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Membro Storico
Non mi riferisco a leggi, mi riferisco al fatto che vendendo e ricomprando il marito cerchera di convincere la moglie che se lo ama si deve fidare etc...etc..E allora? L'art. 179 del C.C. parla chiaro e se non bastasse basterebbe leggere l'art. 219 C.C. dove è scritto che il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.
In questo caso il denaro per l'acquisto di un nuovo appartamento viene ricavato dalla vendita di quello già appartenente in via esclusiva alla figlia.
Il coniuge, se non partecipa all'acquisto con soldi propri o comuni , non ha alcun diritto.