Jan80

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Probabilmente la scala la trovi nell'elabirato planimetrico, se esistente, nei beni comuni, o al massimo citata nella voce dei beni comuni nell'elenco dei subalterni.
Per poterti aiutare servirebbe la definizione che usa il tuo comune per l'slp. Per caso le scale sono scoperte?
 

francesca63

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Non è questione di norme , ma di buon senso.
Se per andare al primo piano si usa quella scala, e per andare al secondo piano anche, la scala è ad uso comune (almeno fino al primo piano).
È un dato di fatto.
 

Juliet

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Non è questione di norme , ma di buon senso.
Se per andare al primo piano si usa quella scala, e per andare al secondo piano anche, la scala è ad uso comune (almeno fino al primo piano).
È un dato di fatto.
Nella sua ultima affermazione c’è un errore in quanto se di scale comuni si tratta sono comuni anche altri elementi tra cui il tetto!pertanto la scala comune deve consentire l’accesso anche a quest’ultimo! In ogni caso se si trattasse di buon senso non vedo perché non dovrei poter fondere le unità di proprietà esclusiva, quando la norma nasce per tutelare l’edificio in modo da non apportare modifiche al volume esistente!nel mio caso si tratta di pura formalità perché non andrei a modificare nulla dal punto di vista costruttivo rispetto allo stato di fatto! Peccato che non possa andare a parlare di buon senso al notaio in sede di atto, ai tecnici comunali quando presenterò la pratica di ristrutturazione, al catasto quando chiederò di fare una fusione! È un dato di fatto.
 

Juliet

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Probabilmente la scala la trovi nell'elabirato planimetrico, se esistente, nei beni comuni, o al massimo citata nella voce dei beni comuni nell'elenco dei subalterni.
Per poterti aiutare servirebbe la definizione che usa il tuo comune per l'slp. Per caso le scale sono scoperte?

In allegato le definizioni. Invece non so dove trovare la voce dei beni comuni nell'elenco dei subalterni. Si trova nella visura catastale? Le scale sono coperte e attualmente chiuse su 3 lati.
 

Allegati

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francesca63

Moderatore
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Privato Cittadino
Nella sua ultima affermazione c’è un errore in quanto se di scale comuni si tratta sono comuni anche altri elementi tra cui il tetto!
Continui a confondere le norme civilistiche con quelle urbanistiche.
Non è un condominio, quindi il tetto è e resterebbe di proprietà di un’unica persona.
Il tetto sarebbe comune ( a norma art. 1117 cc), solo se le singole unità appartenessero a proprietari diversi.
Anche le scale resterebbero di proprietà solo tua , ma , ai fini urbanistici, non possono essere inglobate, perché creeresti un’unica unità con più superficie di quanto è stato concesso.
In ogni caso se si trattasse di buon senso non vedo perché non dovrei poter fondere le unità di proprietà esclusiva, quando la norma nasce per tutelare l’edificio in modo da non apportare modifiche al volume esistente!
La norma nasce per permettere di costruire secondo parametri che non possono essere superati.
La tutela dell’edificio non rileva.
nel mio caso si tratta di pura formalità perché non andrei a modificare nulla dal punto di vista costruttivo rispetto allo stato di fatto!
Non è formalità; se c'è una licenza per costruire 100 di abitativo, e inglobando le scale superi i 100, non puoi fondere.
Se vuoi comprare, devi lasciare formalmente due unità separate , comprare una come prima e una come seconda casa.
Capisco che la risposta non ti piaccia, ma se in Comune ti hanno spiegato che è così, non vedo cosa altro tu possa fare.
 
Ultima modifica:

Jan80

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Concordo con tutto quanto scritto da @francesca63 , a parte quest'ultima nota:
Se vuoi comprare, devi lasciare formalmente due unità separate , comprare una come prima e una come seconda casa.
Dato che di norma si trova sempre una soluzione progettuale che, magari aumentando di poco i costi, ti faccia ottenere tutto o quasi quello che si vuole.

La cosa migliore come ti avevo già consigliato sia io che altri, è quella di chiedere un parere a un tecnico che lavora da più tempo di te nel Comune, dato che conoscerà i parametriche utilizzate in Regione/Comune e saprà già come applicano le norme i tecnici comunali e di certo non sarà la prima volta che affronta un problema simile.
Dato che comunque hai postato quasi tutto l'occorrente sul forum, mi sento di poter ragionare assieme per avere una sorta di pre-parere o comunque delle idee su come risolvere la situazione.

1) Il limite della SLP che hai prospettato sul forum e che ti limita fortemente dipende direttamente dal fatto che tu voglia/debba rientrare nella categoria d'intervento di restauro e risanamento conservativo: si deve capire se è un obbligo dettato dallo strumento urbanistico che ti preclude altre categorie superiori oppure se è un limite che ti sei messa tu magari per restare in una CILA oppure per evitare il pagamento di oneri. Questo sarebbe da chiarire.

2) Assumiamo che sia indispensabile restare in tale categoria indipendentemente dalla motivazione. Se leggi bene la definizione che hai postato si esce dal Restauro e Risanamento Conservativo (RCC) se si aumenta l'SLP e/o si altera la sagoma (con esclusione dei soli impianti tecnologici). Quindi non è preclusa ogni tipo di variazione / ridistribuzione di SLP, ma solo il suo aumento totale.
Leggendo la definizione di tale SLP si notano un buon numero di esclusioni aggiunte nel tempo, ed è di certo questa la strada per far quadrare i conti.
Partiamo dal punto in cui vengono escluse le scale comuni dal computo della SLP:

23 6) Nei soli interventi residenziali i vani scala di uso comune,
fino a un massimo, in ciascun piano, del 10% della superficie
coperta;

Hai verificato quindi se tutta la superficie è attualmente esclusa o solo una parte? Tra l'altro pare di capire che la superficie delle scale dalle tue parti si conteggi una volta per ogni piano di sbarco e non proiettata a terra una sola volta per un numero x di piani.

Poi sposterei l'attenzione sul piano terra dedicato ai servizi; le destinazioni ufficiali dei locali al piano terra dell'immobile sono corridoio e deposito?

20bis 3bis. Le superfici dei locali ad uso cantine di pertinenza di unità
immobiliari residenziali, al piano terreno di edifici privi di piani
interrati;

Da quanto leggo nelle esclusioni della SLP le sole cantine sono escluse, come te lo considerano il deposito? Equivalente alle cantine, quindi già non facente parte della SLP?

E il corridoio rientra o meno nella SLP? Te lo fanno per caso già rientrare in un porticato chiuso di uso comune? Dove porta questo corridoio? A più ambienti o a uno solo?
18 1) i porticati e i pilotis anche se chiusi con vetrate purche' di uso
comune;
Oppure te lo considerano facente parte del vano scala poiché rientrante nelle dimensioni massime ammesse e servente più locali di differenti u.i.?

Si considerano, inoltre, facenti parte del vano scala gli ulteriori spazi distributivi se esclusivamente finalizzati a consentire l'accesso alle unità immobiliari non direttamente servibili tramite il pianerottolo di arrivo, sempreché di dimensione minima, in larghezza, pari a 1,5 metri e di dimensione massima, in profondità, pari a 1,5 metri. La superficie massima complessiva di tali ulteriori spazi non potrà comunque superare i 4,5 mq. per piano-scala.
 

Juliet

Nuovo Iscritto
Professionista
1) Il limite della SLP che hai prospettato sul forum e che ti limita fortemente dipende direttamente dal fatto che tu voglia/debba rientrare nella categoria d'intervento di restauro e risanamento conservativo: si deve capire se è un obbligo dettato dallo strumento urbanistico che ti preclude altre categorie superiori oppure se è un limite che ti sei messa tu magari per restare in una CILA oppure per evitare il pagamento di oneri. Questo sarebbe da chiarire.

Sarà da presentare una Scia Alternativa al Pdc
ma come riportato negli allegati:
- tabella: si tratta di un Edificio caratterizzante il tessuto storico - quindi per il sistema distributivo è consentito il RIS (Risanamento conservativo) così come per l'esterno dell'edificio su spazio pubblico.

- La definizione di RIS dice che:
"Non rientrano nel restauro e risanamento conservativo gli
interventi che comportino aumento della S.L.P.

E qui per quanto mi riguarda/riguarda i tecnici con cui ho parlato in Comune finisce la triste storia!

Pertanto non posso variare nè ridistribuire!
Come potrei ridistribuire (per esempio rinuciando a slp) se l'slp del vano scala non può variare in nessun modo in quanto bloccata dalla definizione di RIS che è riferita esclusivamente al sistema distributivo?

- Comunque le destinazioni ufficiali del pt sono corridoio e deposito (prima era un negozio ma è stata fatto il cambio di destinazione d'uso, quindi declassato a c2)
- è poi presente un piano interrato con cantine quindi il pt fa slp.
Il corridoio comune (che porta in un piccolo cortile, in fondo al quale c'è un basso fabbricato di 20 mq, altra u.i a cui non avevo accennato per non complicare ulteriormente la situazione!) non so se faccia slp!

Comunque grazie per la pazienza!
 

D3rivato

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