faustina

Membro Attivo
Privato Cittadino
l'addetto era molto sicuro di sè,mi ha detto che il mio errore è stato citare sul contratto l'allegato 'verbale di consegna',se non l'avessi fatto non avrei pagato nulla.
ha trattenuto i fogli e mi ha detto di andare a comprare 3 marche da 14,62 euro,sottolineando che mentre le marche da bollo del contratto devono essere antecedenti la stipula quelle del verbale non occorre siano tali.
ma è sicuro che le marche non occorrono per gli allegati?
oramai è tardi,ma per le prossime volte non vorrei incorrere nello stesso errore..io mi sono fidata.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
So di esprimere un’opinione minoritaria, ma, a mio avviso, il comportamento tenuto dall’Agenzia delle Entrate è corretto.

L’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n°23/2011 prevede che la cedolare secca è “sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione […] Sui contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca, di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore, non si applicano le imposte di registro e di bollo ”. La circolare n°26/E del 1° giugno 2011, in premessa, ribadisce che: “L’opzione da parte del locatore dell’immobile per il regime della cedolare secca esclude l’applicazione per il periodo di durata dell’opzione […] dell’imposta di bollo sul contratto di locazione dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni foglio”.

Atteso che la norma citata esclude l’imposta di bollo unicamente “sul contratto di locazione” (fideiussione compresa), il tributo da applicarsi sugli allegati al “contratto di locazione“ (planimetrie, verbale di consegna dell’appartamento ecc.), nonché sulle ricevute dei versamenti dei canoni (quietanze) è sempre dovuto anche in cedolare.
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
So di esprimere un’opinione minoritaria, ma, a mio avviso, il comportamento tenuto dall’Agenzia delle Entrate è corretto.

L’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n°23/2011 prevede che la cedolare secca è “sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione […] Sui contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca, di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore, non si applicano le imposte di registro e di bollo ”. La circolare n°26/E del 1° giugno 2011, in premessa, ribadisce che: “L’opzione da parte del locatore dell’immobile per il regime della cedolare secca esclude l’applicazione per il periodo di durata dell’opzione […] dell’imposta di bollo sul contratto di locazione dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni foglio”.

Atteso che la norma citata esclude l’imposta di bollo unicamente “sul contratto di locazione” (fideiussione compresa), il tributo da applicarsi sugli allegati al “contratto di locazione“ (planimetrie, verbale di consegna dell’appartamento ecc.), nonché sulle ricevute dei versamenti dei canoni (quietanze) è sempre dovuto anche in cedolare.
hai sicuramente ragione tu, però gli allegati non dovrebbero avere bolli diversi da 14,62?
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Avrà sicuramente ragione Penny, ma vorrei imparare di più: usa il riferimento alle ricevute di versamento del canone come esempio condivisibile. Ma da profano direi che la ricevuta di versamento è un documento distinto dal contratto, con diversa finalità, ed infatti è soggetto ad un bollo di valore diverso: l'allegato al contratto non mi sembra invece così diverso dalla n-esima pagina del contratto stesso . Se parliamo di verbale di consegna o planimetria, vedrei una piccola diversità di forma, ma non di sostanza. A meno che l'allegato non costituisca di per se una scrittura privata dotata di validità autonoma anche al di fuori del contratto di locazione, esempio un regolamento condominiale, o altra pattuizione assembleare ecc, cosa che integrerebbe in effetti le clausole contrattuali, ma non ne sarebbero esclusivamente parte integrante.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Avrà sicuramente ragione Penny, ma vorrei imparare di più: usa il riferimento alle ricevute di versamento del canone come esempio condivisibile. Ma da profano direi che la ricevuta di versamento è un documento distinto dal contratto, con diversa finalità, ed infatti è soggetto ad un bollo di valore diverso: l'allegato al contratto non mi sembra invece così diverso dalla n-esima pagina del contratto stesso . Se parliamo di verbale di consegna o planimetria, vedrei una piccola diversità di forma, ma non di sostanza. A meno che l'allegato non costituisca di per se una scrittura privata dotata di validità autonoma anche al di fuori del contratto di locazione, esempio un regolamento condominiale, o altra pattuizione assembleare ecc, cosa che integrerebbe in effetti le clausole contrattuali, ma non ne sarebbero esclusivamente parte integrante.


Mi perdonerai se, questa volta, invece di ricollegarmi a qualche circolare o risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, per rispondere ai tuoi quesiti, sperando di farti/vi cosa gradita, riporto alcuni brevi stralci di un saggio (“Disciplina dell’imposta di bollo” reperibile in rete) di Claudio Venturi a cui ti rimando (e a cui, in talune circostanze, rimanderei volentieri alcuni funzionari dell’Agenzia delle Entrate) che riassumono (in modo davvero encomiabile) l’oggetto dell’imposta di bollo. Scrive l’autore:

A differenza dell’imposta di registro che ha come suo oggetto il “negozio giuridico” e che colpisce, in genere, il mero contenuto patrimoniale dell’atto e la sua funzione economica, l’imposta di bollo attiene al suo aspetto formale e ha come oggetto diretto la “carta” nella quale il negozio giuridico o altro atto civile, commerciale, giudiziale e stragiudiziale sono contenuti.

Oggetto dell’imposta di bollo è, dunque, l’atto scritto sulla carta. Nel definire l’oggetto del tributo, il legislatore non usa, però, mai il termine “carta”, che, in precedenza aveva dato origine ad una serie di polemiche e di precisazioni. Questo nel presupposto che non assume alcuna rilevanza, ai fini dell’imposizione, la materia (carta, pergamena, plastica, metallo ecc.) utilizzata per formare gli atti, i documenti e i registri.

Va in ogni caso ribadito che deve trattarsi di un “documento” compreso nella Tariffa e quindi di uno scritto giuridicamente rilevante.”[…]

E prosegue:

“Nella considerazione che l’imposta di bollo colpisce il documento e non l’atto, sta a significare, da una parte, che essa è dovuta anche quando l’atto risulti viziato, annullabile o addirittura nullo e dall’altra, che essa è dovuta a seconda della tipologia dell’atto. Bisogna pertanto considerare:

a) se l’atto è da assoggettare all’imposta (Allegato A – Tariffa);

b) quando lo stesso è da assoggettare all’imposta (Allegato A – Tariffa – Parte prima (fin dall’origine) e Parte seconda (in caso d’uso)

oppure

c) se lo stesso è esente (Allegato B – Tabella).

L’art. 1 si limita a menzionare tre tipi di “carte”: atti, documenti e registri, rinviando poi alla elencazione che costituisce le due parti della Tariffa:

1) atti soggetti all’imposta sin dall’origine, che sono tassativamente indicati nella parte dell’Allegato A – Tariffa – Parte prima del DPR 642/1972 (artt. 1-21);

2) atti soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso, che sono indicati nella parte dell’Allegato A – Tariffa – Parte seconda del DPR 642/1972 (artt. 22-32).

Il DPR 642/1972 prevede poi una serie di atti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo e che vengono riportasti nell’Allegato B – Tabella.[…]

Da quanto sopra si giunge così alla fissazione del principio che qualsiasi “carta” avente contenuto capace di produrre effetti giuridici, potrà produrli solo ove per esso sia assolta l’imposta di bollo o nel modo e nella misura di cui alla Tariffa, o nel modo e nella misura di cui all’art. 32 della Tariffa stessa”.[…]

E, alla luce di quanto sopra, conclude:

“All’art. 2 del DPR n. 642/1972, così come sostituito dall’art. 2 del DPR n. 955/82, si afferma che l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, documenti e registri indicati nella Tariffa – Parte prima e, “in caso d’uso”, per quelli indicati nella Parte seconda. Da ciò ne consegue che è necessario distinguere due momenti ai quali riportare la nascita dell’obbligazione tributaria: il momento della formazione e quella dell’uso.

Al successivo secondo comma del medesimo articolo viene data la definizione di caso d’uso. Si ha caso d’uso quando gli atti, documenti e registri sono presentati all’Ufficio del Registro per la registrazione. Poiché, dunque, il caso d’uso è dato dalla presentazione della “carta” all’Ufficio del Registro per la registrazione, esso si ha sia nel caso che venga presentato per la registrazione in via autonoma, sia quando alla registrazione venga presentato come allegato o, comunque, facente parte integrante di un atto soggetto a registrazione, sia essa da effettuarsi in termine fisso che in caso d’uso in base alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del DPR n. 634/72”.

Tornando al caso in esame, l’art. 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 642/1972 assoggetta all’imposta di bollo fin dall’origine le “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono o si documentano rapporti giuridici di ogni specie […] destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti” per le quali è dovuta l’imposta di bollo - come s’è visto - indipendentemente dalla loro registrazione. Da ciò consegue che gli allegati sono soggetti al pagamento dell’imposta (salvo che i medesimi siano atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto ricompresi nella Tabella dell’Allegato B) anche se non sono presentati o trasmessi per via telematica all’amministrazione finanziaria, in quanto parte dei contratti registrati.

Nel caso in cui l’allegato sia costituito, come nel caso di specie, da un inventario ovvero una scrittura privata dei beni mobili presenti nell’immobile locato, il tributo è dovuto nella misura di 14,62 euro per ogni foglio (art. 2 della Tariffa, Parte prima allegata al DPR 642/1972. Ai sensi dell’art. 5 del DPR 642/1972, il foglio si intende composto da quattro facciate di cento righe per copia. L’imposta, nella misura di 1,81 euro per ogni esemplare, è invece dovuta sulle ricevute relative ai versamenti dei canoni di locazione (art. 13 della Tariffa, Parte prima allegata al DPR 642/1972).

Riguardo la gestione telematica degli allegati che costituiscono parte integrante di un contratto, invece, il discorso è più articolato. La registrazione telematica lascia invariato il carico fiscale anche se le parti non presentano l’originale in Agenzia: gli originali che restano alle parti sono soggetti all’imposta di bollo nella misura prevista dall’art. 2 della Tariffa allegata al DPR 642/1972. Le procedure telematiche non consentono, però, di allegare documenti esterni.

I modelli non semplificati (9.4.6 ecc.) consentono di gestire la parte cartacea del solo contratto di locazione (dati, clausole ecc.), ma non gestiscono gli allegati. Tuttavia il contribuente può assolvere fiscalmente l’imposta di bollo sugli allegati attivando l’apposita casella in basso a sinistra riportata nella sezione “Dati generali” e digitando la cifra dovuta. In sostanza: NO invio dell’allegato, SI’ assolvimento dell’imposta di bollo sull’allegato.

Diversamente, i modelli semplificati (SIRIA & IRIS) – che sono semplici denunce telematiche di locazione - non consentono né l’invio dell’allegato, né l’assolvimento dell’imposta di bollo sul medesimo. Nella sezione “CONTRATTO” di IRIS non c’è la casella “Allegati”. Pertanto, in tale fattispecie, posso gestire l’imposta di bollo sull’allegato in due modi:

a) applico un contrassegno telematico sull’allegato;

b) utilizzo il mod. F23 e il cod. trib. 456T.
 

topcasa

Membro Storico
Povera Italia, si parla tanto di snellimento, di sfoltimento di rendere le cose alla portata di tutti, mentre invece la nostra corsa va verso tutt'altro verso. Riusciremo mai a fare la registrazione di un contratto in modo sicuro e con pochi click senza avere sempre la sensazione di aver sbagliato?
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ciao Penny: la tua disponibilità e competenza merita un applauso :ok: , un omaggio :regalo: , ... non basta :fiore: :soldi: :fiore: ; queste istruzioni me le sono stampate, a mo di vangelo.
Ma c'è un ma..;) : hai a che fare con un testone testardo :disappunto: , e questa volta non mi convince un punto. :shock:


assoggetta all’imposta di bollo fin dall’origine le “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono o si documentano rapporti giuridici di ogni specie […] destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti” per le quali è dovuta l’imposta di bollo - come s’è visto - indipendentemente dalla loro registrazione. Da ciò consegue che gli allegati sono soggetti al pagamento dell’imposta

Se intendo bene questo dovrebbe essere il punto chiave che elimina i dubbi: ed invece me li ha fatti di nuovo venire.. (sono incorreggibile, dirai, sopporta ancora una volta, p.f.). Ovviamente non sto sostenendo che la tua risposta sia sbagliata, sto provando a vedere se l'argomentazione regge.

Lo statement sopra citato o vale sempre o vale l'eccezione: perchè anche il contratto di locazione è una scrittura privata che documenta rapporti giuridici, eppure questo è stato esentato dal bollo dalla cedolare secca. L'allegato, poveretto, rimane in mezzo al guado: se lo considero parte integrante del contratto risponderei che seguirebbe l'esenzione, se lo considero una scrittura autonoma "citata in allegato" potrebbe prevalere l'estraneità alla semplice locazione e richiedere il bollo.
Ritornerei a dire: bisogna prima intendersi e definire cosa sia un allegato: un accordo che preesiste e sussiste indipendentemente dal contratto di locazione o viceversa possiamo considerare come l'ennesimo articolo del contratto l'elenco dei beni mobili? Se è solo questione di forma, mi parrebbe poco motivata. Se invece ci fosse una maggior consistenza sostanziale, il bollo potrebbe essere ragionevolmente richiesto.

2) Non so se voluto o involontario, ma il tuo post risponde anche all'altra questione sollevata in altra discussione in merito alla registrazione telematica ed al numero di copie da dichiarare (con conseguenti bolli)

nel paragrafo dove scrivi:

Riguardo la gestione telematica degli allegati che costituiscono parte integrante di un contratto, invece, il discorso è più articolato. La registrazione telematica lascia invariato il carico fiscale anche se le parti non presentano l’originale in Agenzia: gli originali che restano alle parti sono soggetti all’imposta di bollo nella misura prevista dall’art. 2 della Tariffa allegata al DPR 642/1972. Le procedure telematiche non consentono, però, di allegare documenti esterni.

Qui se ho interpretato correttamente il concetto di "carta" virtuale, mi sembra convincente che registrando telematicamente un contratto sia obbligatorio dichiarare due copie bollate, perchè di fatto è come se. (sto lasciando da parte la ulteriore complicazione degli allegati): se così fosse allora anche con IRIS si dovrebbe sempre dichiarare 2 copie. Non ricordo come invece si era conclusa la discussione al riguardo: mi pare di ricordare si ipotizzasse la possibilità di dichiarare solo una copia.

Comunque grazie per la tua disponibilità (e sopportazione): per me è sempre un piacere poter dialogare con te, e scusa se per incompetenza posso non aver colto alcuni passaggi: ma se fosse tutto chiaro cosa staremmo a fare sul forum? Ciao.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Un saluto prima di spegnere, anche a @topcasa: anche lui ha quasi ragione quando dice:
Povera Italia, si parla tanto di snellimento, di sfoltimento di rendere le cose alla portata di tutti, mentre invece la nostra corsa va verso tutt'altro verso. Riusciremo mai a fare la registrazione di un contratto in modo sicuro e con pochi click senza avere sempre la sensazione di aver sbagliato?

Qui mi verrebbe in aiuto un saggio criterio ingegneristico di analisi dei processi, che suggerisce che, prima di automatizzare o informatizzare un processo, bisognerebbe prima sfrondarlo dei passaggi accessori inutili: appunto, bisognerebbe snellire, e forse non solo si ridurrebbe l'incertezza ed il numero di click. Forse bisognerebbe proprio eliminare tutti i balzelli medioevali esistenti (bolli, diritti di segreteria e via discorrendo) e concentrarsi su una unica voce.

Sarà OT, ma vi pare logico che per una successione si debbano non solo pagare 3 tributi principali (registro, catastale ed ipotecaria) con tutte le varianti previste: a questi si aggiungono 4 o 5 balzelli di scarsa entità e rilevanza, di cui non ricordo nemmeno il nome e non sono citati nei soliti promemoria come l'annuario, per lasciare il sapere-potere agli addetti ai lavori e magari farti passare dalla parte del torto.
Chi ricorda il dazio? Se lo spiego a mio figlio gli viene da ridere.
 

topcasa

Membro Storico
Un saluto prima di spegnere, anche a @topcasa: anche lui ha quasi ragione quando dice:


Qui mi verrebbe in aiuto un saggio criterio ingegneristico di analisi dei processi, che suggerisce che, prima di automatizzare o informatizzare un processo, bisognerebbe prima sfrondarlo dei passaggi accessori inutili: appunto, bisognerebbe snellire, e forse non solo si ridurrebbe l'incertezza ed il numero di click. Forse bisognerebbe proprio eliminare tutti i balzelli medioevali esistenti (bolli, diritti di segreteria e via discorrendo) e concentrarsi su una unica voce.

Sarà OT, ma vi pare logico che per una successione si debbano non solo pagare 3 tributi principali (registro, catastale ed ipotecaria) con tutte le varianti previste: a questi si aggiungono4 o 5 balzelli di scarsa entità e rilevanza, di cui non ricordo nemmeno il nome e non sono citati nei soliti promemoria come l'annuario, per lasciare il sapere-potere agli addetti ai lavori e magari farti passare dalla parte del torto.
Chi ricorda il dazio? Se lo spiego a mio figlio gli viene da ridere.
Se oltre a questo aggiungi che la macchina burocratica che porta a questo, costa forse più di quello che incassa e spesso porta lo stato ad azioni legali che spessissimo perde, e che allontanano anche investitori stranieri stufi di tutta questa macchinosa incertezza.
 

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