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SGTorino

Ospite
Con un recente PARERE, il Ministero dello Sviluppo Economico ha di nuovo affrontato il problema dell'incompatibilità tra l'attività di amministratore di condominio e l'attività di mediatore.
Ribaltando la precedente e consolidata interpretazione espressa dallo stesso Ministero nel giugno del 2007, che aveva portato ad escludere l'incompatibilità tra le due attività imprenditoriali, la Divisione XXI - Registro delle Imprese del MiSE in data 24/09/2013 ha effettuato una sostanziale distinzione tra l'attività di amministratore di condominio "...svolta saltuariamente o a titolo di passatempo..." e pertanto estranea all'ambito di regolamentazione da parte della C.C.I.A.A., dall'attività esercitata "...con organizzazione anche minima di mezzi...al fine di trarne un utile...", inquadrando tale seconda ipotesi come attività di impresa, sottoposta pertanto agli obblighi d'iscrizione al Registro Imprese, con conseguente incompatibilità con l'agente immobiliare, in base all'art. 5 comma 3 della Legge n. 39/1989.
Qualora si radicasse siffatto orientamento, circa l'incompatibilità tra le attività di amministratore condominiale ed agente immobiliare, non è escluso che le Camere di commercio possano rivedere le loro precedenti posizioni in materia ed agire di conseguenza.
 

topcasa

Membro Storico
Con un recente PARERE, il Ministero dello Sviluppo Economico ha di nuovo affrontato il problema dell'incompatibilità tra l'attività di amministratore di condominio e l'attività di mediatore.
Ribaltando la precedente e consolidata interpretazione espressa dallo stesso Ministero nel giugno del 2007, che aveva portato ad escludere l'incompatibilità tra le due attività imprenditoriali, la Divisione XXI - Registro delle Imprese del MiSE in data 24/09/2013 ha effettuato una sostanziale distinzione tra l'attività di amministratore di condominio "...svolta saltuariamente o a titolo di passatempo..." e pertanto estranea all'ambito di regolamentazione da parte della C.C.I.A.A., dall'attività esercitata "...con organizzazione anche minima di mezzi...al fine di trarne un utile...", inquadrando tale seconda ipotesi come attività di impresa, sottoposta pertanto agli obblighi d'iscrizione al Registro Imprese, con conseguente incompatibilità con l'agente immobiliare, in base all'art. 5 comma 3 della Legge n. 39/1989.
Qualora si radicasse siffatto orientamento, circa l'incompatibilità tra le attività di amministratore condominiale ed agente immobiliare, non è escluso che le Camere di commercio possano rivedere le loro precedenti posizioni in materia ed agire di conseguenza.
Certo che in Italia non si è certi di niente non mi vorrei trovare nei panni di coloro che hanno investito in questo, comprando pc programmi assunto personale etc
 
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adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Non è un paese di balocchi, ma balocchi in un paese, dopo 30 anni di agente immobiliare e 25 da amministratore vorrei vedere quali dei 2 sarei obbligato a scegliere
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Io non mollo ne una ne l'altra, se ci provano, gli faccio vedere i sorci verdi ciao

Ama dio e non fallire, fai del bene e lascia dire
 
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