studiopci

Membro Storico
Il testamento semplificato vuole dire cosa c'era scritto a grandi linee, ê stato fatto assieme ad un notaio, quello che mi interessava ě che quando si farà la successione l'immobile rientri nell'asse ereditaria perché non c'ê stato nessun passaggio di soldi e quindi invece che una finta vendita risulti come una donazione, a riguardo ci siamo informati e ci hanno tutti detto che il bene rientra nell'asse ereditaria perché mio padre non ha ricevuto danaro e la finta vendita va a lodere la legittima vilevo sentire qualche altra opinione
Non è in discussione la buona fede di tuo padre.. purtroppo però la situazione non cambia, donazione o vendita l'appartamento non sarebbe rientrato nell'asse ereditario e per farlo rientrare in tutti e due i casi si sarebbe dovuto far ricorso alle aule di tribunale oppure nel caso della donazione con tuo padre in vita si poteva retrocedere la donazione , ma nel caso specifico, la vendita, l'unica strada è solo quella della causa. Fabrizio
 
M

marcopiva1986

Ospite
Tutte le donazioni entrano poi nell'asse ereditaria mentre la finta vendita no, peró mi ê stato detto fa notai ed avvocati che devono dimostrare il pagamento con assegni bonifici ecc altrimenti rientra tutto nell'asse ereditaria e comunque questo atto di finta vendita andrebbe ad intaccare la legittima degli altri eredi ed e impugnabile, a me non interessa che mia sorella abbia
Quell immobile può anche tenerselo ma la sua legittima la già avuta
 

Cucci49

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purtroppo però la situazione non cambia, donazione o vendita l'appartamento non sarebbe rientrato nell'asse ereditario

Scusa Fabrizio, marco piva non si era spiegato molto bene all'inizio.

La donazione è un'anticipazione di successione e le cose donate, anche per donazione impropria, (atto di vendita in cui il denaro lo ha messo il donante) o per vendita simulata, rientrano nella massa successoria.

Il valore della cosa donata va aggiornato alla data della morte non c'entra il valore dato in allora.

Quando succederà, se ad esempio il valore della Nuda proprietà aggiornata sarà di € 100.000, e il valore dell'usufrutto e delle altre cose sarà di € 200.000, e se il testamento sarà ancora per marcopiva la quota legittima più la disponibile del testatore ed alla sorella la sola legittima, nel caso siano gli unici eredi, 100.000 andranno alla sorella e 200.000 al fratello.

Anche ora marcopiva può agire per l'annullamento dell'atto, in forza della dichiarazione, poichè trattasi di atto simulato. Ma è una strada in salita che porta poi allo stesso risultato. Infatti la Nuda proprietà tornerebbe ad essere del padre ed alla sua morte ricadrebbe nella massa.

Certo non sono fatti nostri: la sorella sicuramente è stata "previdente", ma anche il fratello non scherza con il testamento che lo nomina erede universale o quantomeno gli destina l'intera legitttima.

Auguri di lunga vita al padre.
 
M

marcopiva1986

Ospite
Mia sorella ha giocato sporco invece che farsi fare una donazione a pensato di farsi fare un'atto di finta vendita in modo che poi non rientri nell'asse ereditaria, se avrebbe pagato la somma pattuita le cose per legatelli sarebbero piu semplici ma di danaro mio padre non ha visto neanche l'ombra quindi tutto l'immobile quando sará ora rientrerà in tuta la "fetta di torta" chiamiamola cosi
 

studiopci

Membro Storico
Questo l'ho capito , per questo dicevo che con tuo padre in vita se avesse donato e non venduto l'imobile si poteva retrocedere la donazione...





Tutte le donazioni entrano poi nell'asse ereditaria mentre la finta vendita no,
Le donazioni non rientrano nell'asse ereditario, ma alla morte del donatore se i beni in asse più i beni donati non soddisfano gli eredi le donazioni possono essere impugnate... ma sempre con una causa.

, peró mi ê stato detto fa notai ed avvocati che devono dimostrare il pagamento con assegni bonifici ecc altrimenti rientra tutto nell'asse ereditaria e comunque questo atto di finta vendita andrebbe ad intaccare la legittima degli altri eredi ed e impugnabile, a me non interessa che mia sorella abbia
Quell immobile può anche tenerselo ma la sua legittima la già avuta
La questione è in questi termini... ufficialmente ... e lo prova un atto pubblico ( il rogito notarile ) tuo padre ha venduto a tua sorella un immobile, il fatto che non ci sia traccia di incasso sul conto di tuo padre non significa niente , le possibilità potrebbero essere varie :
1 - i soldi potrebbero essere stati effettivamente pagati molto tempo prima della vendita,
2 - I soldi potrebbero essere stati prestati a tuo padre da tua sorella molto tempo prima
3 -i soldi potrebbero essere stati dati in contanti ( le disposizioni di legge di allora non erano restrittive),
4 - i soldi potrebbero essere stati dati in contanti e versati su di un altro conto, oppure confluiti in titoli o altro,
sono queste tutte supposizioni (tieni presente che comunque sarà difficile dimostrare che non c'è stato incasso alla vendita o prima della vendita perchè aldilà di tutto sono passati più di 10 anni dal rogito e le Banche dopo 10 anni distruggono la documentazione) che fino a prova contraria devono essere contestate, ma non a parole ... bensì con fatti, prove... e davanti ad un Giudice, che solo tu in quanto parte lesa potrai chiamare a decidere, se questo non avviene resta solo il fatto che tuo padre ha venduto a tua sorella. E' tuo diritto impugnare la vendita... ma questo significa fare una causa. Prova a vedere con un notaio se una dichiarazione di soddisfazione e di rinuncia all'eredità, di tua sorella può essere valida un domani . Fabrizio
 

studiopci

Membro Storico
Scusa Cucci49 non è detto che la donazione sia un' anticipazione di successione ... io, per assurdo, in vita posso donare a chi mi pare il mio bene, resta il fatto che se la mia donazione lede il diritto di un erede , questa donazione può essere impugnata pre oppure post morte, stesso discorso per la vendita che può essere impugnata ... vera o simulata che sia... ed in questo caso però , deve essere accertata con le prove, non basta dire non ci sono i soldi sul conto, i motivi del perchè non ci sono questi soldi possono essere tanti... comunque il tutto deve essere dimostrato in tribunale e poichè il padre dice che lui voleva donare , ma ha firmato un atto di vendita con dichiarazione di incasso antecedente innanzi un Pubblico Ufficiale quale è il Notaio, la realtà resta questa ... ecco perchè dicevo prima che il padre dovrebbe disconoscere il tutto dichiarando di essere raggirato perchè in stato di momentanea incapacità di intendere e volere... poi marco ha la facoltà di dubitare di tutto e impugnare la vendita, ma dovrà dimostrarlo con le prove... oppure alla morte del padre ( tra 100 anni beninteso ) qualora non trovasse soddisfazione nella capienza dell'asse ereditario, potrebbe impugnarla per sottrazione, certo che tutta la storia è molto ingarbugliata, il Notaio aveva il dovere di agire in maniera differente. Fabrizio
 

Cucci49

Membro Attivo
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Professionista
Le donazioni non rientrano nell'asse ereditario, ma alla morte del donatore se i beni in asse più i beni donati non soddisfano gli eredi le donazioni possono essere impugnate... ma sempre con una causa.

Scusa Fabrizio, i beni donati sono soggetti alla collazione e entrano nella massa salvo la dispensa che in questo caso sembra non esserci.

Dall'ufficio studi del Notariato:

Nell'ipotesi di successione necessaria, vige la regola generale secondo la quale i legittimari sono tenuti ad imputare alla propria quota di legittima le donazioni e i legati ricevuti in vita dal defunto, salvo che ne siano stati espressamente dispensati (c.d. imputazione ex se).
La dispensa dalla imputazione ex se nulla ha a che vedere con la dispensa da collazione e, pertanto la dispensa dalla imputazione non può desumersi dalla eventuale dispensa dalla collazione presente nell'atto di donazione: essa deve essere invece autonomamente espressa in modo chiaro ed inequivocabile. Tale non sarebbe la dichiarazione del donante che la donazione è fatta sulla disponibile.
Dalla Scuola del Notariato:


1)-Donazioni. Al valore netto dei beni relitti, risultante dalle due operazioni precedenti, si aggiungono i beni di cui il defunto ha disposto in vita a titolo di donazione (art. 556)..... omissis .......-Momento di determinazione del valore dei beni. (stima). Il valore dei beni va determinato con riferimento al tempo dell’apertura della successione (artt. 747-750 dettati in tema di collazione).
 

studiopci

Membro Storico
Scusa Fabrizio, i beni donati sono soggetti alla collazione e entrano nella massa salvo la dispensa che in questo caso sembra non esserci.
Difatti forse in maniera diversa ma ho detto questo :ok:
Le donazioni non rientrano nell'asse ereditario, ma alla morte del donatore se i beni in asse più i beni donati non soddisfano gli eredi le donazioni possono essere impugnate... ma sempre con una causa.
 

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