Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
Ok , se il locatario non accetta di pagare in nessun modo da me proposto per il semplice motivo che per 1 anno sono sempre andato io a prendermi i soldi ho diritto a non ritirare la pigione ed a metterlo in mora ? D'altronde con il pagamento in contanti il locatore non e' obbligato ad andare a ritirare i soldi al domicilio del locatario ...
Guarda io non mi sentirei di consigliati di metterlo in mora di fatto lui paga diciamo che gli detti delle regole alle quali lui é tenuto a rispettare ed adeguarsi. Non si scappa per problemi tuoi il pagamento dal prossimo nesr sarà quello a sua scelta banca o ragioniere lui capirà cgeb non ha scelta se non adeguarsi.
 

momo76

Membro Junior
Privato Cittadino
Guarda io non mi sentirei di consigliati di metterlo in mora di fatto lui paga diciamo che gli detti delle regole alle quali lui é tenuto a rispettare ed adeguarsi. Non si scappa per problemi tuoi il pagamento dal prossimo nesr sarà quello a sua scelta banca o ragioniere lui capirà cgeb non ha scelta se non adeguarsi.

me lo auguro anche perche' se cominciera' a non pagare piu' l'affitto per 2 o 3 mesi dovro' per forza comportarmi di conseguenza ...
 

Gentedimare

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ciao, leggo solo ora questo thread e voglio dire anch'io la mia opinione.
Allora, per prima cosa il locatario dei tu (il proprietario), l'inquilino è il conduttore ;) A parte questa precisazione puramente formale, non sta né in cielo né in terra che tu debba ricomprargli cose che lui rompe.
La legge è molto chiara, L’art. 1587 n. 1 c.c. che impone al conduttore di osservare, nell’usare la cosa per l’uso determinato, la diligenza del buon padre di famiglia, è sempre operante nel corso del rapporto, indipendentemente dall’obbligo di restituire la cosa, al termine del rapporto, nello stesso stato in cui l’ha ricevuta. Quindi come diceva anche Rosa, chi rompe paga.
Ed ora ecco un articolo che ti interesserà certamente:

Il pagamento del canone di locazione, salva diversa previsione del contratto, deve essere effettuato dal conduttore al domicilio del locatore con moneta avente corso legale. La scelta di un diverso modo di pagamento (nella specie: vaglia postale) comporta inadempimento di un’obbligazione gravante sul conduttore, che in tanto può dar luogo alla risoluzione del contratto, in quanto possa considerarsi colpevole, e cioè provocato dalla deliberata volontà di sottrarsi ingiustamente alla prestazione dovuta, e di non scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse del locatore.
* Cass. civ., sez. III, 19 settembre 1980, n. 5310.

Fonti: http://www.confedilizia.it/RAS17.htm
(La confedilizia è l'organo che tutela i locatori ovvero i proprietari).
Spero di esserti stata utile. Un abbraccio.,
 

momo76

Membro Junior
Privato Cittadino
Ciao, leggo solo ora questo thread e voglio dire anch'io la mia opinione.
Allora, per prima cosa il locatario dei tu (il proprietario), l'inquilino è il conduttore ;) A parte questa precisazione puramente formale, non sta né in cielo né in terra che tu debba ricomprargli cose che lui rompe.
La legge è molto chiara, L’art. 1587 n. 1 c.c. che impone al conduttore di osservare, nell’usare la cosa per l’uso determinato, la diligenza del buon padre di famiglia, è sempre operante nel corso del rapporto, indipendentemente dall’obbligo di restituire la cosa, al termine del rapporto, nello stesso stato in cui l’ha ricevuta. Quindi come diceva anche Rosa, chi rompe paga.
Ed ora ecco un articolo che ti interesserà certamente:

Il pagamento del canone di locazione, salva diversa previsione del contratto, deve essere effettuato dal conduttore al domicilio del locatore con moneta avente corso legale. La scelta di un diverso modo di pagamento (nella specie: vaglia postale) comporta inadempimento di un’obbligazione gravante sul conduttore, che in tanto può dar luogo alla risoluzione del contratto, in quanto possa considerarsi colpevole, e cioè provocato dalla deliberata volontà di sottrarsi ingiustamente alla prestazione dovuta, e di non scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse del locatore.
* Cass. civ., sez. III, 19 settembre 1980, n. 5310.


(La confedilizia è l'organo che tutela i locatori ovvero i proprietari).
Spero di esserti stata utile. Un abbraccio.,

Non penso di poter imporre al conduttore un pagamento con bonifico o vaglia postale perche' sul contratto e' specificato " pagamento in contanti " quello che io voglio e' non andare piu' a casa del conduttore a prendermi i soldi cosi' come ho fatto per 1 anno per la sua comodita' e per il quale non ero obbligato . Adesso nella raccomandata io voglio proporgli le altre forme di pagamento ma non credi di potermi opporre al pagamento in contanti e per questo voglio fargli consegnare la pigione ad una terza persona da me delegata che gli rilascera' la ricevuta , in modo che io non lo incontri e che non venga al mio domicilio .
 

Gentedimare

Membro Attivo
Privato Cittadino
... quello che io voglio e' non andare piu' a casa del conduttore a prendermi i soldi cosi' come ho fatto per 1 anno per la sua comodita' e per il quale non ero obbligato

Attenzione, devi attenerti a quello che c'è scritto nel contratto, se era previsto che il pagamento fosse fatto al tuo domicilio non puoi rifiutarti.
 

Gentedimare

Membro Attivo
Privato Cittadino
sul contratto e' specificato esclusivamente che il pagamento viene fatto in contanti ..

Sì ma la legge dice "Il pagamento del canone di locazione, salva diversa previsione del contratto, deve essere effettuato dal conduttore al domicilio del locatore con moneta avente corso legale".
Ora tu puoi provare a chiedere di farlo presso un terzo, ma sempre con un occhio alle normative.
 

momo76

Membro Junior
Privato Cittadino
Quindi se lui volesse portarlo al mio domicilio io sarei costretto ad accettare ? E se i rapporti con lui ( molto precari ) non permettono di avere un " contatto " umano ? ... nel senso che rischierei di discutere ogni qualvolta io lo veda ?
 

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