L'esempio che porti è concettualmente diverso dal problema posto in questo 3D: nel tuo caso si deve parlare di scioglimento di condominio: prima era unico, pur essendo costituito da due fabbricati separati ; con lo scioglimento vi siete costituiti in due condomini distinti (art. 61 delle d.a.c.c.).voglio dire che adesso abiiamo due condomini separati, e potremmo avere due amministratori diversi ma abbiamo preferito aavere lo stesso amministratore con due gestioni separate, in comune solo la barra e un viale
Ma rimane una comunione tra i due (la barra nel caso di top, il cortile, con quote diverse e servitù varie, per Patasgnauz) : oggetto del supercondominio è proprio questa comunione esistente tra due condomini distinti. La gestione di questa situazione è stata modificata dalla nuova regolamentazione del c.c. che sta per entrare in vigore, e che esplicita le regole che finora non erano espresse nel codice (nella prassi ci si comportava con le stesse regole del condominio): ma la modifica riguarda aspetti procedurali (chi e come convocare, rappresentanti o tutti ecc) , ma non cambia la sostanza. Se si devono deliberare lavori straordinari, sarebbe (dovrei scrivere è, ma nella prassi gli amministr. fanno orecchi da mercante) d'obbligo la convocazione di tutti gli aventi diritto.