emme

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un consiglio dagli esperti

Sto firmando un contratto di locazione non abitativo (6+6) per lo studio dove esercito la professione.

Il contratto vuole firmarlo l'usufruttuario dell'immobile ( e i nudi proprietari sono d'accordo).

Siccome l'usufruttuario è molto anziano potrei correre dei rischi nel caso questi venisse a mancare e vedermi obbligato poi dai nudi proprietari a lasciare i locali prima della scadenza?


Grazie a tutti
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
scusami, ma ero di fretta stavo scrivendo e poi nn sono riuscito a finire :disappunto::disappunto::disappunto:
se guardi nelle discussioni già fatte sotto al tuo primo post trovi le risposte. Devi stare attento alla durata...
 
M

marcellogall

Ospite
L'usufruttuario può locare un immobile anche senza il consenso del nudo proprietario, sempre che questa possibilità non sia esclusa nel contratto di usufrutto. Meglio controllare.
Il contratto di locazione non ha scadenza anticipata anche in caso di morte dell'usufruttuario.
Se poi il nudo proprietario acconsente alla locazione apponendo la sua firma è ancora meglio.
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
l'usufruttuario non ha bisogno del consenso del nudo proprietario per affittare un locale da lui usufruito, è libero di farne quello che vuole, fino alla sua dipartita, in caso di decesso il nudo proprietario deve rispettare le scadenza del contratto, ed in seguito potrà disporre del bene anche non rinnovando il contratto, fare come vuole ma dopo la scadenza del contratto
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
L'usufruttuario può locare un immobile anche senza il consenso del nudo proprietario, sempre che questa possibilità non sia esclusa nel contratto di usufrutto. Meglio controllare.
Il contratto di locazione non ha scadenza anticipata anche in caso di morte dell'usufruttuario.
Se poi il nudo proprietario acconsente alla locazione apponendo la sua firma è ancora meglio.

Non credo sia così:


La durata delle locazioni contratte dall'usufruttuario non possono superare i cinque anni dalla cessazione dell'usufrutto.
Cass. civ., n. 9345 del 10/04/2008

In tema di contratti di locazione di immobili urbani, la legge n. 392 del 1978, che detta la disciplina generale di tali contratti, non ha abrogato implicitamente l'art. 999 c.c., che è norma speciale rispetto alla prima, in quanto diretta a disciplinare, con riguardo al tempo della cessazione dell'usufrutto, i contratti conclusi dall'usufruttuario, operando un congruo contemperamento dei vari interessi coinvolti, e tanto in applicazione del principio secondo cui la legge posteriore di carattere generale non comporta l'abrogazione della legge speciale anteriore; pertanto, la regola secondo cui la durata del contratto di locazione non può superare il termine di cinque anni dalla cessazione dell'usufrutto è valida in ogni caso e tale interpretazione della norma risulta la più conforme alla Costituzione.
 

emme

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Grazie per l'importante precisazione.
Questo vale anche nel caso il contratto fosse sottoscritto ai sensi del codice civile (art 1571 e segg)?
Infatti nello specifico sottolineo che trattandosi il mio di un contratto di locazione che ha come oggetto un immobile vincolato alla Sopritendenza dei Beni Culturali di Venezia non dovrebbe seguire la legge 392 ma gli articoli sopracitati del codice civile...
Grazie per l'aiuto
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
uesto vale anche nel caso il contratto fosse sottoscritto ai sensi del codice civile (art 1571 e segg)?
Infatti nello specifico sottolineo che trattandosi il mio di un contratto di locazione che ha come oggetto un immobile vincolato alla Sopritendenza dei Beni Culturali di Venezia non dovrebbe seguire la legge 392 ma gli articoli sopracitati del codice civile

sinceramente non lo so come funziona per i beni vincolati.
 

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