Graf

Nominato ad Honorem
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Queata è la bozza della legge che regolerà la professione dei mediatori creditizi.

Intanto, come recitava il mandato della delega, vengono integrate nel Testo Unico Bancario tutte le norme di riferimento ed in particolare dopo il Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il “Titolo VI-bis” che riguarda Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi. E parallelamente viene emanato un decreto recante ulteriori disposizioni di attuazione della delega.

Agenti in attività finanziaria
Per gli Agenti in attività finanziaria si conferma che è Agente il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica.
Leggi Tutto...

Mediatori Creditizi
Per i Mediatori creditizi si conferma che è mediatore colui che mette in contatto determinate banche o intermediari finanziari, previsti dal Titolo V, con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo. Svolge la propria attività senza essere legato a nessuna delle parti da accordi di distribuzione o da altri rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza, e risponde solidalmente dei danni causati dalle persone fisiche, per il tramite delle quali opera, anche per le condotte penalmente sanzionate.
Leggi Tutto...

Una delle innovazioni della riforma risiede nei requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei Mediatori Creditizi che avranno la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa.
Leggi Tutto...

Per l’iscrizione delle persone giuridiche (vale anche per gli Agenti in Attività Finanziaria) sono richiesti i seguenti requisiti: “I consiglieri di amministrazione ed i sindaci devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare; attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
Leggi Tutto...

Viene ribadita l’incompatibilità delle due professioni.
L’attività di mediazione creditizia, inoltre, non può essere svolta da banche e intermediari finanziari. “A tal fine: i dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell’elenco”.
Leggi Tutto...

Disposizioni di trasparenza e poteri della Banca d’Italia
“Agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela.
Leggi Tutto...

Organismo
L’Organismo che terrà gli elenchi avrà personalità giuridica ed ordinato in forma di associazione. L’Organismo sarà composto da un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze e da membri (da definire nel numero) scelti, all’interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, e tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l’autonomia di giudizio.
Leggi Tutto...

La prova valutativa e l'aggiornamento professionale
L’Organismo indice con cadenza almeno annuale una prova valutativa volta ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che richiedono l’iscrizione negli elenchi di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.
Leggi Tutto...

Disciplina transitoria rispetto agli Agenti e Mediatori già iscritti agli attuali elenchi.
I soggetti già iscritti nell’elenchi che hanno effettivamente svolto l’attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco, sono esonerati dal superamento della prova valutativa, e hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell’Organismo per chiedere l’iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti.


Fonte: Cosa prevede la bozza della Riforma dei Mediatori Creditizi e degli Agenti in attivit
 

Graf

Nominato ad Honorem
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Cosa ne dite dopo averla letta con attenzione?
A me sembra una inaccettabile limitazione dell'attività imprenditoriale ed economica dei cittadini italiani.
Una vittoria dei potentati economici.
 

alexxx78

Nuovo Iscritto
Cosa ne dite dopo averla letta con attenzione?
A me sembra una inaccettabile limitazione dell'attività imprenditoriale ed economica dei cittadini italiani.
Una vittoria dei potentati economici.

ma mi chiedo..se un agente in att finanziaria è gia iscritto...deve fare il corso di formazione???
 

Graf

Nominato ad Honorem
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Cosa ne dite dopo averla letta con attenzione?
A me sembra una inaccettabile limitazione dell'attività imprenditoriale ed economica dei cittadini italiani.
Una vittoria dei potentati economici.


La legge parla di agenti ( finanziari) e di mediatori:
"Disciplina transitoria rispetto agli Agenti e Mediatori già iscritti agli attuali elenchi.
I soggetti già iscritti nell’elenchi che hanno effettivamente svolto l’attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco, sono esonerati dal superamento della prova valutativa, e hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell’Organismo per chiedere l’iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti"
.

Chi, agente finanziario, puo vantare più di tre anni di esperienza, non deve sostenere nessuna prova valutativa.

Trovo ingiusto che chi è inscritto secondo le vecchie regle e lavora da un anno o due , deve sostenere una prova valutativa.
Magari è padre di famiglia e deve lavorare.
Fimaa e Fiaip dovrebbere intervenire e cercare di far cambiare le cose.
 

immogeo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Di seguito rendo noto a tutti una serie di annotazioni e commenti redatti sull'argomento dal mio ViceResponsabile nazionale, il collega Paolo Fusilli, di Parma.

Buona lettura!


I PUNTI SALIENTI DELLA BOZZA DELLA RIFORMA

Disposizioni generali
Cosa cambia
- Si prevedono per le categorie professionali degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi due elenchi tenuti e gestiti da un Organismo, avente personalità giuridica ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria e sul quale vigilerà la Banca d’Italia. (Non ci saranno più albo ed elenco tenuti dalla Banca d’Italia)
- L’iscrizione agli elenchi comporterà il versamento di contributi e/o altre somme dovute all’Organismo. (L’iscrizione non sarà più gratuita)
- Viene richiesta per entrambe le professioni l’esercizio effettivo dell’attività per la permanenza negli elenchi. (Attualmente non richiesta per i mediatori creditizi).
- Viene prevista l’obbligatorietà della stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato si risponde a norma di legge. (Attualmente non prevista in forma obbligatoria e già a disposizione degli associati FIMAA)
- Nasce l’incompatibilità tra le due professioni di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.
- Viene prevista, tra i requisiti di professionalità, una prova valutativa indetta dall’Organismo: l’argomento non è chiaro
- Viene prevista, tra i requisiti di professionalità, la frequenza ad un corso di formazione professionale: l’argomento non è chiaro
- Disposizioni transitorie: l’argomento non è chiaro, affinché sia favorito il passaggio di transizione dalla vecchia alla nuova realtà normativa
- Responsabilità in solido dei danni causati da dipendenti e collaboratori nell’esercizio dell’attività, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate (in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 27 della Costituzione secondo cui la responsabilità penale è personale)
- Fornitori di beni e servizi. Se fanno promozione e conclusione di contratti compresi nell’esercizio delle attività finanziarie (previste dall’articolo 106 comma 1 del DLGS 385), unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni con intermediari finanziari, esercitano agenzia in attività finanziaria, quindi devono essere iscritti all’elenco; se invece fanno la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, non devono essere iscritti nell’elenco dei mediatori creditizi. Si ritiene che questo possa creare confusione al consumatore e che nella pratica sia più difficile il controllo.
- Soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali: per questi soggetti non costituisce mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari. (Resta invariato)

IL MEDIATORE CREDITIZIO
Disposizioni particolari
Cosa cambia
- l’obbligo di adozione di una forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa. (Attualmente non prevista: il mediatore creditizio finora poteva iscriversi come persona fisica o come persona giuridica).
Questo è un punto notevolmente critico in quanto:
la legge delega parla solo di obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia, non espressamente di società di capitali.
sparisce la figura professionale del mediatore creditizio persona fisica: attraverso quali persone opereranno le società di mediazione creditizia? Non viene richiesto alcun requisito alle persone fisiche che effettivamente lavoreranno a contatto con i clienti/consumatori. Tale modifica va contro l’obiettivo di una maggiore tutela del consumatore (raccomandata dalla Direttiva Europea 2008/48/CE) il quale, nella pratica, tratterà con persone non “certificate” da un ente preposto, alle quali non vengono richiesti requisiti di professionalità, competenza ed onorabilità. Infatti i requisiti di professionalità vengono richiesti solo a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo ed i requisiti di onorabilità solo a coloro che detengono il controllo ed a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. (I requisiti di onorabilità sono attualmente richiesti a tutti gli iscritti all’Albo)
- l’obbligo di indipendenza da banche e intermediari, per cui le società di mediazione creditizia non possono detenere partecipazioni in banche o intermediari finanziari.
Diversamente, le banche e gli intermediari finanziari possono invece detenere partecipazioni nelle imprese o società di mediazione o di agenzia (anche se in misura inferiore del 10% del capitale, del 10% dei diritti di voto e comunque che non consentano di esercitare un’influenza notevole). Punto critico in quanto:
non è rispettato il principio di reciprocità
tale presenza può condizionare scelte e modus operandi compromettendo il principio di indipendenza.
- Capitale sociale minimo richiesto 120.000 euro. (Attualmente non previsto). Punto notevolmente critico in quanto:
ritenuto sproporzionato per il tipo di attività i cui rischi effettivi sono abbastanza limitati e comunque già ampiamente coperti dalla polizza assicurativa obbligatoria
non si tiene conto di quanto richiesto dalla legge delega che, prevedendo l’introduzione di ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni, mirava a distinguere società di mediazione creditizia piccole, medie e grandi. Sarebbe auspicabile che il capitale sociale di 120.000 euro fosse obbligatoriamente previsto per le società di grandi dimensioni, tenuto conto del fatto che ciò comporta l’istituzione del collegio sindacale, che si potrebbe definire un’ulteriore forma di controllo: in questo modo sarebbe applicata la disposizione della legge delega
- Eliminata l’attività di consulenza nella definizione di mediatore creditizio: è mediatore creditizio il soggetto che mette in contatto determinate banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. (Attualmente la normativa detta che è mediatore creditizio colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.) Punto critico: non sappiamo se trattasi di dimenticanza o di voluto svilimento della professione:in questo modo diminuiscono le competenze ed aumentano le spese di gestione!

L’AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA
Disposizioni particolari
Cosa cambia
- Definizione: è agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica.
- L’agente svolge l’attività su mandato di un solo intermediario e del relativo gruppo di appartenenza. (Attualmente non previsto).
Punto critico:
Va in contrasto con il principio di concorrenza
Va in contrasto con la tutela dei consumatori
Saranno favoriti gli agenti di grandi intermediari e relativi gruppi
- L’agente opera esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell’elenco.
- L’agente può svolgere attività di promozione e collocamento su mandato diretto di banche. (Attualmente non prevista).
 

saracrugnola

Membro Attivo
Agente Immobiliare
personalmente non ritengo del tutto sbagliata la riforma prevista per la ns professione che necessità una regolamentazione chiara e un controllo importante perchè troppi sono gli improvvisati nel settore.
quello che non condivido è pensare che la costituzione di una società di capitali (esclusiavmente soc di capitale, srl, spa con 120.000 € versati) sia sinonimo di professionalità. Questo permette solo di avere da parte di banca italia un maggior controllo sugli operanti che si ridurrebbero drasticamente raccogliendosi nelle varie società. Le società di categoria, fiaip ecc..., stanno creando delle strutture per accogliere chi non avrà la possibilità di aprirsi una società.
Nessuna categoria perderebbe l'occasione di entrare in business cosi grande. Ritengo invece giusto prevedere esami, corsi di aggiornamento e anche un piccolo costo di iscrizione che permetterebbe di capire subito chi è iscritto all'albo come alternativa professionale da chi esercita veramente. Unesame per chi opera da solo 2 anni? io lo farei fare a chi opera da meno di 5 anni!!!! ricordiamoci che 2007/2008 e primo semestre 2009....le banche deliberavano in modo spregiudicato, non serviva grande professionalità e preparazione ma bastava, come tanti hanno fatto, essere passa carte! oggi il mondo è cambiato, il cliente è più preparato e informato e le banche non amano gli improvvisati....servono figure professionali!
 

Lisio Alessandro

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Una bella riforma per i grandi nomi che vedranno accescere i propri iscritti senza dover per forza garantire convenzioni adeguate e supporto, chi come il sottoscritto lavora curando i rapporti direttamente con le banche non vede di buon occhio il dover per forza passare per un gruppo che ti consiglia con chi lavorare, come lavorare e che spesso non da i risultati sperati, per quanto riguarda gli esami di verifica, i corsi di aggiornamento obbligatori non sarebbe male come idea infondo le leggi cambiano più velocemente delle stagioni e tenersi aggiornati fa sempre bene, non vorrei però che si speculasse e basta su quella che al momento è un'ottima idea ovvero costi esagerati per un corso.
L'assicurazione contro i danni bè si e no.
In attesa di notizie.
 
M

markmedia

Ospite
In relazione al post di Sandro, mi corre l'obbligo di fare una precisazione.
Le osservazioni e l'articolato che sintetizza ciò che dovrebbe essere la normativa inerente le professioni di Mediatore Creditizio ed di Agente in Attività Finanziaria, sono state elaborate e redatte dallo staff del Dr. Maurizio Del Vecchio, Presidente della FIMEC, e non come erroneamente riportato da sottoscritto Paolo Fusilli.

Paolo Fusilli
Vice Responsabile Nazionale della Consulta MM.CC. di FIMAA
 

immogeo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Mi corre l'obbligo di rendere noto a tutti che la precisazione fatta dall'amico e collega Paolo Fusilli è non solo doverosa ma anche dovuta. Nella fretta di dare inizio ad una discussione che ritengo sarà senz'altro proficua, ho dimenticato le regole della buona educazione e, di questo, chiedo venia al già citato Paolo Fusilli e, soprattutto, al Presidente di FIMEC dott. Maurizio Del Vecchio. Auspico che ci saranno ulteriori possibilità di interloquire, di sicuro con modalità differenti e senza imbarazzo (almeno da parte mia)! Buon lavoro a tutti.




In relazione al post di Sandro, mi corre l'obbligo di fare una precisazione.
Le osservazioni e l'articolato che sintetizza ciò che dovrebbe essere la normativa inerente le professioni di Mediatore Creditizio ed di Agente in Attività Finanziaria, sono state elaborate e redatte dallo staff del Dr. Maurizio Del Vecchio, Presidente della FIMEC, e non come erroneamente riportato da sottoscritto Paolo Fusilli.

Paolo Fusilli
Vice Responsabile Nazionale della Consulta MM.CC. di FIMAA
 

il Custode

Custode del Forum
Membro dello Staff
Su richiesta di SimplyBiz ho dovuto rimuovere gran parte del loro articolo che resta comunque completamente leggibile cliccando sui vari link.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto