lanza

Nuovo Iscritto
Ritenete possibile una proroga di 4 anni per un contratto transitorio stipulato con durata di 12 mesi grazie all'inserimento di una semplice clausola???
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Credo che qualunque contratto transitorio per esigenze del conduttore, se vengono meno le condizioni per giustificare la transitorietà, si trasforma su richiesta del conduttore in un normale contratto 4+4. Da verificare.
 

enrikon

Membro Senior
Ritenete possibile una proroga di 4 anni per un contratto transitorio stipulato con durata di 12 mesi grazie all'inserimento di una semplice clausola???

No.
E' possibile, casomai, rinnovarlo un'unica volta per eguale periodo. Questo, però, va previsto sin dal contratto originale.

In alternativa puoi fare un nuovo contratto 3+2.
 

Sep

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Il contratto transitorio ha una sua scadenza naturale e non è rinnovabile. Se cambiano le condizioni per cui è stato stipulato, occorre chiudere quello in corso ( nel caso non fosse naturalmente giunto alla sua scadenza ) e stipulare un altro contratto ( agevolato o libero ).
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ecco cosa recita l'art. 2 del D.M. 30 dicembre 2002 sui contratti di locazione di natura transitoria:
I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa - da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.
4. I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore - da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.
5. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno.
 

enrikon

Membro Senior
... 5. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno ...
Giustissimo.
Ma mi sembrava di ricordare che ci fosse la possibilità di prevedere nel contratto "...un unico rinnovo tacito di eguale periodo..." :confuso:
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ecco cosa recita l'art. 2 del D.M. 30 dicembre 2002 sui contratti di locazione di natura transitoria:
I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa - da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.
4. I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore - da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.
5. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno.

Grazie per i riferimenti citati, che confermano quanto mi risultava.

Mi chiedo comunque se sia possibile in generale includere a contratto la clausola per la quale il locatore stipula il contratto transitorio, solo a condizione che il conduttore rinunci ad avvalersi della possibilità di trasformalo in contratto 4+4, in caso venga meno per lui l'esigenza transitoria.
Temo però possa farlo solo nei casi previsti per il diniego di rinnovo alla prima scadenza art. 3 L431/1998
 

Sep

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Grazie per i riferimenti citati, che confermano quanto mi risultava.

Mi chiedo comunque se sia possibile in generale includere a contratto la clausola per la quale il locatore stipula il contratto transitorio, solo a condizione che il conduttore rinunci ad avvalersi della possibilità di trasformalo in contratto 4+4, in caso venga meno per lui l'esigenza transitoria.
Temo però possa farlo solo nei casi previsti per il diniego di rinnovo alla prima scadenza art. 3 L431/1998

La legge dice esattamente e NON ALTRO che quanto rimportato da Limpida. Qualsiasi altra clausola rende nullo il contratto transitorio e lo riconduce ad un contratto libero ( 4+4). Non dobbiamo inventarci nientraltro.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Giustissimo.
Ma mi sembrava di ricordare che ci fosse la possibilità di prevedere nel contratto "...un unico rinnovo tacito di eguale periodo..." :confuso:

Forse ti riferisci ai contratti transitori per studenti, che possono avere una durata da sei mesi a tre anni. In questo caso anche il locatore può godere delle agevolazioni fiscali.:basito:
 

sole2007

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Domanda:
contratto transitorio di 12 mesi regolarmente scaduto.
Il conduttore , in attesa di trasferimento nella PA , necessita di un ulteriore periodo per la locazione. Le parti sottoscrivono un nuovo contratto . Ma la durata ?
possiamo fare altri 12 mesi oppure max deve essere di altri 6 mesi in modo da non superare una durata massima dei 18 mesi?
Il conduttore non ha inviato alcuna raccomandata prima della scadenza per confermare la transitorietà delle sue esigenze locative.
 

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