Bastimento

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La rinunzia può esseere revocata solo nel caso non sia trascorso il termine di 10 anni per l'accettazione dell'eredità, e qualora nessun altro dei chiamati abbia nel frattempo accettato l'eredità stessa.


Posso stare tranquillo che il nipote (ovvero il figlio dell'erede che aveva precedentemente rifiutato) non ha alcuna quota parte dell'eredità?
Si, ma solo se a sua volta non aveva nel frattempo accettato l'eredità al posto del padre: l'accettazione può anche essere tacita, ad es. con atti concludenti che dimostrano di aver voluto accettarla ( affitto di beni, riscossione di crediti ecc).
 

kustode

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Privato Cittadino
Grazie per la risposta.

La rinunzia può esseere revocata solo nel caso non sia trascorso il termine di 10 anni per l'accettazione dell'eredità, e qualora nessun altro dei chiamati abbia nel frattempo accettato l'eredità stessa.

Cosa intendi con questo?
Gli altri fratelli hanno sempre accettato l'eredità, risultando nell'atto di successione dell'immobile come eredi.


Si, ma solo se a sua volta non aveva nel frattempo accettato l'eredità al posto del padre: l'accettazione può anche essere tacita, ad es. con atti concludenti che dimostrano di aver voluto accettarla ( affitto di beni, riscossione di crediti ecc).

In realtà io sto focalizzando l'attenzione solo sull'immobile (che è rimasto sempre sfitto). Ma se con l'eredità ci sono di mezzo anche crediti... non saprei.
Dunque il caso si complica ulteriormente? Come faccio a sapere se il nipote ha appunto fatto atti concludenti (taciti)?
Se il nipote (minorenne) ha già usufruito di crediti non si potrebbe dunque procedere con l'accettazione da parte del padre dell'eredità inizialmente rifiutata...??...

Grazie
 

Bastimento

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Cosa intendi con questo?
In caso di rinunzia del figlio, potrebbe essere stata espressa l'accettazione da parte del nipote (o in sua vece dalla sua mamma se minore): in questo caso la revoca sarebbe inefficace.
Poi siccome c'è il termine massimo per l'accettazione, entro i 10 anni dall'apertura della successione, la revoca della rinuncia deve arrivare sempre entro i 10 anni.


Come faccio a sapere se il nipote ha appunto fatto atti concludenti (taciti)?
Qui ti aiuterà il notaio: io ti ho scritto la regola, ma la questione della tacita o espressa accettazione è roba da "lugulei": credo comunque che l'atto di accettazione dell'eredità, sia un atto notarile, necessario. La causale della "tacita" dovrebbe essere solo una condizione che permette al notaio, se individua gli elementi ed azioni taciti atti a dimostrare la volontà dell'erede ad accettare, di redigere questo atto di accettazione che viene trascritto per dare continuità alle trascrizioni immobiliari.

Se ciò non è avvenuto, il primo che trascrive scavalca gli altri: in sostanza se il notaio ti ha suggerito questa procedura credo abbia verificato la fattibilità, e non dovresti aver ulteriori problemi.

(p.s.: Tieni presente che questo atto di accettazione dell'eredità è un passo abbastanza misconosciuto: e arriverei a dire che non lo fa nessuno spontaneamente, salvo situazioni particolari. Da qualche anno, i notai lo pretendono qualora uno intenda vendere un bene ricevuto in eredità: questo per via di un art. di c.c. che obbliga alla trascrizione dell'accettazione, per dare continuità alle trascrizioni in conservatoria.
Perchè le volture e la denuncia di successione, con relativo versamento d'imposte, non sia considerato atto sufficiente ad esprimere la volontà esplicita dei singoli eredi è faccenda da Azzeccagarbugli: sta di fatto che il passaggio viene eseguito, a volte quasi senza che le parti ne vengano espressamente messe al corrente, e grava come ulteriore costo della parcella complessiva del notaio incaricato alla compravendita.)

Ti allego un file in cui ho raccolto una serie di articoli sulla successione pubblicati da un mensile dell'agenzia delle entrate anni fa: non è aggiornato per quanto riguarda gli importi d'imposta , le percentuali previste ecc, ma i principi sono ancora validi.
 

Allegati

  • fiscooggi.it_-_la_successione.pdf
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