foglia

Membro Attivo
Professionista
Quindi ricapitolando bisogna presentare il modello 69 all'ADE, entro quali termini?
Il contratto è scaduto a febbraio 2013.
 
A

Abakab

Ospite
Quindi ricapitolando bisogna presentare il modello 69 all'ADE, entro quali termini?
Il contratto è scaduto a febbraio 2013.
Sei decisamente oltre i termini. Ti consiglio di sentire l'Ufficio delle Agenzie delle Entrate di tua competenza e chiedere lumi a riguardo.
 

foglia

Membro Attivo
Professionista
grazie mille ragazzi già fatto l'agenzia mi ha confermato di dover presentare mod 69 anche se in ritardo, non dovrebbero esserci problemi in quanto in cedolare secca non c'è imposta di registro su nuovo contratto quindi la sanzione su cosa dovrebbe essere conteggiata?
 

foglia

Membro Attivo
Professionista
sanzione sui giorni di ritardo ma in rapporto a quale importo visto che in ced secca non c'è imposta, quindi lunedì vado all'ade presento il mod 69 e prorogo il contratto alle stesse condizioni
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
sanzione sui giorni di ritardo ma in rapporto a quale importo visto che in ced secca non c'è imposta, quindi lunedì vado all'ade presento il mod 69 e prorogo il contratto alle stesse condizioni

Non occorre presentare il mod. 69 per confermare la scelta per la cedolare in decorrenza delle annualità contrattuali successive al 2011: in verità, tale adempimento non era neppure dovuto nel 2012, nonostante il direttore del’Agenzia delle Entrate Attilio Befera sostenesse il contrario, ma si è avuta conferma definitiva solo con una nota della medesima Agenzia il 14 febbraio 2013, quando la Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con la necessità di uniformare il comportamento di alcuni uffici territoriali “riottosi”, ha definitivamente chiuso l’annosa questione. Infatti, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n°20/E del 4 giugno 2012, nel rettificare l’affermazione contenuta nella precedente circolare direttoriale del 1° giugno 2011 (paragrafo 8.1), ha precisato che l’opzione esercitata nel 2011 produce i suoi effetti anche per le annualità successive del contratto di locazione.

In caso di proroga, anche tacita, del contratto l’opzione, invece, deve essere confermata – tramite presentazione del mod. 69 – entro il termine di versamento dell’imposta di registro, vale a dire entro 30 giorni dal momento della proroga.

Riguardo la tardiva presentazione del mod. 69, si suggerisce di rivolgersi all’ufficio competente (esistono diverse scuole di pensiero). In genere, si è sanzionati per tardiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate di un adempimento successivo alla registrazione nei termini dovuti: non paghi l’imposta, ma paghi sanzione + interessi (entro 90 giorni, la sanzione è ridotta al 12% dell’imposta non versata) perché dalla data X non hai messo a conoscenza l’ufficio fiscale di un evento che si è verificato e di cui il medesimo è all’oscuro (il contratto potrebbe essere giunto a naturale scadenza).

Si ritiene non sia necessario trasmettere al conduttore un’ulteriore comunicazione di scelta dell’opzione per il periodo della proroga, posto che il provvedimento attuativo, al punto 2.1, dispone che la citata opzione vincola il locatore per l’intera durata del contratto (o della proroga) ovvero per il residuo periodo di durata del contratto, nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima (salvo revoca).
 

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