santo lukas

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
buongiorno, i miei genitori in comunione di beni posseggono un immobile composto da 2 appartamenti.
vorrei sapere se mia mamma puo vendermi il suo 50% dell' immobile? faccio presente che siamo tre figli , io mi sono sempre occupato dell' immobile e di mia madre. i miei fratelli vivono in germania mio padre invece e parzialmente incapace di intendere e vive anche lui in germania .
il problema e che mia madre visto che gli altri figli non voglio saperne preferisce vendere a me .
grazie
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
Si certo, può Vendere il suo 50%, naturalmente dovrai pagare il corrispettivo a tua madre (e tieni ben traccia del pagamento).
Tieni presente inoltre, che sarebbe opportuno, vendere sulla base di una perizia giurata ed asseverata...(visto che si tratta di madre > figlio) al fine di metterti al "riparo" da eventuali contenziosi futuri dei fratelli circa l'eredità "... hai comprato la casa ad un valore non di mercato....al solo scopo di sottrarre un bene dall'eredità...."
I fratelli spesso non si interessano... se non quando c'è da "battere cassa..."
 

giobbe

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Tua madre può disporre dei suoi beni come meglio crede, quindi può venderti la sua parte di immobile. Ma vendere è diverso da donare per cui se si trattasse di una vendita di facciata per nascondere una donazione e questa dovesse ledere la quota che spetta agli altri legittimari questi dopo la morte di tua madre potrebbero agire nei tuoi confronti.
 

santo lukas

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Si certo, può Vendere il suo 50%, naturalmente dovrai pagare il corrispettivo a tua madre (e tieni ben traccia del pagamento).
Tieni presente inoltre, che sarebbe opportuno, vendere sulla base di una perizia giurata ed asseverata...(visto che si tratta di madre > figlio) al fine di metterti al "riparo" da eventuali contenziosi futuri dei fratelli circa l'eredità "... hai comprato la casa ad un valore non di mercato....al solo scopo di sottrarre un bene dall'eredità...."
I fratelli spesso non si interessano... se non quando c'è da "battere cassa..."
grazie, posso scorporare la parte che ho pagato per migliorare e ristrutturare l' immobile in economia senza ricevute. e inoltre posso abbassare ulteriormente il prezzo di acquisto acquistando solo la nuda proprieta e avere comunque le agevolazioni come prima casa ?
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
e inoltre posso abbassare ulteriormente il prezzo di acquisto acquistando solo la nuda proprieta
Non è che abbassi il prezzo. la casa avrà un valore. Tu acquisti solo la nuda proprietà e non la proprietà piena. Quindi la perizia dirà che la casa vale X. Il valore della nuda proprietà è in proporzione agli anni di tua mamma Y. Se tua madre è giovane, avrai un valore della nuda proprietà molto + basso rispetto ad una persona + anziana. Quando rogiti verrà inserito il calcolo X-Y.

Per quanto riguarda l'agevolazione prima casa:

La Commissione Tributaria Regionale di Roma con la sentenza n.263/38/13 ha chiarito che i benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa sono compatibili anche con l'acquisto della “nuda proprietà” e, in tale caso, non decadono se l'acquirente non trasferisce la propria residenza nel comune d'ubicazione dell'immobile entro i 18 mesi dall'atto; è onere del medesimo, tuttavia, dichiarare nel rogito la propria intenzione di voler adibire l'immobile ad abitazione principale e trasferire la propria residenza non appena l'immobile entrerà nella propria piena disponibilità. Nello specifico, un contribuente acquistava la nuda proprietà di un immobile fruendo delle aliquote fiscali agevolate. Non essendo avvenuto, nei 18 mesi, il trasferimento di residenza «nel comune di ubicazione dell'immobile» acquistato, l'Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni e recuperava le relative imposte, in quanto anche in caso di acquisto di nuda proprietà, non viene meno la condizione prevista dalla normativa fiscale, di trasferire la residenza nel comune d'ubicazione d'immobile; adempimento reso possibile dal fatto che la residenza non va necessariamente trasferita all'interno dell'immobile acquistato bensì nel comune d'ubicazione del medesimo. Di parere opposto, come chiarito, la Commissione, che indica che è sufficiente che il compratore del fabbricato dichiari di volerlo adibire a propria abitazione per poter godere dei benefici, fermo restando che nel momento in cui l'appartamento entra nella disponibilità del compratore, questi lo deve adibire realmente a propria abitazione.
 

CheCasa!

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Agente Immobiliare
Ciao @santo lukas ,
bisogna porre molta attenzione a questa situazione.
La comproprietà dei coniugi in regime di comunione dei beni è una comproprietà "confusa", nella quale non è possibile distinguere una quota di proprietà specifica ma entrambi i coniugi agiscono come se fossero un unico soggetto sull'intera proprietà.
Solo attraverso un atto di separazione dei beni sarà possibile distinguere le rispettive quote e disporre liberamente di esse.
Nel caso di comunione è quindi indispensabile, per effettuare un atto di straordinaria amministrazione (quale risulta essere un atto di vendita immobiliare) sul patrimonio comune, richiedere l'autorizzazione dell'altro coniuge e, nel caso di incapacità, rivolgersi al giudice.
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
Ciao @santo lukas ,
bisogna porre molta attenzione a questa situazione.
La comproprietà dei coniugi in regime di comunione dei beni è una comproprietà "confusa", nella quale non è possibile distinguere una quota di proprietà specifica ma entrambi i coniugi agiscono come se fossero un unico soggetto sull'intera proprietà.
Solo attraverso un atto di separazione dei beni sarà possibile distinguere le rispettive quote e disporre liberamente di esse.
Nel caso di comunione è quindi indispensabile, per effettuare un atto di straordinaria amministrazione (quale risulta essere un atto di vendita immobiliare) sul patrimonio comune, richiedere l'autorizzazione dell'altro coniuge e, nel caso di incapacità, rivolgersi al giudice.
Si vero, perché c'è la comunione dei beni.
Quindi può vendere solo dopo aver fatto questo. Ma sempre nella modalità sopra specificata perché altrimenti si porrebbe il problema alla successione.
 

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