare...che interesse avrei a vendere l'immobile a terzi?
non so; forse un prezzo migliore. o forse la certezza della vendita perdipiu' immediata, e soprattutto l'eliminazione del dubbio della sconfitta nella causa.
Ed è altrettanto ovvio che in questo caso nessuno dei due ha interesse o utilità a trascrivere la domanda giudiziale. Al venditore nessuno glie la toglie la casa. Al compratore interessa poco visto che la casa non la vuole più comprare.
d'accordo.

Certo che si può chiedere l'esecuzione in forma specifica (non forzata, che è un'altra cosa) e i danni.
esattamente come nei fatti. esecuzione in forma specifica e risarcimento danni.
 

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