B

beppebre

Ospite
Sono gli stessi richiesti per i contratti 4+4. Sono indicati all'art.3 della legge 431/98.

(Disdetta del contratto da parte del locatore). 1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392
 

Naoto

Membro Ordinario
punto G.) cioe' ma se io metto nel contratto che il conduttore non ha diritto di prelazione non risolvo il problema? poi se il proprietario ha la sua casa e l'appartamento in questione (quello del contratto) puo' dare la disdetta 6 mesi prima come sopra riportato?
 
B

beppebre

Ospite
punto G.) cioe' ma se io metto nel contratto che il conduttore non ha diritto di prelazione non risolvo il problema? poi se il proprietario ha la sua casa e l'appartamento in questione (quello del contratto) puo' dare la disdetta 6 mesi prima come sopra riportato?

Oltre a essere una clausola nulla se neghi il rinnovo per vendere sarebbe un vantaggio per te se l'inquilino fosse interessato all'acquisto, soprattutto di questi tempi. Inoltre la legge prevede il ripristino del rapporto di locazione o un indennizzo qualora la motivazione indicata risultasse falsa.
Sì se oltre alla casa locata ne possiede solo un'altra destinata a propria abitazione.
 

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