agenzialeonardo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Su un condominio di 7 appartamenti con riscaldamento centralizzato, con tutti i radiatori dotati di valvole termiche e contacalorie, l'assemblea può decidere di trasformare l'impianto in 7 impianti singoli, con 7 caldaie indipendenti (anche in base alla legge sul risparmio energetico)? Con quale maggioranza? Grazie per le risposte!
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
il d.p.r. 2 aprile 2009 n. 59 ha vietato nei palazzi con più di quattro appartamenti la trasformazione di un riscaldamento centralizzato in tanti impianti separati e autonomi.
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
IMPIANTI CENTRALIZZATI (Art. 4 comma 9)
Il DPR 59/09 sostiene che è preferibile il mantenimento di impianti termici cent ralizzati
laddove esistenti” nel caso di:
- edifici esistenti con un numero di unit. abitative superiore a 4
- edifici appartenenti alle categorie E1 ed E2 (vd. tabella DPR 412/93 riportata di
seguito) con potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato
maggiore o uguale a 100 kW
Le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla
trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore
separata per singola unit. abitativa devono essere dichiarate nella relazione tecnica.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5331 del 02 aprile 2012, ha recentemente ribadito che il condomino può legittimamente rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini. Tuttavia, la Corte ha precisato che rimane in capo al condomino che prenda tale decisione il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto. Quest'ultimo è inoltre tenuto a partecipare alle spese di gestione se, e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini (Cass. 16365/2007; Cass. 7518/2006).

A seguito della legge 192/2005, come modificata dal D.lgs 311/2006 e dalle sopravvenute leggi regionali, occorre in ogni caso che il distacco non comporti violazione del fabbisogno termico dell'edificio e sia compatibile con la legislazione in materia di risparmio energetico, tramite la certificazione di un termotecnico abilitato
Concludendo, è sufficiente un solo condomino purché si abbia una relazione tecnica in cui il Termotecnico abilitato ( solitamente un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo) sostiene ( elementi oggettivi ) che il distacco non provoca squilibrio termico ed aggravio di spese per i Condomini che continueranno a servirsi dell'impianto.

Aspetto poco trattato ma a mio avviso rilevante qualora il distacco sia fattibile nel caso di non unanimità, è la revisione delle tabelle millesimali non tanto per la voce proprietà generale che rimane invariata ma quella pertinenziale specifica " Riscaldamento ".
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
considerando i tempi della giustizia italiana, quasi sicuramente la sentenza citata è precedente alle leggi sul risparmio energetico
in ogni caso, tutto dipende anche dalla regione dove stà leonardo
in e.romagna in un primo tempo l'avevano tassativamente vietato, ora il distacco è consentito se il consumo dell'impianto che rimane centralizzato + quello autonomo distaccato è inferiore al consumo che ci sarebbe stato con l'inpianto centralizzato senza il distacco

leonardo un impianto centralizzato consuma sempre meno di tanti impianti autonomi !
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Su un condominio di 7 appartamenti con riscaldamento centralizzato, con tutti i radiatori dotati di valvole termiche e contacalorie, l'assemblea può decidere di trasformare l'impianto in 7 impianti singoli, con 7 caldaie indipendenti (anche in base alla legge sul risparmio energetico)? Con quale maggioranza? Grazie per le risposte!

se le normative regionali lo consentono ci vuole l'unanimità e prima bisogna dimostrare che con gli autonomi risparmiate, impossibile !!!
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
La Corte di Cassazione si è pronunciata ad aprile di quest'anno, quindi è successiva
e comunque proprio perché di Cassazione non può essere ignorata da alcuna Regione.
Ho dato un'occhiata (veloce) al sito della Regione Emilia Romagna ma non ho trovato niente di interessante
Il Codice Civile in ambito di Comunione e Condominio quindi di maggioranze, ha subito delle modifiche quest'anno, l'unica eccezione non variata é nel caso di presenza di Regolamento dell'Edificio Condominiale di natura contrattuale ove serve l'unanimità mentre qualora sia stato redatto dai Condomini stessi e, nei casi previsti dall'art. 1138 ( quando sono più di 10), è sufficiente una delibera assembleare maggioritaria avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c. (Cass. Civ. 943/1999).
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
-la cassazione ha deliberato sicuramente su un caso di 7/10 anni fà, quindi ha deliberato con le leggi di 7/10 anni fà

-la regione può fare in ogni momento, così come il parlamento leggi nuove

-il codice civile nell'ambito comunione e condominio non viene modificato dal 1942

-le sentenze non cambiano il codice, lo interpretano
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto