elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sulla determinazione dei canoni di locazione contenuta nel decreto del 2011 sul federalismo fiscale. La norma, oltre a disporre la cedolare secca sugli affitti, prevede vantaggi per i locatari che denunciano affitti in nero.
 
S

smoker

Ospite
Con questa norma il locatario poteva denunciare il padrone di casa a cui pagava l' "affitto" in nero... lo Stato premiava il conduttore con regolare contratto 4+4 il cui canone, se non ricordo male, era 3 volte la rendita catastale su base annua....

Smoker
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
Scusa...di quale norma parli esattamente ??
copio e incollo da Ansa:

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sulla determinazione dei canoni di locazione - che prevedeva vantaggi per i locatari che segnalavano contratti di affitto in nero - contenuta nel decreto del 2011 sul federalismo fiscale che disponeva la cedolare secca sugli affitti.

Con la sentenza oggi depositata, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che sanzionava in modo eccezionalmente pesante perfino il caso della registrazione di un contratto di locazione con un giorno di ritardo''. Lo ricorda il presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, che aggiunge: ''la sentenza in questione (emessa in giudizi alcuni dei quali sono stati promossi dalla Confedilizia) conferma che la Consulta presidia con fermezza i principi di certezza e correttezza del diritto anche con riguardo ai decreti legislativi, campo nel quale il legislatore ha negli ultimi tempi fatto, al pari che in certe leggi, incursioni demagogiche intollerabili nell'ambito di una società civile e della tutela dell'autonomia contrattuale privata, principio introdotto in un codice fascista e che paradossalmente viene di continuo violato in uno Stato che si pretende democratico e si proclama di diritto. La Corte, in questa sentenza, tutela anche il principio della proporzionalità delle sanzioni al fatto sanzionato sottolineando che la mera inosservanza del termine per la registrazione di un contratto di locazione non può legittimare addirittura una novazione - per factum principis - quanto a canone e a durata''.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sulla determinazione dei canoni di locazione contenuta nel decreto del 2011 sul federalismo fiscale.

Era ora. La norma, ispirata alla necessità di far emergere fiscalmente i rapporti locativi ad uso abitativo (impregiudicati gli altri tipi), con conseguente recupero di imposte evase, era palesemente incostituzionale: la registrazione è un adempimento di natura fiscale, connesso all’imposta di registro avente valore di strumento idoneo ad attribuire al contratto di locazione data certa rispetto ai terzi (art. 2704 cod. civ. e 18 Testo unico Registro).

Come più volte ricordato, la violazione di norme tributarie non può dar luogo a nullità di diritto privato (principio profondamente radicato in giurisprudenza e dottrina). Tale orientamento ha ricevuto alla fine consacrazione proprio dall’art. 10, comma 3, secondo periodo della legge n°212/2000, il c.d. Statuto del contribuente, il quale utilizza la formula, non a caso ripresa nella parte conclusiva della sentenza 50/2014 della Corte Costituzionale: “Le violazioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”: con l’ovvia conseguenza che, tanto più, la mera inosservanza del termine per la registrazione di un contratto di locazione non può legittimare (come sarebbe nella specie) addirittura una novazione – per factum principis – quanto a canone e a durata”.

Fermo restando che chi ha evaso deve comunque pagare le imposte evase unitamente a sanzioni e interessi, i commi 8 e 9 dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 verranno a cadere trascinandosi dietro anche le denunce verbali registrate d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate. Vedo profilarsi nubi nere all’orizzonte e ingorgo nei Tribunali.
 

Avv Luigi Polidoro

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Professionista
Il bello è che la nostra Corte Costituzionale si sta specializzando nelle pronunce di illegittimità per eccesso di delega.
Non entra nel merito.
Era ora. La norma, ispirata alla necessità di far emergere fiscalmente i rapporti locativi ad uso abitativo (impregiudicati gli altri tipi), con conseguente recupero di imposte evase, era palesemente incostituzionale: la registrazione è un adempimento di natura fiscale, connesso all’imposta di registro avente valore di strumento idoneo ad attribuire al contratto di locazione data certa rispetto ai terzi (art. 2704 cod. civ. e 18 Testo unico Registro).

Come più volte ricordato, la violazione di norme tributarie non può dar luogo a nullità di diritto privato (principio profondamente radicato in giurisprudenza e dottrina). Tale orientamento ha ricevuto alla fine consacrazione proprio dall’art. 10, comma 3, secondo periodo della legge n°212/2000, il c.d. Statuto del contribuente, il quale utilizza la formula, non a caso ripresa nella parte conclusiva della sentenza 50/2014 della Corte Costituzionale: “Le violazioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”: con l’ovvia conseguenza che, tanto più, la mera inosservanza del termine per la registrazione di un contratto di locazione non può legittimare (come sarebbe nella specie) addirittura una novazione – per factum principis – quanto a canone e a durata”.

Fermo restando che chi ha evaso deve comunque pagare le imposte evase unitamente a sanzioni e interessi, i commi 8 e 9 dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011 verranno a cadere trascinandosi dietro anche le denunce verbali registrate d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate. Vedo profilarsi nubi nere all’orizzonte e ingorgo nei Tribunali.
In realtà la Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite proprio la questione della interferenza fra la elusione delle norme fiscali e la nullità civilistica (sotto il profilo del contratto in frode alla legge).
Chissà che non muti l'orientamento (con buona pace dello statuto del Contribuente? bah?!).
 

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