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Utente Cancellato 75527

Ospite
Salve. Ho letto qualcosa sulle ditte di 'edilizia acrobatica' e sono interessato ad un loro preventivo. Il palazzo, di cinque piani oltre terra, si trova a Roma. Domanda: conoscete qualche ditta che ha dato ottimi (o almeno buoni) risultati e indubbie referenze?
Grazie.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Hai fatto la domanda ma ti sei anche dato una delle possibili risposte.

Lavori in quota - EdiliziAcrobatica - Impresa di Edilizia su fune

... si occupa esattamente di ciò che cerchi.

Le recensioni stanno nella home page sopra indicata.

Operano in moltissime città d'Italia; Roma, ovviamente, non poteva mancare nella lista.

Io ho avuto 2 esperienze quest'anno (ricostruzione frontalino balcone, e impermeabilizzazione terrazza); sono stati efficienti e veloci, e la spesa è stata assolutamente ragionevole. Per definizione evitano l'installazione di ponteggi, e sono abilitati a operare su fune in condizioni di sicurezza ovviamente.

Il numero verde da contattare sta sul sito.
 

happysmileone

Membro Attivo
Privato Cittadino
Allora sembrerebbe che a Roma si possano utilizzare gli acrobati esclusivamente nel caso non si possano approntare opere provvisionali tradizionali (ponteggi, ragni ...) almeno questo dicono i "direttori lavori" professionisti abilitati.
Pertanto in occasione di lavori pur avendo avuto ottime offerte le stesse sono state rifiutate in assemblea stante tale divieto. Vi risulta ?
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Allora sembrerebbe che a Roma si possano utilizzare gli acrobati esclusivamente nel caso non si possano approntare opere provvisionali tradizionali (ponteggi, ragni ...) almeno questo dicono i "direttori lavori" professionisti abilitati.
Pertanto in occasione di lavori pur avendo avuto ottime offerte le stesse sono state rifiutate in assemblea stante tale divieto. Vi risulta ?

DIVIETO di avvalersi di EDILIZIACROBATICA e aziende che operano similmente, se c'è la possibilità di usare i metodi tradizionali (ponteggi)???
Ma chi ti ha detto questa fesseria, in assemblea???
Quando qualcuno dice tali CORBELLERIE, fatti dare il RIFERIMENTO NORMATIVO, che visto che c'è un DIVIETO (a dire di qualcuno), ci DEVE ESSERE.
Al contrario, gli operatori acrobati fanno risparmiare, e non poco, sui costi del ponteggio, che ovviamente NON viene installato perché si opera su fune.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Aggiungo anche che evitare i ponteggi aumenta la sicurezza del condominio, in quanto, seppure allarmati, gli stessi costituiscono una facile via di accesso per i malintenzionati, fuori dall'orario 8-17 ovviamente.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Penso che interessi a tutti un riferimento LEGALE che impedisce una ristrutturazione avvalendosi degli operatori acrobatici, qualora sia possibile l'approccio tradizionale che fa uso di ponteggi.

Ho trovato io il riferimento :O

I lavori su fune non potranno mai essere una libera scelta del committente. :: CANTIERE PRO :: Sicurezza in cantiere

Per fortuna nella mia città natale non c'è tale divieto, e ho potuto avvalermi di EdiliziAcrobatica per ben due volte, quest'anno.

Per paura che il link sopra sparisca, copio e incollo, e rimango comunque corretto perché ho citato la FONTE, sopra.

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I LAVORI SU FUNE NON POTRANNO MAI ESSERE UNA LIBERA SCELTA DEL COMMITTENTE.
16 LUGLIO 2018 :: DI REDAZIONE TECNICA
Le lavorazioni di manutenzione sulle facciate condominiali e l’eventuale utilizzo di procedure che vadano a prevedere lavori su fune continuano ad essere al centro dell’attenzione degli addetti ai lavori; vi presentiamo le linee di indirizzo che il Municipio XII di Roma ha sviluppato con la fattiva collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma (Ing. Massimo Cerri) e il CEFME CTP Roma (Ing. Alfredo Simonetti).

Le linee guida “Utilizzo a di funi nei lavori in quota per il rifacimento delle facciate di fabbricati condominiali” quale strumento di rapida e facile consultazione per la corretta informazione dei committenti soprattutto privati.

LINEE GUIDA LAVORI SU FUNE – PREMESSA
Il presente documento ha quale finalità quella di affrontare in modo chiaro e sintetico il tema riguardante l’utilizzo delle funi nei lavori in quota in quel particolare settore dell’edilizia privata che è la ristrutturazione delle facciate edili condominiali, la dove la figura del committente (Amministratore di Condominio/Condomini) è nella maggior parte dei casi rappresentata da soggetti “non esperti si sicurezza nei cantieri edili”.

L’obiettivo è quello di rendere disponibile agli Amministratori di Condominio, per tramite delle loro associazioni più rappresentative, un documento di facile e rapida consultazione condiviso con i principali e più autorevoli Enti impegnati nel campo della sicurezza dei cantieri edili, a partire dai Municipi di Roma Capitale, con il coinvolgimento i ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL, Organismi Paritetici, Ordini/Collegi Professionali.

Questa iniziativa vuole dunque essere, fondamentalmente, un servizio alla cittadinanza in materia di sicurezza, affinchè anche i principali attori nel settore dell’edilizia privata siano correttamente informati.



UTILIZZO DELLE FUNI IN LUOGO DEI PONTEGGI METALLICI
L’attività lavorativa eseguita mediante sistemi di “accesso e posizionamento” mediante corde è l’evoluzione delle tecniche alpinistiche e speleologiche in cui l’operatore è direttamente sostenuto da funi. Gli alpinisti, erano spesso interpellati e impiegati anche per interventi legati all’edilizia e/o al restauro. Oggi non è più così, ovvero possono “lavorare su fune” solo quegli operatori che hanno frequentato uno specifico corso di formazione ed addestramento regolamentato dal cosiddetto “Testo Unico per la Sicurezza” (D.Lgs. 81/2008).

Il Titoli IV – Capo II del D.Lgs. 81/2008 riporta uno specifico capitolo dedicato alle NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA: in tale capitolo è precisato che per lavoro in quota deve intendersi una “attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 mt. rispetto ad un piano stabile” (art. 107 del D.Lgs. 81/2008).



Chiarito il significato di lavoro in quota, occorre sottolineare quanto riportato al comma 1 lette a) dell’art. 111 del citato decreto (OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NELL’USO DI ATTREZZATURE PER LAVORI IN QUOTA) ove è espressamente definito il criterio di scelta delle attrezzature: “priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”. Assioma cardine in materia di sicurezza.

E’ noto che le FUNI, utilizzate attraverso sistemi di imbracatura dei singoli operatori, appartengono alla categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale DPI mentre i PONTEGGI a quella dei Dispositivi di Protezione Collettiva DPC: per quanto detto, la norma ci impone di dare sempre priorità ai DPC rispetto ai DPI, ovvero ai PONTEGGI rispetto le FUNI in quanto ritenuti più sicuri.

In buona sostanza l’uso delle funi è ammesso solo ed esclusivamente per casi specifici e lavorazioni temporalmente limitate ed a seguito di un’attenta valutazione dei rischi dalla quale emerga l’impossibilità di poter utilizzare, per lo stesso lavoro, un’attrezzatura ritenuta più sicura (art. 111 – comma 4 del D.Lgs. 81/2008).

Come riportato nelle LINEE GUIDA – Per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (ISPESL – sett. 2003), della valutazione dei rischi dovrà quindi appurare, al fine di poter accogliere l’utilizzo delle funi, il verificarsi delle seguenti condizioni:

a) impossibilità di accesso con altre attrezzature di lavoro (1);

b) pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;

c) impossibilità di utilizzo di mezzi di protezione collettiva (DPC – ndr.);

d) esigenza di urgenza d’intervento giustificata;

e) minore rischio complessivo rispetto alle altre soluzioni operative;

f) durata limitata nel tempo dell’intervento (2);

g) impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro.



L’UTILIZZO DELLE FUNI RAPPRESENTA L’ECCEZIONE E NON LA NORMA
La normativa vigente e cogente non è sicuramente di facile e immediata comprensione per chi, come il nostro Committente (Amministratore di Condominio/Condòmini) non può considerarsi un esperto in materia di sicurezza nei cantieri: tale eventualità non lo esime certo dalle responsabilità connesse a una corretta applicazione della Legge. Ed è proprio in virtù di una scarsa conoscenza della materia che negli ultimi anni il lavoro su funi è andato sempre più diffondendosi nel mondo dell’edilizia privata, poiché visto, semplicisticamente ed erroneamente, come un’alternativa “economicamente più vantaggiosa” rispetto ai ponteggi.

Sicuramente non è stata di ausilio alla comprensione di una corretta applicazione della normativa la narrazione di alcune ditte di operatori su corda sempre propense a magnificare gli aspetti positivi di tale metodologia d’intervento ma scientemente omissive nell’evidenziare le limitazioni previste dal legislatore, ovvero che nell’ambito di un intervento di manutenzione delle facciate di un edificio, l’impiego delle funi è possibile solo in presenza delle specifiche condizioni sopra richiamate ed esclusivamente a seguito di un attenta valutazione dei rischi.

Il sistema di lavoro su funi rappresenta l’eccezione e non la norma.



QUADRO SANZIONATORIO
Di seguito si riportano le principali sanzioni, relative ai lavori in quota mediante funi, previste a carico del datore di lavoro e del dirigente dall’art. 159 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (le sanzioni sono state recentemente ricalcolate all’interno del Testo Unico – ndr.) precisando che, nella malaugurata ipotesi di accadimento di un evento infortunistico, vige il principio del codice civile secondo cui “chiunque cagiona danno ne risponde (3)” e che dunque sono da ritenersi responsabili tutti coloro (Committente, Coordinatore della Sicurezza) che non si siano adoperati ad una corretta applicazione delle norme prevenzionistiche.

1.Violazione dell’art. 111, comma 1 lett. a)

Per non aver dato priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuai:

arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro

2.Violazione dell’art. 111, comma 1 lett. a)

Per non aver disposto affinchè siano impegnati sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare:

arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)]



CONCLUSIONI
Come riportato nella PREMESSA, l’obiettivo di questa iniziativa è far giungere al committente di edilizia privata – uno dei principali attori in materia di sicurezza nei cantieri edili, soggetto a responsabilità sia in ambito civile che penale – poche ma chiare informazioni, preziose pillole sull’effettivo utilizzo delle funi nei lavori in quota quale alternativa ai ponteggi metallici.

Rammentato che tutti gli attori coinvolti dalla esecuzione dei lavori in quota (committente, coordinatore della sicurezza, datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici) ricoprono ruoli di responsabilità nella scelta delle modalità esecutive, in estrema sintesi possiamo concludere che:



L’IMPIEGO DELLE FUNI



*E’ POSSIBILE SOLO IN LIMITATE E CIRCOSTANZIATE CONDIZIONI E VA SEMPRE COMPROVATO DA UN’APPOSITA VALUTAZIONE DEI RISCHI.

NON POTRA’ MAI ESSERE UNA LIBERA SCELTA DEL COMMITTENTE EVENTUALMENTE DETTATA DA SEMPLICI VALUTAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO.





Roma Capitale – Municipio XII

L’assessore alle Politiche del Lavori Pubblici

Politiche del Patrimonio, Attuazione Urbanistica

Ing. Emilio Acernese


(1) Un classico esempio è dato dalla mancata disponibilità, da parte di un condòmino che abbia al piano terreno, di consentire l’installazione del ponteggio nel proprio giardino. In tale situazione, ovvero allorché per provvedere alla manutenzione di un edificio abitativo si renda necessario l’accesso all’altrui proprietà, viene in soccorso l’art. 843 c.c. (Accesso al fondo): “il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune”. Il secondo comma dell’art. 843 c.c. aggiunge poi che “se l’accesso cagiona danno, è dovuta adeguata indennità”.

(2) Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 dicembre 2000 art. 10 comma 6:

lavoro di breve durata = 15 giorni lavorativi

(3) Il risarcimento del danno fatto per illecito è previsto nell’ordinamento giuridico italiano dall’art. 2043 del codice civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagione ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.



Niente di nuovo sotto il sole verrebbe da aggiungere rispetto anche ai nostri precedenti approfondimenti LAVORO SU FUNE DI TIPO ACROBATICO O UTILIZZO DI PONTEGGIO?. Per la prima volta però, grazie al documento prodotto dal Municipio XII di Roma, si inizia ad intravedere un’opera di sensibilizzazione e corretta informazione da parte di soggetti Pubblici che cercano di far comprendere in modo semplice ai non addetti ai lavori, rischi e virtù di queste operazioni.
 
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Utente Cancellato 72152

Ospite
Per fortuna, e sottolineo per fortuna, questa regola ASSURDA vige solo a Roma.

Credo comunque si possa aggirare l'ostacolo se la ditta fornitrice effettua correttamente, e per iscritto fornendola al condominio, una analisi della valutazione dei rischi, e:
"a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare".

Quindi, se si tratta di una ristrutturazione che dura ad esempio 7 giorni (breve durata), si può giustificare dicendo che la sola installazione dei ponteggi allarmati magari richiede proprio 7 giorni; inoltre, se magari il lavoro riveste carattere di urgenza (esempio: frontalini e cornicioni distaccati che rischiano di provocare sinistri anche mortali), si può giustificare l'impiego dell'edilizia acrobatica anziché attendere la posa dei ponteggi e magari anche del relativo sistema di allarmistica correlato.
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Come al solito va usato il buon senso.

Magari i condomini che in assemblea hanno votato contro, hanno interesse che l'appalto venga vinto da una ditta che utilizza i ponteggi tradizionali, per ragioni di tornaconto personale.
 

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