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significa questo
l’agente immobiliare è co-obbligato con le parti alla registrazione del preliminare o del contratto di locazione, e del pagamento dell’imposta di registro è addirittura garante.
La Legge 296 del 27 dicembre 2006 – cd. Finanziaria 2007 – prevede infatti all’art. 1, commi da 46 a 49, alcune rilevanti novità per l’attività degli agenti immobiliari.
In particolare il comma 46, modificando il Testo Unico dell’Imposta di Registro, introduce due nuovi obblighi in capo agli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari dell'ex ruolo di cui all’art. 2 della legge 3 febbraio 1989 n. 39 ora REA: 1) quello di procedere alla registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività (come i contratti preliminari, i contratti di locazione, ecc…); 2) quello di essere obbligati in solido con i contraenti al pagamento dell´imposta di registro per le predette scritture private stipulate a seguito dell’attività di mediazione.
Ancora. Il comma 48 dell’art. 1 della Legge Finanziaria modifica il comma 22 dell’art. 35 del decreto legge 04/07/2006 n. 223 convertito con modifiche dalla legge 04/08/2006 n. 248 – (cd. Bersani Visco) prevedendo che all’atto della compravendita di un immobile, anche se assoggettata ad IVA, ciascuna delle parti ha l’obbligo di rendere apposita auto-dichiarazione recante i seguenti elementi:
a) se si è avvalsa di un mediatore, ed in ipotesi affermativa, deve fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica ovvero del mediatore che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale o la partita IVA del mediatore;
c) il numero di iscrizione al REA ex-ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio del titolare dell’agenzia immobiliare se persona fisica, ovvero del legale rappresentante dell’agenzia immobiliare se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore che ha operato per la stessa società;
d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.


Il sopra citato comma 48 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 introduce un nuovo punto al comma 22
dell’art. 35 della Bersani Visco: «In caso di assenza dell’iscrizione al REA, ex-ruolo degli agenti d’affari in mediazione ai sensi della legge 03/02/1989 n. 39, e successive modificazioni il notaio è obbligato a effettuare specifica segnalazione all’agenzia delle Entrate di competenza. In caso si omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, e successive modificazioni». In altri termini il notaio rogante, ove le parti contraenti si siano avvalse dell’attività di un mediatore immobiliare, deve richiedere prova dell’iscrizione al ruolo dell’intervenuto mediatore e se quest’ultimo non è iscritto a tale ruolo è obbligo del notaio segnalare tale soggetto all’Amministrazione Finanziaria. Sono state inoltre inasprite considerevolmente le sanzioni in caso di esercizio abusivo dell’attività. Infatti il comma 47 porta la sanzione da un minimo di Euro 7.500 ad un massimo di Euro 15.000.


La legge 296/06 – Finanziaria 2007 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27.12.2006 (suppl. ord. N. 244) – è entrata in vigore il 1.1.2007.

La nuova disciplina, integrando il disposto dell’art. 10 D.P.R. 26.4.1986 n. 131, inserisce anche la figura dell’agente immobiliare tra i soggetti tenuti a richiedere la registrazione delle scritture negoziali (non autenticate) stipulate a seguito della sua attività. L’agente immobiliare dovrà provvedere a sua cura, qualora non lo facciano direttamente le parti contraenti, a chiedere la registrazione dei contratti (es: contratti preliminari di compravendita e/o di locazione, contratti di locazione, ecc) stipulati per via della sua attività professionale. Dovrà altresì provvedere, anche contestualmente alla registrazione, egli stesso al pagamento dell’imposta di registro, qualora non la versino i contraenti, essendo diversamente responsabile solidalmente con le medesime verso l’Agenzia delle Entrate per il suddetto pagamento (salva la successiva possibilità, nel caso di effettivo pagamento da parte dell’agente immobiliare, di rivalsa nei confronti dei contraenti stessi).
Per poter registrare una scrittura privata non autenticata, quale ad esempio il contratto preliminare di compravendita e/o di locazione, il contratto definitivo di locazione, ecc. bisogna recarsi con una copia del contratto sottoscritta in originale dalle parti contraenti ed una fotocopia presso l’Ufficio del Registro entro 20 giorni dalla data di sua stipulazione (30 giorni in caso di contratto di locazione di beni immobili), corrispondendo la relativa imposta di registro.

L’integrazione del disposto della legge Bersani – Visco contenuta nella Finanziaria 2007 non cambia i soggetti che debbono effettuare la dichiarazione in sede notarile. Si tratta sempre e solo dei contraenti (è escluso l’agente immobiliare, il quale però avrà preventivamente l’obbligo di comunicare agli stessi il proprio numero di iscrizione al ruolo, quello della società e quello del collaboratore che eventualmente ha gestito la trattativa per suo conto, e la C.C.I.A.A. nel quale è tenuto il ruolo sopra indicato).
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
OK. La risposta è esaurientissima. Ti ho rubato un pò di tempo, ma ... ti pareva che non ci fosse un ma?:D

Io avevo scritto: sempre che il mediatore compaia sul contratto,
il che dipende solo dalla autodichiarazione dei contraenti, come leggo da quanto hai postato. Sicuri sicuri che qualcuno non continui a lavorare ... all'oscuro del fisco?

Poi quanto ad obblighi dell'AI stavamo riferendoci a quello di inviare preventivamente raccomandata in caso di opzione per la cedolare, non alla registrazione.
 

tharapyo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Io avviso sempre il locatore che è necessaria la raccomandata e comunque specifico sempre sul contratto l'opzione per la cedolare secca, se occorre due righe di raccomandata le preparo, poi però sarà il locatore a spedirla. Certo. volendo cavillare, visto che la legge non ammette ignoranza il locatore dovrebbe mandare la raccomandata anche senza doverlo venire a sapere dall'AI...ma naturalmente un bravo AI previene e avvisa...
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
l'ADE non avrebbe dovuto registrartelo quel contratto se non c'era allegato copia dellla r.r. pertanto sarà da verificare il tutto, saluti
 

tharapyo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
A me è successo che, citando nel contratto l'opzione per la cedolare secca mi hanno tranquillamente fatto la registrazione anche senza raccomandata... come al solito ogni sede ADE fa le sue interpretazioni...
 

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