• Creatore Discussione Utente Cancellato 51873
  • Data di inizio
U

Utente Cancellato 51873

Ospite
Buonasera a tutti,
stavolta la tassazione al 10% in caso di opzione a cedolare secca è veramente appetibile!
Dopo questo mio precedente post, ora sono ben determinata a scegliere l'opzione CS. Correggetemi se sbaglio, ma con la scadenza della prima annualità al 27 luglio, dovrò inviare la raccomandata con i 60 giorni di anticipo dovuti e quindi entro il 27 maggio.

Il dubbio che ho è il seguente.
Ho velocemente letto che nel Decreto la tassazione al 10% vale per il quadriennio 2014-2017, ma che succede se il Decreto non viene convertito a legge?
Il mio problema è che la data entro cui devo inviare la comunicazione si sovrappone strettamente con la data entro cui il Decreto deve essere convertito (2 mesi dalla pubblicazione in G.U. decreto-legge n. 47 del 28 marzo 2014 - quindi entro 28 maggio) e non vorrei ritrovarmi a fare il cambio (rinunciando agli aumenti ISTAT) se davvero non mi conviene...

Grazie a chi saprà e vorrà rispondermi!
Silvia
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
perchè di percentuali ne hanno tanto parlato era al 23 poi per il 20 ora al 10, se non passa il decreto torna al 20 o al 23%, chi vivrà vedrà, sempre se vivrà?????
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
perchè di percentuali ne hanno tanto parlato era al 23 poi per il 20 ora al 10, se non passa il decreto torna al 20 o al 23%, chi vivrà vedrà, sempre se vivrà?????

la tassazione sulla cosiddetta cedolare secca mi pare non sia mai stata al 20 o al 23..
Era ed è al 21% sui contratti liberi ed era al 19%, poi al 15% (Dl 102/2013) per i concordati. Col Dl 47/2014 è passata al 10% per il quadriennio 2014-2017
Se tornasse indietro sarebbe comunque al 15%, ma non al 20% ;)
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Scheda informativa

La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Attenzione: e’ possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia (per gli affitti pluriennali) negli anni successivi. Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili.

Chi può scegliere la cedolare secca

Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Per quali immobili

L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.

In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.

L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.

Quali inquilini

Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

Quanto dura l’opzione

L’opzione comporta l’applicazione delle regole della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.

Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.

La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.

Quanto si paga

L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

E’, inoltre, prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

  • nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia
  • nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
Dal 2013 l'aliquota per questi contratti è pari al 15% (Dl 102/2013), ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017 (Dl 47/2014).

Effetti della cedolare sul reddito

Il reddito assoggettato a cedolare:

  • è escluso dal reddito complessivo
  • sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni
  • il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).
Fonte agenzia delle entrate
 
U

Utente Cancellato 51873

Ospite
Grazie a tutti!
Anch'io avevo sospettato un ritorno indietro all'ultima percentuale (15%), sempre che, mi confermate, quella sia stata fissata a una legge....
Che dite, faccio una chiamata all'AdE?
;)

A proposito, in caso, dove posso monitorare che il Dl 47/2014 venga o meno convertito a legge? Qualche suggerimento?
 
U

Utente Cancellato 51873

Ospite
nel caso che ho sollevato, parlando di contratti a canone concordato la tassazione
era al 19%, poi al 15% (Dl 102/2013) per i concordati. Col Dl 47/2014 è passata al 10% per il quadriennio 2014-2017
Se tornasse indietro sarebbe comunque al 15%, ma non al 20% ;)

Cosa mi consigliate di fare? Dove monitoro la conversione in legge del Dl?
Grazie!!
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto