roby1342

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Buonasera a tutti, premetto di essermi velocemente appoggiato a questo sito, nella speranza di una risposta rapida anche se purtroppo data la necessita' non ho sottomano il contratto....mi spiego.... mia figlia e' andata ad abitare con una amica ed hanno stipulato contratto con il proprietario a nome di tutte e due.
L'unica cosa che so di tale contratto e' che prevede per la rescissione un preavviso di sei mesi. Il problema e' che all'improvviso "l'amica" di mia figlia le ha comunicato che se ne va pertanto mia figlia verrebbe lasciata nella condizione di non essere in grado di pagare l'intero affitto. La domanda e': esiste un obbligo anche per le parti cointestatarie di comunicare all'altra tali intenzioni ? piu' semplicemente questa persona se ne puo' andare cosi' da un giorno all'altro senza dare a mia figlia la possibilita' di valutare altre soluzioni? Nel caso possa, mia figlia e' obbligata a corrispondere per intero l'affitto? Grazie per la cortese collaborazione...un saluto a tutti.
 

Pennylove

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[...]La domanda e': esiste un obbligo anche per le parti cointestatarie di comunicare all'altra tali intenzioni ? piu' semplicemente questa persona se ne puo' andare cosi' da un giorno all'altro senza dare a mia figlia la possibilita' di valutare altre soluzioni? Nel caso possa, mia figlia e' obbligata a corrispondere per intero l'affitto?

Senza esaminare il contratto a cui si fa riferimento non è facile dare una risposta al tuo quesito. Sorvolando sui gravi motivi che, in genere, vengono richiesti per recedere dal contratto, posso dire, però, che in generale (salvo che il contratto non sia un contratto per studenti universitari che prevede il recesso singolo, ma che sarei portata ad escludere, in quanto il contratto-tipo ministeriale prevede, per tale tipologia contrattuale, un recesso di soli tre mesi), quando c’è una pluralità di conduttori, non è possibile il recesso individuale, salvo che non sia previsto dal contratto stesso o accettato successivamente dai contraenti con un atto registrato (non mi sembrerebbe, però, questo il caso).

Ciò significa che tua figlia e la sua coinquilina (che, benché siano indicate separatamente in contratto, costituiscono una parte unica, ossia la cosiddetta parte conduttrice) non hanno potestà di azione autonoma, come quella di recedere dal contratto, avendo l’azione di una, efficacia anche per l’altra. Considero, pertanto, incauto che la coinquilina se ne vada senza una formale chiusura della propria posizione contrattuale e senza una liberatoria, in tal senso, prestata da tua figlia: inoltre, essendo un contratto plurilaterale, tale atto ha bisogno di essere sottoscritto anche dal locatore.

Ora, sussistendo il diritto del locatore di ricevere interamente quanto pattuito contrattualmente (salvo che non intenda temporaneamente rinunciare ad una parte di canone: in tal caso, è bene che tale operazione venga registrata, per dare data certa all’accordo di riduzione di canone) e sussistendo il contestuale diritto di tua figlia di corrispondere unicamente la sua quota di canone (pari alla metà), quest’ultima, salvo che:

- non intenda recedere anche lei alla stessa data (il recesso della coinquilina che se ne va integra gli estremi del grave motivo imprevedibile, estraneo alla sua volontà, legittimante il recesso di tua figlia che sarebbe costretta a pagare l’intero canone);

- non liberi la coinquilina che se ne va (non basta l’assenso del locatore per liberarla);

ha due possibilità:

a) paga l’intero canone e si rivale, per la metà, sulla coinquilina uscente;

b) paga solo metà del canone.

A questo punto il locatore, trattandosi di una obbligazione in solido (art. 1292 cod. civ.) ha un ampio ventaglio di opzioni, in quanto può richiedere, a sua totale discrezione:

a) sfratto per morosità o nei confronti di colei che se n’è andata senza essere liberata dagli obblighi contrattuali o nei confronti di colei che ha corrisposto solo una parte di canone;

b) decreto ingiuntivo contro tua figlia, la quale, a sua volta, si rivarrà nei confronti della coinquilina recedente;

c) decreto ingiuntivo contro la coinquilina che ha lasciato l’immobile senza il consenso di tutte le parti in causa.

In conclusione, tua figlia e la sua coinquilina sono legate in solido fino a quando non trovano un accordo per la cessione del contratto (o a terzi, vale a dire ad un valido subentrante, o tra di loro) e tale operazione deve avere l’avvallo del locatore. Credo che a questo punto, per evitare di invischiarsi in un contenzioso legale senza senso, convenga a tutti trovare un ragionevole accordo.
 

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