Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Bastimento, quale aspetto della NON competenza dell'ade sul contenuto dei contratti ti è sfuggito?

L'Ade non ha ALCUNA possibilità di contestare ciò che registri, ne di controllarne o discuterne le clausole o quant'altro.

Sono assolutamente contrario a contratti standardizzati da quegli incapaci dei nostri legislatori, specie in ambito fiscale... e specie in un paese come l'italia.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Bastimento, quale aspetto della NON competenza dell'ade sul contenuto dei contratti ti è sfuggito?

L'Ade non ha ALCUNA possibilità di contestare ciò che registri, ne di controllarne o discuterne le clausole o quant'altro.
Mi sembrava di averti risposto che sul piano del principio hai ragione: ma l'AdE è un organismo statale, e come tale il legislatore potrebbe benissimo attribuirle compiti di controllo.
recentemente lo ha fatto con quella scandalosa postilla alla legge di stabilità in cui delega appunto alla AdE il controllo che l'APE sia fornita alle controparti.

Ora non mi è sfuggito niente di particolare , ma posso farti un esempio di una regola che ho imparato proprio frequentando il forum:
la L 431 art. 3 comma g) attribuisce al conduttore il diritto di prelazione qualora alla prima scadenza il locatore dia disdetta con l'intenzione di vendere. Una clausola contraria a quanto sancito sembra nulla.
Se il testo contrattuale automatizzato vincolasse questa citazione insieme agli altri riferimenti di legge, non troverei quindi nulla di strano.
Ancora, distinguerei tra libertà di usare lo strumento proposto o meno, e libertà di testo contrattuale: sono due piani diversi.


Sono assolutamente contrario a contratti standardizzati da quegli incapaci dei nostri legislatori, specie in ambito fiscale... e specie in un paese come l'italia.

p.s.: Gli incapaci esistono in ogni categoria, nelle professioni, mestieri, e nelle categorie dove anche voi AI volete collocarvi.
Il guaio è che ... specie in ambito fiscale .... gli unici ad aver voce in capitolo nella nostra Italia, ... sono proprio i legislatori.
La nostra unica possibilità è eventualmente cambiarli.

Quanto ai contratti standardizzati, possono essere una base molto utile.
Siamo comunque sul piano delle opinioni,
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Io ritengo, come confermato nei recenti convegni a cura del notariato, che non sia corretto quanto affermi sul "potere" di assicurarsi che sia allegato l'ape a un contratto. Per quanto so e credo, l'ade non può rifiutarsi di registrare un contratto PRIVO di ape.

La sua nullità infatti non è fiscale (tra l'atro chi registra paga le imposte eccome...) semmai riguarda la nullità delle obbligazioni in esso contenuto (e adesso semmai una sanzione amministrativa).

L'ade inoltre non ha impiegati capaci di capire se un contratto è valido e la forma dei contratti è libera, per fortuna.

La ris. 83 e alla quale forse ti riferisci non dice che l'ade deve vigilare finche i contratti siano allegati, ma dice che l'ade vigilerà per far si che gli uffici applichino le interpretazioni e le tariffe indicate.

Se l'ade rifiuta di registrare un contratto, compie un illecito...
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
Ad una prima (frettolosa) lettura:

1. La modulistica fiscale cambia radicalmente. Dal prossimo 31 marzo i vecchi modelli di compilazione verranno rottamati. Adieu, adieu, vecchio modello RR! Addio, cari software di compilazione SIRIA, IRIS e Contratti di locazione che avete allietato (sì, vabbe’….) le nostre giornate d’arido tedio! Ma attenzione, topolini in ascolto :) (sì, vabbe’…)! Il vecchio modello 69 non andrà in pensione, ma continuerà ad essere utilizzato per tutte le altre registrazioni di atti che non riguardano l’ambito di applicazione del modello RLI, vale a dire, ad esempio, i contratti di comodato, le denunce verbali, le registrazioni di modifiche apportate al contratto ecc.

2. Il nuovo modello RLI potrà essere presentato in forma cartacea, da un contribuente possessore fino a 9 unità immobiliari, direttamente o tramite delega a terzi (allegando copia di un documento di identità in corso di validità) ovvero, in forma telematica, da un contribuente possessore di almeno 10 unità immobiliari, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

3. La grossa novità del modello (disponibile anche nella versione web, senza la necessità di alcuna installazione) è questa: nella registrazione telematica andrà allegato in un unico file la copia del contratto sottoscritto dalle parti e la copia di eventuali allegati (ad es. inventari, planimetrie ecc.).

L’allegazione del file è facoltativa solo in presenza di:

a) contratto ad uso abitativo;

b) contratto non soggetto ad IVA, quindi, stipulato da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di una attività d’impresa, arte o professione;

c) tutti gli immobili censiti con rendita catastale;

d) un numero di locatori e conduttori non superiore a tre;

e) un numero di pertinenze non superiori a tre;

f) contratto non contenente ulteriori pattuizioni contrattuali e allegati soggetti all’imposta di bollo.

A presto, tesorucci :fiore: (corro in stazione, ho il treno che mi aspetta).

Non ho letto da nessuna parte che vengono abbandonati SIRIA ed IRIS
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Per quanto sopra ho letto anch'io che il Modello 69 permane per la registrazione di altre scritture. ma ho l'impressione che tu abbia esteso la non applicabilità. Hai dato giustamente una lettura letterale: io, da praticante, tendo a presumere che alcune casistiche imparentate con le locazioni, finiranno per rientrare nella nuova modalità.

Mi sembra che la frase confligga in parte con quella del provvedimento al punto 1.2 e) relatio all'ambito di applicazione.

Per intenderci, devo intendere sarà disponibile o è già reperibile sul sito? Io non l'ho trovata nella solita pagina.


Ciao Basty! :) Le due versioni (RLI e RLI web) vedranno la luce il 3 febbraio, giorno in cui si festeggia S.Biagio, uno dei santi ausiliatori. Che almeno lui ci aiuti! :fiore: Perché, pur non potendo testare la prima versione del software (è probabile che l’interfaccia sia differente rispetto alla versione cartacea), da una lettura un poco più approfondita, cominciano ad emergere già evidenti limiti del nuovo modello.

Che non si tratti di un modello all-in-one dall’ambito illimitato, lo si capisce subito dal cambio di intestazione. Il modello 69: RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCCESSIVI. Il modello denominato Registrazione Locazioni Immobili (RLI): RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCCESSIVI, ma subito sotto si precisa Contratti di locazione e affitto di immobili.

A pagina 2 del provvedimento, infatti, si legge: “Il presente modello sostituisce il modello 69 (Modello di richiesta di registrazione degli atti), approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011), esclusivamente in relazione ai seguenti adempimenti” che vengono riassunti:

a) richieste di registrazione di contratti di locazione (e sublocazione) di beni immobili;

b) proroghe, cessioni, risoluzioni di contratti di locazione di beni immobili;

c) comunicazione dei dati catastali;

d) esercizio e revoca della cedolare secca;

e) denunce di contratti in nero e comodati fittizi.

La registrazione dei contratti di comodato immobiliare, quindi, continuerà ad essere effettuata mediante l’utilizzo del modello 69. Diversamente, la denuncia di un comodato fittizio (punto e) del par. 1.2), al pari di un contratto totalmente o parzialmente in nero rientrerà nell’ambito del modello RLI.

E i contratti verbali? E le modifiche contrattuali? Che fine faranno? A mio modesto e opinabile parere, non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo modello, rimanendo relegate – per esclusione - nel vecchio, caro modello 69 (Quadro A – TIPOLOGIA DELL’ATTO: denuncia di contratto verbale, modifica in atto n°…..,; ADEMPIMENTO: REG). Perché dico ciò?

Perché risulta impossibile registrare con il modello RLI un comodato, una riduzione di canone di locazione, una denuncia di contratto verbale, una variazione contrattuale, una registrazione volontaria (APE), un atto di società di capitali (dividendi) ecc., posto che non è stato previsto nella casella TIPOLOGIA DI CONTRATTO della sezione I (Registrazione) un codice corrispondente a tali fattispecie, il che dà luogo a conseguenze importanti sul piano pratico. Se tutti gli altri adempimenti che non rientrano nel modello RLI rimangono nel vecchio modello 69, saremo costretti a perdere mezza mattina all’Agenzia delle Entrate per registrare un comodato d’uso come in passato (non è possibile registrare telematicamente un contratto di comodato con Contratti di locazione)?

Com’è dice quel proverbio? Se il buongiorno si vede dal mattino…
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Io ce l'ho sul desktop una versione beta derivante da un convegno sul tema dove il mio computer era quello che trasmetteva a video... l'ho aperto e richiuso subito mesi fa...
 

topcasa

Membro Storico
Solo per stare dietro a tutti gli aggiornamenti occorre perdere un mare di tempo, poi quando sento qualcuno che dice che per redigere un contratto 100 euro richiesti sono troppi.........mi vien voglia di mandarlo nel bel paese...questo almeno a me, chissa se sonoi solo io o no!!!!
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Io ritengo, come confermato nei recenti convegni a cura del notariato, che non sia corretto quanto affermi sul "potere" di assicurarsi che sia allegato l'ape a un contratto. Per quanto so e credo, l'ade non può rifiutarsi di registrare un contratto PRIVO di ape.

La sua nullità infatti non è fiscale (tra l'atro chi registra paga le imposte eccome...) semmai riguarda la nullità delle obbligazioni in esso contenuto (e adesso semmai una sanzione amministrativa).

L'ade inoltre non ha impiegati capaci di capire se un contratto è valido e la forma dei contratti è libera, per fortuna.

La ris. 83 e alla quale forse ti riferisci non dice che l'ade deve vigilare finche i contratti siano allegati, ma dice che l'ade vigilerà per far si che gli uffici applichino le interpretazioni e le tariffe indicate.

Se l'ade rifiuta di registrare un contratto, compie un illecito...

Ciao Ponz: a volte mi sconcerti. Ti ritengo troppo intelligente per non capire cosa scrivo: oppure sono io troppo ingenuo da non capire cosa vuoi non lasciar passare.

Bando a queste dietrologie, tento nuovamente con le citazioni. Tu affermi:
1) Io ritengo, che non sia corretto quanto affermi sul "potere" di assicurarsi che sia allegato l'ape a un contratto.
2) come confermato nei recenti convegni a cura del notariato,

R 1) Posso convenire che "non sia corretto attribuire ad ADE compiti impropri": e magari ( R 2) il notariato la pensa allo stesso modo.
Ma io non ho scritto che l'AdE si debba assicurare che l'ape sia allegato al contratto, bensì accertarsi che sia fornito alle controparti.

Ma al di là dei pareri, forse ti è sfuggito il DL 145 del 23/1272013 che all'art. 1 comma 7 così recita:
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i
commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di
trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di
locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a
registrazione e' inserita apposita clausola con la quale
l'acquirente
o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato,
in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia
dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi'
allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole
unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se
dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti
uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di
locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della
locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla meta'.
L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei
contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate
, ai
fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Giusta o sbagliata che sia questa attribuzione di competenze, resta il fatto.

In merito alla nullità, nessuno ne ha accennato, anche se oggetto di abrogazioni e resuscitazioni improprie/improbabili.
 

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