dsm71

Membro Attivo
Privato Cittadino
Vi pongo questo quesito.
Asta giudiziaria fissata da ordinanza del gudice alle ore "x" ora alla quale l'ausiliario chiama regolarmente la procedura. Nella sala delle udienze si presenta una persona che ha presentato domanda e si sente dire dall'ausiliario di pazientare un quarto d'ora perchè vi era un'altra persona che aveva presentato domanda e che doveva partecipare alla vendita.Dopo un'ora e tre quarti la persona non è intervenuta e dopo insistenze dell'altro partecipante l'ausiliario procede alla vendita laggiudicazione viene fatto a 1/3 del prezzo della perizia. Successivamente la persona che aveva presentato domanda di partecipazione fà opposizione al giudice, asserendo che la sua domanda in quanto irrevocabile era manifestazione della volontà di partecipazione alla vendita e lagnandosi del fatto che era intervenuta pochi minuti dopo l'aggiudicazione. Il giudice ordina la comparizione dei creditori e delle due persone per un'udienza.
Quali secondo voi possono essere i risvolti. Quali le azioni che l'aggiudicatario può porre in essere per tutelarsi?
Grazie.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Vi pongo questo quesito.
Asta giudiziaria fissata da ordinanza del gudice alle ore "x" ora alla quale l'ausiliario chiama regolarmente la procedura. Nella sala delle udienze si presenta una persona che ha presentato domanda e si sente dire dall'ausiliario di pazientare un quarto d'ora perchè vi era un'altra persona che aveva presentato domanda e che doveva partecipare alla vendita.Dopo un'ora e tre quarti la persona non è intervenuta e dopo insistenze dell'altro partecipante l'ausiliario procede alla vendita laggiudicazione viene fatto a 1/3 del prezzo della perizia. Successivamente la persona che aveva presentato domanda di partecipazione fà opposizione al giudice, asserendo che la sua domanda in quanto irrevocabile era manifestazione della volontà di partecipazione alla vendita e lagnandosi del fatto che era intervenuta pochi minuti dopo l'aggiudicazione. Il giudice ordina la comparizione dei creditori e delle due persone per un'udienza.
Quali secondo voi possono essere i risvolti. Quali le azioni che l'aggiudicatario può porre in essere per tutelarsi?
Grazie.

Asta con incanto o senza?
 

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
Credo si tratti di asta con incanto, se fosse stata del tipo "senza incanto" l'offerta del secondo concorrente sarebbe stata ugualmente valida e in busta chiusa.
Visto allora che si presuppone "con incanto" l'assente potrà ricorrere all'aumento di 1/6 richiedendo una nuova asta:ok:
 

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
No.
Il rilancio da effettuarsi entro 10gg a seguito di asta con incanto è di 1/5

I ribassi sono decisi dai giudici: 1/5 da un'asta all'altra è molto

Stai parlando con uno molto esperto di aste, queste cose le seguo parecchio, comunque:

Si può far ricorso all’Art. 584 del Codice Civile che stabilisce che chiunque può presentare, ad asta avvenuta entro 10 giorni, un’offerta superiore di almeno 1/6 al prezzo di aggiudicazione. In questo caso il Giudice deciderà di rifissare una seconda data per l’incanto.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Si può far ricorso all’Art. 584 del Codice Civile che stabilisce che chiunque può presentare, ad asta avvenuta entro 10 giorni, un’offerta superiore di almeno 1/6 al prezzo di aggiudicazione. In questo caso il Giudice deciderà di rifissare una seconda data per l’incanto.

No.
questa è parte delle spiegazioni data dall'Istituto vendite giudiziarie:

Nei 10 giorni successivi all'aggiudicazione, solo per le vendite con incanto, è possibile che siano fatte offerte d'acquisto purchè siano superiori di 1/5 al prezzo di aggiudicazione.

Tali offerte si fanno con le stesse modalità riportate sopra con la differenza che la cauzione deve essere uguale al doppio della somma versata per la gara precedente.

A questa gara possono partecipare:

gli offerenti in aumento
l'aggiudicatario
gli offerenti alla precedente gara (purchè abbiano integrato la cauzione).


L'art 584 del codice civile parla di altro ;)
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Non voglio fare polemica, ti assicuro che io ho partecipato con l'aumento di un sesto, dipende forse dai tribunali, non essere così sicuro, te lo detto hai davanti uno che ha molta esperienza

Parli di un 584 del codice civile (parla di matrimonio...), quello che dici tu è l'art 584 del codice di procedura civile ;)
L'art 584 del codice di procedura civile è stato modificato dalla legge n.80 del 14/05/2005. Il nuovo art 584 è questo:
Art. 584. - (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto l'incanto,possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto. Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione
per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580. Il giudice, verificata la regolarita' delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere da' pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma. Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma. Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo
comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
 

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