Paol8

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Privato Cittadino
Buongiorno a tutti,
avrei un quesito riguardo la sanabilità di abusi in un asta giudiziaria :
un CTU in una perizia indica (forse erroneamente) che degli abusi sull'immobile all'asta non sono sanabili e dice "pertanto gli abusi dovranno essere demoliti ripristinando lo stato leggittimo".

Ma se gli abusi fossero invece sanabili (condono '94), cosa si può fare ?
All'ufficio tecnico del comune mi hanno detto che avrebbero problemi ad accettare un condono se la perizia dice che non è possibile farlo per quella specifica legge, quindi dovrei far aggiungere qualcosa di scritto al giudice/avvocato o qualcun'altro per cambiare la perizia.

Non saprei come fare ad assicurarmi che la perizia/decreto di trasferimento in caso vinca l'asta non siano penalizzanti alla eventuale sanatoria...
Il perito da quello che ho capito dovrebbe mettere solo in guardia gli acquirenti per gli abusi, ma sembra nel mio caso abbia deciso lui sul futuro dell'immobile,,,

Grazie mille a chi mi potrebbe chiarire almeno un po' le idee:)
Paolo
 
M

mata

Ospite
Nella perizia dovrebbero essere indicati i motivi per i quali non si ritiene possibile la sanatoria (es. normative oppure ad es. strutture non adeguate rispetto alla norma sismica ecc.).
Quello che dice il Comune mi pare sia aria fritta perché se le norme di specie (magari anche mutate rispetto al periodo di redazione della perizia) consentono la sanatoria, il comune deve rilasciarla.
 

irma

Membro Attivo
Privato Cittadino
Per quello che sò io, i termini del primo e del secondo condono sono stati riaperti solo per la Regione Campania (non ho seguito se riguardano solo domande giacenti o anche nuove). Non mi risulta nessun condono per l'Emilia Romagna.
La perizia del CTU probabilmente si riferisce a mancanza di doppia conformità prevista per la sanatoria degli abusi edilizi. Tu dovresti dimostrare che il CTU ha sbagliato e che la situazione è conforme alle norme attualmente vigenti nel comune dove è posto l'immobile.
 
M

mata

Ospite
Per quello che sò io, i termini del primo e del secondo condono sono stati riaperti solo per la Regione Campania (non ho seguito se riguardano solo domande giacenti o anche nuove). Non mi risulta nessun condono per l'Emilia Romagna.
La perizia del CTU probabilmente si riferisce a mancanza di doppia conformità prevista per la sanatoria degli abusi edilizi. Tu dovresti dimostrare che il CTU ha sbagliato e che la situazione è conforme alle norme attualmente vigenti nel comune dove è posto l'immobile.
Per i procedimenti giudiziali non è necessaria la sussistenza cd. "doppia conformità" in quanto per le stesse si applica l'art. 46 del T.U. sull'edilizia
 

irma

Membro Attivo
Privato Cittadino
Per i procedimenti giudiziali non è necessaria la sussistenza cd. "doppia conformità" in quanto per le stesse si applica l'art. 46 del T.U. sull'edilizia
Ti rendi conto di cosa stai dicendo? e di cosa ha chiesto Paol8? Per favore, evitiamo di dare informazioni campate in aria.
Paol8 intende comprare all'asta una casa con abusi edilizi. L'art. 46 T.U.E. consente di comprare all'asta case che, a causa degli abusi edilizi, diversamente sarebbero incommerciabili. OK, ma ciò non significa che gli sia garantita la sanatoria!
Nel momento in cui diviene proprietario si fà carico degli abusi edilizi e l'art. 46 cit. richiede che venga presentata domanda di permesso in sanatoria entro 120 gg dall'acquisto.

Bene fà Paol8 a chiedersi anticipatamente se la sanatoria è praticabile, perchè in caso contrario potrebbe ritrovarsi a dovere riportare lo stato di fatto a quanto autorizzato ... forse addirittura demolendo quel che c'è da demolire ...
 
M

mata

Ospite
Forse sei tu che non sai di cosa si parla: che c'azzecca l'accertamento di conformità (che presuppone la verifica delle due conformità, al momento dell'esecuzione dei lavori ed all'atto di presentazione dell'istanza), ai disposti dell'art. 46 che, riallacciandosi all'ultimo condono edilizio, sana anche in caso di mancata conformità? Poi è certo che, mancando requisiti essenziali (ad esempio strutturali, distanze pareti/confini piuttosto che dipendenti dalla presenza di vincoli specifici) la pratica non possa andare a buon fine. Mi chiedo che lavoro tu faccia, ma di sicuro non dovresti dar consigli che non rientrano né nelle tue competenze né nelle tue conoscenze.
 

irma

Membro Attivo
Privato Cittadino
...disposti dell'art. 46 che, riallacciandosi all'ultimo condono edilizio, sana anche in caso di mancata conformità? .... .

Quindi, tu sostieni che le case comprate all'asta sono automaticamente condonate, anche se non conformi alle Concessioni edilizie a suo tempo rilasciate?

Che l'art. 46 del TUE si riallacci all'ultimo condono e sana anche in caso di mancata conformità sarebbe proprio una bella notizia per tanti!

Vuoi condividere dove l'hai letto? Grazie.
 
M

mata

Ospite
Ti conviene continuare a fare il tuo lavoro...dai retta:non si impara in un giorno, magari senti un professionista..
 
M

mata

Ospite
Sei tu che hai asserito che dò informazioni "campate in aria"... se non sapete le cose dovete chetarvi ....l'Italia al contrario.

Art. 40 L. 47/1985 cfr. c. 5 e 6:
Art. 40 - Mancata presentazione dell'istanza

1. Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata l'oblazione dovuta. In ogni altra ipotesi di abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 30 settembre 1986, e comunque non oltre il 31marzo 1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione [1-2].

2. Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 15 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata [3].

3. Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dalla insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 15 settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del
precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente [4].

4. Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'art. 17 e del primo comma dell'art. 21 [5].

5. Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa [6].

6. Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

Opere sanabili. Soggetti legittimati. Conservazione dei rapporti sorti sulla base di decretilegge non convertiti

Art. 31 - Sanatoria delle opere abusive

1. Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari
di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 15 ottobre 1983 ed eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

2. Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

3. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.

4. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del D.L. 31 luglio 1982, n. 486, dell'art. 9 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, e del D.L. 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare per la definitiva determinazione dell'oblazione ai sensi della presente legge.

5. Per le opere ultimate anteriormente al 15 settembre 1967 per le quali era richiesto ai sensi dell'art. 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'art. 34 della presente legge.
 
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