CESARE CLERICI

Nuovo Iscritto
Professionista
Sono proprietario di un appartamento ereditato, con i miei fratelli e mia mamma, dal papà, per questioni lunghe da spiegare non ho intenzione di sottoscrivere il nuovo contratto di locazione verso terzi.
Il contratto firmato dagli altri eredi e non da me è ugualmente valido?
 

CESARE CLERICI

Nuovo Iscritto
Professionista
Umberto, cortesemente puoi essere più preciso. Sto lottando con il coltello tra i denti. Io vorrei essere indipendente sulla mia quota, ho chiesto di assegnare un appartamento ciascuno (chiaramente con le varie compensazioni) loro vogliono tenere il tutto indiviso.
Grazie 1000.
 

LUCA67

Membro Ordinario
Professionista
secondo me se gli altri proprietari assieme raggiungono la maggioranza della quota dell'appartamento possono decidere di locarlo anche contro la tua volontà. In questo caso tu non compararirai come firmatario del contratto ma ne subirai comunque le conseguenze e cioè risquoterai la tui quota parte e su quella dovrai pagarci le tasse
 

studiopci

Membro Storico
Art. 1108
(Innovazioni ed altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione)

Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni. L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune


La locazione non è un diritto reale e rientra nella ordinaria amministrazione ed inoltre se la durata non supera i nove anni non è necessario il consenso unanime, il discorso è che si presume il consenso , nel tuo caso , non essendo in accordo ad affittare devi rendere manifesto il tuo diniego con comunicazione scritta. Fabrizio
 

CESARE CLERICI

Nuovo Iscritto
Professionista
Grazie,
in poche parole essendo in tre contro uno sono fregato, devo sottostare alle loro decisioni devo rimanere cointestato con lordo e non ho armi per chiedere la divisione degli appartamenti.
 

studiopci

Membro Storico
No... la legge dice che la maggioranza dei comproprietari di un bene può procedere ad atti di ordinaria amministrazione , presumendo che ci sia il consenso anche del comproprietario non convenuto, mi spiego :
il contratto di affitto può essere sottoscritto anche da uno solo dei proprietari senza che questo ne invalidi l'efficacia, l'importante è che siano tutti in accordo, nel tuo caso poichè non sei in accordo ad affittare, devi comunicare per iscritto agli altri comproprietari che non vuoi procedere all'affitto e questi dovranno o accettare la cosa oppure procedere per via giudiziale ( che nel caso dell'affitto mi sembra eccessivo ) .
Per quanto riguarda il discorso della divisione degli immobili , devi essere tu a valutare se sia il caso o meno , esperita la possibilità di un accordo, se proceedere a richiesta di divisione giudiziale delle quote. Fabrizio
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
No... la legge dice che la maggioranza dei comproprietari di un bene può procedere ad atti di ordinaria amministrazione , presumendo che ci sia il consenso anche del comproprietario non convenuto, mi spiego :
il contratto di affitto può essere sottoscritto anche da uno solo dei proprietari senza che questo ne invalidi l'efficacia, l'importante è che siano tutti in accordo, nel tuo caso poichè non sei in accordo ad affittare, devi comunicare per iscritto agli altri comproprietari che non vuoi procedere all'affitto e questi dovranno o accettare la cosa oppure procedere per via giudiziale ( che nel caso dell'affitto mi sembra eccessivo ) .
Per quanto riguarda il discorso della divisione degli immobili , devi essere tu a valutare se sia il caso o meno , esperita la possibilità di un accordo, se proceedere a richiesta di divisione giudiziale delle quote. Fabrizio

In linea di principio, il comproprietario può impedire agli altri comproprietari di affittare l'immobile a terzi, solo ove sia possibile un uso diretto del bene immobile da parte di tutti i comproprietari. Si veda, in questo senso, la Cassazione 22 novembre 1984, n°6010, per la quale "l'uso indiretto della cosa comune - nella specie, mediante locazione - può essere disposto con deliberazione a maggioranza dei partecipanti alla comunione (o, in mancanza, dal giudice, cui ciascuno di questi può ricorrere) soltanto quando non sia possibile l'uso diretto dello stessi bene per tutti i partecipanti della comunione, proporzionalmente allo loro quota, promiscuamente, ovvero con sistema di turni temporali o frazionamento degli spazi. Di conseguenza, in mancanza di tali condizioni, è nulla la delibera assembleare che a semplice maggioranza dispone l'uso indiretto della cosa in comunione.". Ove l'immobile non sia utilizzabile direttamente dai comproprietari, i titolari del bene, che detengono la maggioranza, possono affittare i locali a terzi, a norma dell'art. 1105, comma 2, del codice civile.

Quanto alla domanda finale, concordo con te, che il contratto di locazione può essere intestato anche a uno solo dei comproprietari. E infatti "nelle vicende del rapporto di locazione, l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione; sugli immobili oggetto di comunione concorrono, quindi, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione. Ne consegue che il singolo comproprietario può stipulare il contratto di locazione avente in oggetto l'immobile in comunione e che ciascun comproprietario è legittimato ad agire per il rilasvcio del detto immobile, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione, per il quale deve presumersi sussistente il consenso già indicato." (Cass., 18 luglio 2008, n°19.929).

Attenzione, però: quanto sopra precisato, salvo che nessun comproprietario possegga l'usufrutto dell'immobile (ad esempio la madre del nostro amico Cesare :occhi_al_cielo:), perché capita sovente che i forumisti dimentichino di accennare a questo "particolare". :affermazione:
 

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