Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Si può fare un contratto con un solo comproprietario.
Sotto il profilo civilistico l'Art. 1103 (e seguenti) "Disposizione della quota" dice:
"Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota."

sotto l'aspetto reddituale sul modello 69 si devono citare tutti i comproprietari che concorrono a spartirsi proquota il canone anche se effettivamente non lo percepiscono.

Il problema potrebbe essere l'ufficio dell'AdE che se impreparato, potrebbe chiederti un contratto più chiaro con tutte le firme.


PS
Tale contratto è suscettibile di impugnazione entro 30 gg da parte degli altri comproprietari.


EDIT
trovato un vecchio post di @Pennylove
http://www.immobilio.it/threads/appartamento-locato-da-uno-solo-dei-proprietari.23624/#post-249844

EDIT
se uno sceglie la c.s. gli altri due lo devono seguire
esatto
 
Ultima modifica:

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Vanno tutti e se uno sceglie la c.s. gli altri due lo devono seguire
Mi pare che questa affermazione sia non corretta o comunque dia adito ad equivoci.

La circolare 26/2011 chiarisce che in caso di comproprieta ciascun proprietario è libero di optare per il regime fiscale preferito. Ciascuno sarà tenuto a indicare la opzione sceltamediante mod 69. Chi non opta per cs dovrà provvedere a tassa registro (se ricordo bene, pro quota reddito) e bolli, e ognuno è tenuto ad effettuarela eventuale comunicazione preventiva
 

topcasa

Membro Storico
E come fai se ci sono 3 proprietari di cui uno opta per la c.s. e gli altri no cosa fai metti mezza vignetta (marca da bollo) paghi 2/3 di registrazione e 2 quote ISTAT per aumento?
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Salve vi spiego sono 3 fratelli devono firmare tutti e tre o basta la maggioranza quindi solo 2.
Per stipulare un contratto di locazione che rientra nell'ordinaria amministrazione della comunione basta anche la firma di uno solo dei comunisti sempre che non si palesi volontà contraria della maggioranza dei partecipanti calcolata in funzione delle loro quote. Quindi a tutela del conduttore direi che le firme sul contratto devono essere quelle che rappresentino la maggioranza delle quote. (articolo 1105 codice civile)
 

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