giannelmo

Membro Attivo
Professionista
Secondo me il Comune non si è mosso per interessi economici come qualcuno sostiene, ne per ragioni politiche, ma ha semplicemente peccato di pressapochismo: qualche funzionario comunale, ormai più di 20 anni fa, ha studiato la legge, le convenzioni, i rogiti, ecc, e ha interpreto il tutto a modo suo; da allora (sino ad oggi) il Comune ha considerato buone quelle conclusioni, a mio parere senza malizia o secondi fini,

Adesso tu vai a ritrovare l'omino che ha scatenato inizialmente tutto il casino, magari ha già stirato lì zoccoli da anni (scusate se ogni tanto scivolo), come fai a ricostruire la vicenda?

Putroppo quando si entra in ambito politico bisogna seguire la legge, andare a capire cosa è successo, nemmeno il M5S può sottrarsi, non possono agire ad-k@zzum manco loro...

Non ne sono così sicuro, a causa della loro incomprensibile perseveranza. O meglio, tale
Non sono sicuro che, a suo tempo, oltre 20 anni fa, fosse stato solo un "omino" a scatenare questa situazione interpretando maldestramente la Legge. Infatti, per quanto contorta, la Legge (o le Leggi) alcuni punti che definirei di una chiarezza "cristallina" li aveva: primo fra tutti l'obbligo inderogabile di allegare ai rogiti di vendita, a partire dalla prima, la Lista dei Prezzi massimi. Chiarito questo che credo nessuno possa negare, io di "omini" che hanno interpretato male la Legge su questo punto ne ho incontrati molti che, alla mia richiesta di fornire la Lista dei prezzi massimi, hanno risposto, in ordine di tempo:
  1. Il rappresentante Legale della Societa' Costruttrice: "di quale lista sta parlando, il prezzo lo abbiamo concordato e messo nero su bianco sul compromesso, quindi, se ora non vuole piu' comprare, me lo dica che ho la fila dei possibili acquirenti, ma quanto ha gia' versato (tutta la parte in contante al netto del mutuo), me lo tengo come risarcimento danni!".
  2. Il Notaio: (lo stesso che ha stipulato sia la Convenzione con il Comune, dove la Lista dei prezzi massimi era citata in modo inequivocabile, sia il mio rogito) "non esiste nessuna lista e non ho tempo da parder con le sue richieste, per l'Impresa posso garantire io che e' tutto regolare, anzi, mi fornisca il documento ...OMISSIS... che dimostra che quello che sta dichiarando nel rogito e' vero (da notare che erano le classiche dichiarazioni che vengono rese davanti al notaio sotto la propria responsabilita' e, come tali, non necessitano di alcuna documentazione dato che in caso di falsita' le conseguenze sarebbero anche penali ...).
  3. Il Giudice (quello incaricato della causa che io ed alcuni altri primi acquirenti abbiamo fatto contro la Societa' Costruttrice per ottenere la restituzione delle maggiori somme pagate a vario titolo, incluso il maggior corrispettivo rispetto alla Lista dei prezzi massimi): nonostante piu' volte richiesto dal nostro avvocato, questo "Giudice" ha volutamente omesso, nel quesito posto al CTU, qualsiasi riferimento alla ricerca della Lista dei prezzi massimi secondo la Convenzione con il Comune, e tantomeno il calcolo della differenza di prezzo citato sul rogito rispetto al prezzo calmierato, limitando a chiedere solo verifica delle altre somme pagate (es.: ingenti interessi di preammortamento che. per fortuna, il CTU ha evidenziato, anche se l'Impresa non li ha mai restituiti poiche' lo stesso giudice, fra rinvii e cavilli ha dato modo alla Societa' di andare in liquidazione volontaria!!!).
  4. Un funzionario del Comune di Roma (quello che ha contattato il nostro Consulente di parte nella causa di cui sopra per fare il calcolo completo delle maggiori somme pagate) la sua risposta al CTP e' stata: "Non esiste nessuna Lista dei prezzi massimi per questa Convenzione, d'altra parte non e' necessaria poiche' la Lista dei prezzi massimi citata in Convenzione NON e' un obbligo sanzionabile, quindi se l'Impresa non l'ha presentata non possiamo farci nulla!" Forse per questo funzionario non era una sanzione la modica somma ottenuta moltiplicando per 4 volte le differenze di prezzo, che, nel 1989, erano in media di circa 25 milioni di lire ad appartamneto (con variazioni a seconda della grandezza) per un palazzo di 100 appartamenti. Quindi stiamo parlando di 25 milioni x 100 appartamenti x 4 volte = 10 miliardi di lire, cioe' oltre 5 milioni di Euro che, con la semplice rivalutazione ISTAT, superano i 10 milionoi di euro di adesso!
  5. Il sindaco di Roma del tempo: che non ha dato il minimo cenno di risposta al mio esposto (inviato sia al Sindaco che alla Procura della Repubblica).
  6. Il sostituto Procuratore della Repubblica (quello che ha sostituito il primo che aveva cominciato a muoversi nella giusta direzione e al quale avevo reso le mie dichiarazioni tramite un Funzionario di Polizia che mi aveva convocato a fronte del mio esposto e che aveva commentato "questa e' una TRUFFA bella e buona ed anche di quelle pesanti!"): tale secondo sostituto ha archiviato il tutto!
Come si vede sopra, di "omini" che hanno sbadatamente male interpretato la Legge ve ne sono stati almeno 6, senza contare tutti i loro collaboratori, e solo nel caso del mio appartamento ...
Quindi DUBITO fortemente che si sia trattato di "buona fede" di qualcuno con scarse conoscenze di legge ma di ben altro!
Questo purtroppo ci fa capire quanto impervia sia la strada per vederci riconosciuti i nostri diritti anche oggi. Ma io ho la testa dura e non mi tiro indietro. Spero che tanti altri la pensino allo stesso modo.
 

Sandro Gaetani

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
I casi sono molteplici e tutti da studiare....non sempre arrivano risposte e ritengo utile
Affidarsi a un legale con gli attributi non è dare battaglia.Dopo anni di errori
Del l'apparato comunale ora dovremmo sottostare a tale ricatto....?
Non sanno proprio che risposte dare.Ad esempio ci sono centinaia e centinaia di alloggi costruiti prima della legge 865 .in tale periodo di convenzione neanche si parlava e quindi non risulta alcuna convenzione o prezzo da cui affrancarsi sottoscritta.
Cosa vuole il comune in questo caso?
L'affrancazione parte dall'art 35 legge 865 ,quindi tutti i precedenti casi realizzati in base alla legge 167 dovrebbero essere a costo. Zero
 

Sandro Gaetani

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Le convenzioni per essere valide debbono essere registrate e trascritte e quindi
Vediamoci chiaro...possibile che abbiano le carte in regola per estorcerci denaro?con la confusione che regnava e regna in comune ,vi pare che qualche errore procedurale non abbiano commesso?
 
U

Utente Cancellato 67606

Ospite
Capirai ragazzi, facciamo fatica a metterci d'accordo tra noi in questo forum che siamo 4 gatti, figurarsi coordinare 200.000 persone quante sono le compra-vendite influenzate da questa sentenza. Non dico di arrivare alla totale mente collettiva, ma quantomeno dare tutti per assodato chi sia il vero e unico responsabile di questo sfacelo, poi possiamo discutere su come agire a livello pratico.

Temo che il vero ostacolo sarà questo, perchè i presupposti per far valere i nostri diritti ci sono tutti...
 

AciliaMad1

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Capirai ragazzi, facciamo fatica a metterci d'accordo tra noi in questo forum che siamo 4 gatti, figurarsi coordinare 200.000 persone quante sono le compra-vendite influenzate da questa sentenza. Non dico di arrivare alla totale mente collettiva, ma quantomeno dare tutti per assodato chi sia il vero e unico responsabile di questo sfacelo, poi possiamo discutere su come agire a livello pratico.

Temo che il vero ostacolo sarà questo, perchè i presupposti per far valere i nostri diritti ci sono tutti...

Forse non serve mettersi d'accordo tutti e agire in modo corale. A mio avviso vanno bene anche voci di protesta indipendenti tra loro, purchè tante. A tal proposito vi segnalo che c'è una voce vicina al M5S la sorella di De Vito che si chiama Francesca De Vito e su FB è molto critica verso la giunta e anche molto ascoltata, quando posta le rispondono sempre quelli della giunta. La vogliamo coinvolgere? magari ci da una mano ad essere ascoltati, so che è triste ricorrere a questi mezzi mediatici ma tutto fa brodo purchè il problema arrivi da più parti. E poi quasi sicuramente anche qualche parente dei membri dell'attuale giunta avrà case coinvolte nel pasticcio ma ancora non lo sa...
 

iteleo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Forse non serve mettersi d'accordo tutti e agire in modo corale. A mio avviso vanno bene anche voci di protesta indipendenti tra loro, purchè tante. A tal proposito vi segnalo che c'è una voce vicina al M5S la sorella di De Vito che si chiama Francesca De Vito e su FB è molto critica verso la giunta e anche molto ascoltata, quando posta le rispondono sempre quelli della giunta. La vogliamo coinvolgere? magari ci da una mano ad essere ascoltati, so che è triste ricorrere a questi mezzi mediatici ma tutto fa brodo purchè il problema arrivi da più parti. E poi quasi sicuramente anche qualche parente dei membri dell'attuale giunta avrà case coinvolte nel pasticcio ma ancora non lo sa...
Io ho messo il seguente post su FB di Calabresi
Forse non serve mettersi d'accordo tutti e agire in modo corale. A mio avviso vanno bene anche voci di protesta indipendenti tra loro, purchè tante. A tal proposito vi segnalo che c'è una voce vicina al M5S la sorella di De Vito che si chiama Francesca De Vito e su FB è molto critica verso la giunta e anche molto ascoltata, quando posta le rispondono sempre quelli della giunta. La vogliamo coinvolgere? magari ci da una mano ad essere ascoltati, so che è triste ricorrere a questi mezzi mediatici ma tutto fa brodo purchè il problema arrivi da più parti. E poi quasi sicuramente anche qualche parente dei membri dell'attuale giunta avrà case coinvolte nel pasticcio ma ancora non lo sa...
Buongiorno ho postato il seguente messaggio sulla pagina di Pietro Calabresi (sono in attesa di pubblicazione) che potete usare per sensibilizzare altri:

Buongiorno
credo che il Movimento debba assumere un comportamento più critico nei confronti dei provvedimenti portati alla firma del Sindaco non fidandosi dell'Avvocatura e del Dipartimento dell'Urbanistica che molti danni hanno già fatto sull'edilizia agevolata e convenizonta nel Comune di Roma,
Ritengo che debbano essere corrette/annullate, prima del probabile ricorso straordinario al presidente della Repubblica di Area 167, la delibera Tronca 40/2016 e Raggi 13/2016.
Tali delibere presentano ad esempio gravi violazioni di legge su alcuni punti di seguito riportati:

1. impossibilità a poter vendere gli alloggi per l'indeterminazione del costo di affrancazione finale in un quadro in cui tutti gli altri Comuni della penisola (i.e. Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà) hanno già determinato i costi finale, indipendentemente dal completamento della lottizzazione. Tale mancata determinazione dei prezzi finali causa, in pratica, la mancata applicazione da parte del Comune di Roma della legge 106/2011 che aveva l'obiettivo di agevolare il trasferimento di tali immobili con conseguente blocco del mercato immobiliare e crescita dei prezzi delle case costruite non in regime di edilizia convenzionata e agevolata, ovvero gli edifici dei palazzinari.

2. interpretazione unica nel panorama dei Comuni italiani della legge nazionale 865/71 e s.m.i. con richiesta, anche oltre 20 anni dalla stipula della Convenzione originaria, di procedere sia all'affrancamento sia alla trasformazione (anche in questo caso è solo Roma ad aver intrepatato in questo modo la norma).

3. determinazione del valore commerciale del terreno attraverso un meccanismo di calcolo che genera evidenti distorsioni sui valori reali dei terreni in un contesto in cui il FORMEZ e la totalità dei Comuni italiani e la stessa legge 147/2013 (art 1 comma 392) hanno basato tale stime sul valori OMI dei prezzi reali di vendita e seguito quindi un calcolo dei corrispettivi che risulta più equo e corretto. Peraltro, tale differente determinazione per i 14 PdZ per i quali si poteva provvedere alla trasformazione, a seguito delle delibere 55/2011 e 297/2012, si viene a configurare, in caso di conferma dei valori venali della delibera 40/216, l'ipotesi di danno erariale con rivalsa da parte del Comune verso tutti quei dirigenti e funzionari del Comune che hanno concesso le trasformazioni sui 14 PdZ a prezzi che risultano almeno 4 volte inferiori rispetto a quelli rideterminati, secondo noi erroneamente (vedasi punto 5), con la precitata delibera 40/2016;

4. mancato interessamento della Corte di Conti del Lazio in merito alla riduzione dei valore venale dei terreni a seguito del pagamento delle opere di urbanizzazione, come da delibera della Corte dei Conti della Lombardia n. 61/2016;

5. questione delle stime dei valori venali troppo elevate della Deliberazione 40/2016 a causa del meccanismo di valutazione con procedimento indiretto o analitico, al posto del procedimento diretto o sintetico suggerito dal ministero della semplificazione con il documento FormezPA (http://www.formez.it/sites/default/files/aree_peep_e_pip.pdf), con stima della massima incidenza del 20% (ai sensi del comma 2 dell’art. 18 del D.P.R. 380/2001) per il costo del suolo e la riduzione del 25% (ai sensi dell’art 37 comma 1 D.P.R. 327 del 2001) di tale stima.

Non si è citato il problema delle "seconde" e successive vendite a libero mercato che meritano una trattazione separata e un intervento sanatorio in quanto ora, tutti i privati che hanno pagato a libero mercato le loro case in edilizia agevolata sono chiamati a versare ingenti somme al Comune per eliminare i vincoli collegati alla Convenzione con il Comune di Roma.

Sono anche costernato nel leggere che Risorse per Roma è un buco nero e poi con la Delibera Raggi 13/2016 si affida sempre a Risorse per Roma la gestione delle affrancazioni dando.
 
Ultima modifica:

iteleo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Io ho messo il seguente post su FB di Calabresi

Buongiorno ho postato il seguente messaggio sulla pagina di Pietro Calabresi (sono in attesa di pubblicazione) che potete usare per sensibilizzare altri:

Buongiorno
credo che il Movimento debba assumere un comportamento più critico nei confronti dei provvedimenti portati alla firma del Sindaco non fidandosi dell'Avvocatura e del Dipartimento dell'Urbanistica che molti danni hanno già fatto sull'edilizia agevolata e convenizonta nel Comune di Roma,
Ritengo che debbano essere corrette/annullate, prima del probabile ricorso straordinario al presidente della Repubblica di Area 167, la delibera Tronca 40/2016 e Raggi 13/2016.
Tali delibere presentano ad esempio gravi violazioni di legge su alcuni punti di seguito riportati:

1. impossibilità a poter vendere gli alloggi per l'indeterminazione del costo di affrancazione finale in un quadro in cui tutti gli altri Comuni della penisola (i.e. Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà) hanno già determinato i costi finale, indipendentemente dal completamento della lottizzazione. Tale mancata determinazione dei prezzi finali causa, in pratica, la mancata applicazione da parte del Comune di Roma della legge 106/2011 che aveva l'obiettivo di agevolare il trasferimento di tali immobili con conseguente blocco del mercato immobiliare e crescita dei prezzi delle case costruite non in regime di edilizia convenzionata e agevolata, ovvero gli edifici dei palazzinari.

2. interpretazione unica nel panorama dei Comuni italiani della legge nazionale 865/71 e s.m.i. con richiesta, anche oltre 20 anni dalla stipula della Convenzione originaria, di procedere sia all'affrancamento sia alla trasformazione (anche in questo caso è solo Roma ad aver intrepatato in questo modo la norma).

3. determinazione del valore commerciale del terreno attraverso un meccanismo di calcolo che genera evidenti distorsioni sui valori reali dei terreni in un contesto in cui il FORMEZ e la totalità dei Comuni italiani e la stessa legge 147/2013 (art 1 comma 392) hanno basato tale stime sul valori OMI dei prezzi reali di vendita e seguito quindi un calcolo dei corrispettivi che risulta più equo e corretto. Peraltro, tale differente determinazione per i 14 PdZ per i quali si poteva provvedere alla trasformazione, a seguito delle delibere 55/2011 e 297/2012, si viene a configurare, in caso di conferma dei valori venali della delibera 40/216, l'ipotesi di danno erariale con rivalsa da parte del Comune verso tutti quei dirigenti e funzionari del Comune che hanno concesso le trasformazioni sui 14 PdZ a prezzi che risultano almeno 4 volte inferiori rispetto a quelli rideterminati, secondo noi erroneamente (vedasi punto 5), con la precitata delibera 40/2016;

4. mancato interessamento della Corte di Conti del Lazio in merito alla riduzione dei valore venale dei terreni a seguito del pagamento delle opere di urbanizzazione, come da delibera della Corte dei Conti della Lombardia n. 61/2016;

5. questione delle stime dei valori venali troppo elevate della Deliberazione 40/2016 a causa del meccanismo di valutazione con procedimento indiretto o analitico, al posto del procedimento diretto o sintetico suggerito dal ministero della semplificazione con il documento FormezPA (http://www.formez.it/sites/default/files/aree_peep_e_pip.pdf), con stima della massima incidenza del 20% (ai sensi del comma 2 dell’art. 18 del D.P.R. 380/2001) per il costo del suolo e la riduzione del 25% (ai sensi dell’art 37 comma 1 D.P.R. 327 del 2001) di tale stima.

Non si è citato il problema delle "seconde" e successive vendite a libero mercato che meritano una trattazione separata e un intervento sanatorio in quanto ora, tutti i privati che hanno pagato a libero mercato le loro case in edilizia agevolata sono chiamati a versare ingenti somme al Comune per eliminare i vincoli collegati alla Convenzione con il Comune di Roma.

Sono anche costernato nel leggere che Risorse per Roma è un buco nero e poi con la Delibera Raggi 13/2016 si affida sempre a Risorse per Roma la gestione delle affrancazioni dando.
Postato ora anche a lei
 

peppe1

Membro Junior
Privato Cittadino
Scusate ma sto dicendo proprio questo, non siamo noi a dover pagare. Dove per *NOI* intendo noi CITTADINI, non solo noi acquirenti, in quanto ritengo ingiusto scaricare la colpa sul venditore, che considero una vittima esattamente come noi. Ritengo altresì parzialmente ingiusto scaricare la colpa anche sul notaio che non ha fatto altro che approvare un rogito con espressa volontà di entrambe le parti.

Sono convinto che molti tra noi acquirenti non avrebbero acquistato sapendo in anticipo di tutti questi casini, siamo d'accordo che non possiamo ragionare col senno di poi, ma è proprio per questo che intendo battermi per eliminare completamente il pagamento dell'affrancazione per tutte le compravendite pre 09/2015.

Grazie alle recenti informazioni della famosa sentenza, da ora in poi il cittadino è libero di decidere se vuole imbarcarsi nell'acquisto (o nella vendita) oppure no ... SOLO ORA PUO' FARLO!!!
se posso intromettermi questa storia dell'affrancazione era chiara dall'assegnazione. Infatti se leggete attentamente le varie assegnazioni è riportato cosa fare in caso di vendita a mercato libero. sulla mia (di 35 anni fa) è scritto cosi :

"ARTICOLO 6. - CONVENZIONE CON IL COMUNE - VINCOLI E DIVIETI

La parte assegnataria dichiara espressamente di ben conoscere e di accettare tutti i patti, clausole, condizioni e limitazioni contenuti nell'indicato atto di concessione ai sensi dell'art.35 della legge 865/71 del diritto di piena proprietà da parte del Comunedi Roma e relativi allegati a rogito del Notaio ....................in data 19 novembre· 1985 rep.n....................., che si deve intendere come qui interamente riportato per far parte integrante e sostanziale dell'atto di assegnazione obbligandosi sin d'ora perse ed aventi causa a rispettarla, impegnandosi nel contempo a non usare e disporre dell'alloggio oggetto dell'assegnazione, in contrasto con le prescrizioni dello stesso atto di concessione e delle leggi in esso richiamate, con particolare riguardo alla legge 22 ottobre 1971 n.865 e sue modificazioni.
In particolar modo la parte assegnataria dichiara di ben conoscere ed accettare le clausole limitative dell'uso e del godimento degli alloggi, contenute nell'articolo 15 di detta convenzione, specificamente per l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui ai commi 15 e seguenti dell'art. 35 della legge 865/71 e successive modificazioni il cui testo di seguito si trascrive:
"A) l'alloggio e le relative pertinenze non può essere alienato a nessun titolo, ne su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, per un periodo di tempo di(dieci) anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità;
B) decorso tale periodo di tempo l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale, tenendo conto dello stato·di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n.865 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonchè dal costo delle opere·di urbanizzazione poste a carico del proprietario;
C) dopo 20 (venti) anni dal rilascio della licenza di abitabilità il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritti reali di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Roma che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza fra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolata dall'Istituto centrale di Statistica: tale differenza sarà valutata dall’Ufficio Tecnico Erariale e riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente Ufficio del Registro, che provvederà a versarla al Comune, dovendo essere tale somma destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e. popolari;
D) l'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del Comune di Roma la somma di cui al punto precedente, esclusivamente a soggetti aventi requisiti per l'assegnazioned i alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'Ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al precedente punto B), Il versamento della somma può èssere effettuato, decorso il termine di 20 (venti) anni, direttamente dal proprietario, al Comune indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio, Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute alle lettere A), B), C) e D) che precedono, sono nulli e tale nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro ne abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice". A tal fine la parte assegnataria dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi per essere assegnatario di alloggi di edilizia economica e popolare quali previsti all'art.l5 dell'atto di convenzione stesso e come meglio specificati nell'atto cui fa parte il presente documento e di ben conoscere le sanzioni cui va incontro in caso di mancanza degli stessi."

Quindi oltre a doverne essere a conoscenza gli assegnatari anche i NOTAI dovevano sapere dei vincoli quando rogitavano.........esatto????
 

Uscita12

Membro Junior
Privato Cittadino
se posso intromettermi questa storia dell'affrancazione era chiara dall'assegnazione. Infatti se leggete attentamente le varie assegnazioni è riportato cosa fare in caso di vendita a mercato libero. sulla mia (di 35 anni fa) è scritto cosi :

"ARTICOLO 6. - CONVENZIONE CON IL COMUNE - VINCOLI E DIVIETI

La parte assegnataria dichiara espressamente di ben conoscere e di accettare tutti i patti, clausole, condizioni e limitazioni contenuti nell'indicato atto di concessione ai sensi dell'art.35 della legge 865/71 del diritto di piena proprietà da parte del Comunedi Roma e relativi allegati a rogito del Notaio ....................in data 19 novembre· 1985 rep.n....................., che si deve intendere come qui interamente riportato per far parte integrante e sostanziale dell'atto di assegnazione obbligandosi sin d'ora perse ed aventi causa a rispettarla, impegnandosi nel contempo a non usare e disporre dell'alloggio oggetto dell'assegnazione, in contrasto con le prescrizioni dello stesso atto di concessione e delle leggi in esso richiamate, con particolare riguardo alla legge 22 ottobre 1971 n.865 e sue modificazioni.
In particolar modo la parte assegnataria dichiara di ben conoscere ed accettare le clausole limitative dell'uso e del godimento degli alloggi, contenute nell'articolo 15 di detta convenzione, specificamente per l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui ai commi 15 e seguenti dell'art. 35 della legge 865/71 e successive modificazioni il cui testo di seguito si trascrive:
"A) l'alloggio e le relative pertinenze non può essere alienato a nessun titolo, ne su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, per un periodo di tempo di(dieci) anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità;
B) decorso tale periodo di tempo l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale, tenendo conto dello stato·di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n.865 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonchè dal costo delle opere·di urbanizzazione poste a carico del proprietario;
C) dopo 20 (venti) anni dal rilascio della licenza di abitabilità il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritti reali di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Roma che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza fra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolata dall'Istituto centrale di Statistica: tale differenza sarà valutata dall’Ufficio Tecnico Erariale e riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente Ufficio del Registro, che provvederà a versarla al Comune, dovendo essere tale somma destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e. popolari;
D) l'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del Comune di Roma la somma di cui al punto precedente, esclusivamente a soggetti aventi requisiti per l'assegnazioned i alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'Ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al precedente punto B), Il versamento della somma può èssere effettuato, decorso il termine di 20 (venti) anni, direttamente dal proprietario, al Comune indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio, Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute alle lettere A), B), C) e D) che precedono, sono nulli e tale nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro ne abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice". A tal fine la parte assegnataria dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi per essere assegnatario di alloggi di edilizia economica e popolare quali previsti all'art.l5 dell'atto di convenzione stesso e come meglio specificati nell'atto cui fa parte il presente documento e di ben conoscere le sanzioni cui va incontro in caso di mancanza degli stessi."

Quindi oltre a doverne essere a conoscenza gli assegnatari anche i NOTAI dovevano sapere dei vincoli quando rogitavano.........esatto????

cosa significa che: Il versamento della somma può èssere effettuato, decorso il termine di 20 (venti) anni, direttamente dal proprietario, al Comune indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio

?
 

mrc70

Membro Junior
Privato Cittadino
se posso intromettermi questa storia dell'affrancazione era chiara dall'assegnazione. Infatti se leggete attentamente le varie assegnazioni è riportato cosa fare in caso di vendita a mercato libero. sulla mia (di 35 anni fa) è scritto cosi :

"ARTICOLO 6. - CONVENZIONE CON IL COMUNE - VINCOLI E DIVIETI

La parte assegnataria dichiara espressamente di ben conoscere e di accettare tutti i patti, clausole, condizioni e limitazioni contenuti nell'indicato atto di concessione ai sensi dell'art.35 della legge 865/71 del diritto di piena proprietà da parte del Comunedi Roma e relativi allegati a rogito del Notaio ....................in data 19 novembre· 1985 rep.n....................., che si deve intendere come qui interamente riportato per far parte integrante e sostanziale dell'atto di assegnazione obbligandosi sin d'ora perse ed aventi causa a rispettarla, impegnandosi nel contempo a non usare e disporre dell'alloggio oggetto dell'assegnazione, in contrasto con le prescrizioni dello stesso atto di concessione e delle leggi in esso richiamate, con particolare riguardo alla legge 22 ottobre 1971 n.865 e sue modificazioni.
In particolar modo la parte assegnataria dichiara di ben conoscere ed accettare le clausole limitative dell'uso e del godimento degli alloggi, contenute nell'articolo 15 di detta convenzione, specificamente per l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui ai commi 15 e seguenti dell'art. 35 della legge 865/71 e successive modificazioni il cui testo di seguito si trascrive:
"A) l'alloggio e le relative pertinenze non può essere alienato a nessun titolo, ne su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, per un periodo di tempo di(dieci) anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità;
B) decorso tale periodo di tempo l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale, tenendo conto dello stato·di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n.865 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonchè dal costo delle opere·di urbanizzazione poste a carico del proprietario;
C) dopo 20 (venti) anni dal rilascio della licenza di abitabilità il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritti reali di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Roma che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza fra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolata dall'Istituto centrale di Statistica: tale differenza sarà valutata dall’Ufficio Tecnico Erariale e riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente Ufficio del Registro, che provvederà a versarla al Comune, dovendo essere tale somma destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e. popolari;
D) l'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del Comune di Roma la somma di cui al punto precedente, esclusivamente a soggetti aventi requisiti per l'assegnazioned i alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'Ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al precedente punto B), Il versamento della somma può èssere effettuato, decorso il termine di 20 (venti) anni, direttamente dal proprietario, al Comune indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio, Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute alle lettere A), B), C) e D) che precedono, sono nulli e tale nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro ne abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice". A tal fine la parte assegnataria dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi per essere assegnatario di alloggi di edilizia economica e popolare quali previsti all'art.l5 dell'atto di convenzione stesso e come meglio specificati nell'atto cui fa parte il presente documento e di ben conoscere le sanzioni cui va incontro in caso di mancanza degli stessi."

Quindi oltre a doverne essere a conoscenza gli assegnatari anche i NOTAI dovevano sapere dei vincoli quando rogitavano.........esatto????

Molti dei secondi o terzi proprietari non avevano questi dati negli atti. Io sono il terzo proprietario e non c'è menzione di questo nel mio atto.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto