joshuatri

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ma e' scritto da qualche parte?
paragrafo 8, dell'allegato “A”, al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009, cosiddette “linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, per il quale «entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dell'attestato di certificazione energetica, il soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio». Senonché la norma non prevede specifiche sanzioni (o la nullità degli atti), salvo quelle previste dall'art. 15, commi due, tre e quattro, del Decreto Legislativo 192/2005, per il quale «le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n° 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
 

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