Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
[FONT=Georgia,Times New Roman,Times,serif]Qualcuno sa che sentenza della Cassazione sia???




Conservare compromessi
[/FONT]
[FONT=Georgia,Times New Roman,Times,serif]Senza preliminari si rischia anche reclusione | Italia[/FONT]


[FONT=Georgia,Times New Roman,Times,serif]L'agente immobiliare deve conservare tra la documentazione contabile i preliminari d'acquisto. Obiettivo di tale obbligo è di permettere accertamenti fiscali, anche perchè è sul prezzo finale che si calcolano sia la provvigione che il costo deducibile per il cliente che l'ha pagata.

In mancanza dei cosiddetti "compromessi" si rischia il reato di "occultamento o distruzione di documenti contabili" al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Reato punibile con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione su un caso riguardante tre preliminari da parte di un mediatore a cui erano seguiti altrettanti rogiti in cui si dichiaravano prezzi di compravendita inferiori a quelli effettivamente versati, anche al fine di dichiarare la riscossione di provvigioni inferiori.
Interpretazione per nulla scontata, visto che nell'udienza preliminare si era invece dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'agente imputato.
Per gli immobili non residenziali, infatti, la tassazione delle compravendite avviene in base a quanto effettivamente pagato e non in base al valore catastale dell'unità immobiliare. Inoltre, il pagamento della provvigione viene solitamente effettuato al momento della firma del compromesso d'acquisto, spesso redatto su moduli forniti dall'agenzia e firmati in presenza del mediatore.
Aspetto, questo, che rende punibile anche l'acquirente che ha collaborato con l'agente immobiliare alla sottostima di valore al rogito.
[/FONT]
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
La sentenza della Cassazione penale n. 1377 del 17 gennaio scorso, vi ricordo è una decisione dei giudici di legittimità e non è legge pur applicandone i principi, non fa una piega leggendola nella sua interezza, e brevità, il che è consigliabile per chi esercita la professione di Agenti Immobiliari con la necessaria professionalità.:applauso::applauso:
Le prescrizioni dell'art. 10 del Decreto Lgs. 74 del 2000 sono applicabili ovviamente anche ai mediatori soggetti come tutti noi ai controlli fiscali del beneamato fisco.
Luigi De Valeri:stretta_di_mano:
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto