Valeria Morselli

Membro Attivo
Privato Cittadino
Sinceramente non lo sapevo..., ma ribadisco che da noi è tutto al 50%
Ehhhh... questa è una brutta abitudine di alcuni agenti immobiliari...:occhi_al_cielo: Anche il mio voleva fare così, ma io mi sono opposta: uno dei pochissimi articoli di legge a favore di noi proprietari non me lo voglio lasciar sfuggire. Ecchédiamine! sempre tutto a favore degli inquilini??? Capisco che voi volete tenervi buoni entrambi i clienti, ma la legge è legge, càspiterina!:maligno:
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ehhhh... questa è una brutta abitudine di alcuni agenti immobiliari...:occhi_al_cielo: Anche il mio voleva fare così, ma io mi sono opposta: uno dei pochissimi articoli di legge a favore di noi proprietari non me lo voglio lasciar sfuggire. Ecchédiamine! sempre tutto a favore degli inquilini??? Capisco che voi volete tenervi buoni entrambi i clienti, ma la legge è legge, càspiterina!:maligno:

Non è un'abitudine degli agenti immobiliari e non vogliamo tenerci buono nessuno: non è con il 50% dei bolli che ci riesci (parliamo di 30 euro circa). E' un uso e consuetudine (sbagliato evidentemente) del posto che credo sarà difficile modificare. Anche fra privati si usa fare così.
Aggiungo che gli stessi contratti delle associazioni prevedono qst tipo di procedura (anche se mi sorge il dubbio che ci sia differenza fra concordato e non)
 

Valeria Morselli

Membro Attivo
Privato Cittadino
Non è un'abitudine degli agenti immobiliari e non vogliamo tenerci buono nessuno: non è con il 50% dei bolli che ci riesci (parliamo di 30 euro circa). E' un uso e consuetudine (sbagliato evidentemente) del posto che credo sarà difficile modificare. Anche fra privati si usa fare così.
Aggiungo che gli stessi contratti delle associazioni prevedono qst tipo di procedura (anche se mi sorge il dubbio che ci sia differenza fra concordato e non)
Ma dài! Scherzavo! :innocente:
...non c'è differenza fra concordato e non. I bolli per legge sono sempre a carico del conduttore. Lasciateci almeno questa (magra) consolazione a noi poveri bistrattati proprietari :disappunto:
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
La registrazione del contratto ha due voci di spesa: le marche da bollo e l’imposta di registro. Attenzione, però: per spese di registrazione, è opinione prevalente, in ambito fiscale, che debbano intendersi solo le spese relative all’imposta di registro sui contratti e sui rinnovi degli stessi, con esclusione sia dell’IVA che delle marche da bollo.

Ciò premesso, la norma di cui all’articolo 8 della legge n°392/1978 (mantenuto in vigore dall’art. 14 della legge n°431/1998) stabilisce che le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.

Ora, in vigenza della nuova legge n°431/1998, l’art. 8 della legge n°392/1978 è derogabile contrattualmente? A parere della scrivente, sì, ma limitatamente alle sole locazioni abitative (nelle locazioni ad uso diverso vige ancora il ferreo art. 79 della legge n°392/1978 che dispone di nullità eventuali convenzioni dirette ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le singole disposizioni di legge e, quindi, anche in violazione del richiamato art. 8) in cui operano i meno restrittivi commi 1 e 4 dell’art. 13 (patti contrari alla legge) che consentono di derogarvi, rendendo, nello spirito del nuovo sistema normativo, la contrattazione più libera e meno vincolante tra le parti.

Ne consegue che nei contratti ad uso abitativo e in quelli esclusi dalla legge n°431/1998 (locazione di beni culturali, abitazioni signorili, ville e castelli, alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, su cui, peraltro, non trova applicazione neppure l’art. 13 della legge n°431/1998, a norma del comma 2, art. 1 della legge medesima), nonché autorimesse private) appare sostenibile la tesi secondo cui le parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale, possono liberamente pattuire la ripartizione delle spese di registrazione, in quanto patto non contrario alla legge.

In dipendenza di un contratto transitorio per studenti universitari, l’allegato E del DM 30 dicembre 2002 prevede costi così ripartiti (il ricorso alla cedolare secca, però, li azzera): marche da bollo a carico del conduttore, tassa di registro divisa a metà tra locatore e conduttore. La tassa di registro (che ha esclusiva valenza fiscale e non negoziale), pari al 2%, va calcolata sul 70% del canone annuo, con minimo di 67 euro alla prima registrazione.
 

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