Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
non puoi nascondere notizie che ingannerebbero il proprietario.
Al sig. rossi dovevi subito fermarlo e informarlo che tutto quello che avrebbe detto riguardante l'acquisto, avrsti informato il proprietario, così facendo non c'è nessun segreto.
Non dobbiamo avere segreti, le parti devono essere a conoscenza di tutto ciò che siamo a conoscenza sulla trattativa, secondo me.
Nel caso contrario siamo complici nel bene e nel male.

Aggiunto dopo 4 minuti :

l'avvocato è legato ad una sola parte in causa, difende i suoi interessi e tutela i suoi "segreti"
Se fai il mediatore, fai gli interessi di entrambi le parti e tuteli entrambi le parti.
Caso , secondo me, completamente diverso, e se ricevessi un mandato a titolo oneros, allora sei obbligato a fare gli interessi del tuo cliente.
 

enrikon

Membro Senior
1) Non credo che, come categoria, siamo sottoposti a "segreto professionale" (per intenderci: lo stesso degli avvocati, dei giornalisti, ecc...)
2) Concordo con l'ultima risposta di Antonio; ...anche se a volte... certi proprietari... si fanno tante di quelle pippe mentali che non stanno nè in cielo nè in terra, e verrebbe voglia di...
3) Comunque Seroli, non mi sembra che tu sia uno (come tutti noi, del resto ;)) che sputerebbe su 8.000 euro, perciò se hai rifiutato hai fatto sicuramente bene :ok:

Aggiunto dopo 4 minuti :

Oris ha una figlia? (sbav ...sbav)
Quanti anni ha? (sbav ...sbav)


:risata::risata::risata:
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Non siamo sottoposti al segreto professionale (la privacy basta e avanza); a me è capitata esattamente la stessa cosa, solo che conoscendo la situazione ho precisato al potenziale acquirente transitorio che il venditore non era disposto a sottoscrivere una proposta o un preliminare per "persona da Nominare".
Ho evitato di mettere in imbarazzo le parti e creare un potenziale danno.
 

leonard

Membro Senior
Agente Immobiliare
Professionista
Non siamo sottoposti al segreto professionale (la privacy basta e avanza); a me è capitata esattamente la stessa cosa, solo che conoscendo la situazione ho precisato al potenziale acquirente transitorio che il venditore non era disposto a sottoscrivere una proposta o un preliminare per "persona da Nominare".
Ho evitato di mettere in imbarazzo le parti e creare un potenziale danno.

........quoto il mio delfino preferito.........................spalti...................:D
 

Seroli

Membro Senior
Agente Immobiliare
Non siamo sottoposti al segreto professionale (la privacy basta e avanza); a me è capitata esattamente la stessa cosa, solo che conoscendo la situazione ho precisato al potenziale acquirente transitorio che il venditore non era disposto a sottoscrivere una proposta o un preliminare per "persona da Nominare".
Ho evitato di mettere in imbarazzo le parti e creare un potenziale danno.

oh, ok, la mia curuosita' è stata appagata, grazie.
 
O

Oris

Ospite
Ok, visto che siete seri:

La riservatezza invece a mio parere è d'obbligo ;) io sapevo così, mi ricordo di averlo studiato, intesa come "divieto di rivelare a terzi estranei quanto saputo nello svolgimento della sua attività"....

La dilignza professionale poi fa il resto e completa il quadro, come si sa ad esempio noi dobbiamo invece evitare di trattare con persone "notoriamente insolventi". ;)

Riferimenti giuridici: D.P.R. 1926/1960.

Quindi Spalti ti ha indicato la via per ottemperare a tutto: etica, professionalità senza violare nessuno dei tuoi obblighi.

Per vostro uso vi allego qualcosa che ho trovato in rete, da infocamere, ma questa è roba da esame, dovevate ricordarvela tutti :)
.....si può, con sufficiente certezza, affermare che:
a) della legge n. 253/58 restano in vigore solo le prescrizioni relative al «mediatore pubblico»;
b) del regolamento n. 1926/60, oltre alle regole sul ruolo speciale, si applicano ancora: - la norma sul segreto professionale (art. 25); .....

[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]4.5. Per i mediatori (ora denominati agenti di affari in mediazione) si ricorda che è incompatibile con detta attività con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare (art. 24 della legge n. 272/1913; art. 5, comma 3, della legge n. 39/1989). Per "commercio" - come questo Ministero ha chiarito con la circolare 12 giugno 1985, n. 3077/C - deve intendersi, "salvo che non risulti oggettivamente un significato diverso, all'intero arco delle attività indicate nel primo comma dell'art. 2195 cod. civ. Ne discende che il divieto stabilito [dalla legge] riguarda non solo il commercio in senso astratto, ma anche le altre attività imprenditoriali (...)".
I mediatori professionali in affari su merci devono altresì rispettare gli obblighi previsti nell'art. 1760 cod. civ. che prevede la conservazione dei campioni di merce (nella vendita su campione di cui all'art. 1522 cod. civ.), finché sussista la possibilità di controversia sull'identità di questa. L'inosservanza di quest'obbligo fa sorgere la responsabilità per la violazione dell'art. 665 cod. pen. e dell'art. 1764 cod. civ., disposizioni parimenti applicabili nei confronti del mediatore che presti la propria attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o di cui sia a conoscenza dello stato di incapacità (art. 1764, ultimo comma).
I mediatori, siano essi iscritti nel ruolo ordinario o in quello speciale, sono tenuti al rispetto del segreto professionale in base all'art. 25 del D.P.R. n. 1926/1960, che richiama implicitamente l'art. 622 cod. pen.
I mediatori che nella conduzione della loro attività, si servono di moduli o formulari prestampati contenenti le condizioni generali di contratto sono tenuti a depositarne copia presso la Commissione provinciale della Camera di Commercio ove si è ottenuta l'iscrizione.
Tali regole vanno tenute presenti anche nell'ipotesi in cui si voglia svolgere l'attività di intermediazione, ponendo a disposizione un sito web per lo svolgimento di aste on line.
[/FONT]
 

Seroli

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ok, visto che siete seri:

La riservatezza invece a mio parere è d'obbligo ;) io sapevo così, mi ricordo di averlo studiato, intesa come "divieto di rivelare a terzi estranei quanto saputo nello svolgimento della sua attività"....

La dilignza professionale poi fa il resto e completa il quadro, come si sa ad esempio noi dobbiamo invece evitare di trattare con persone "notoriamente insolventi". ;)

Riferimenti giuridici: D.P.R. 1926/1960.

Quindi Spalti ti ha indicato la via per ottemperare a tutto: etica, professionalità senza violare nessuno dei tuoi obblighi.

sisisi ma la soluzione ad un problema come quello la immaginavo anche io, la domanda era sul segreto professionale o meno, se per noi vale o meno.
 
O

Oris

Ospite
Ho risposto, cerca l'art. 25 del dpr citato e comunque è amteria di esame, primo capitolo del libro che si studia ;)
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
ma noi ci s'ha o no il segreto professionale?

Certo che abbiamo l'obbligo al segreto professionale ( ti mando la circolare ministeriale !)
Attenzione pero' il segreto profersinbale riguarda le persone terze rispetto ai contraenti dell'affare ai quali invece devi fornirecome Agenti Immobiliari tutte le notizie conosciute e quelle conoscibili relative alla operazione e alla parti coinvolte nel contratto.
 
I

Isabella Tafuro

Ospite
L'agente immobiliare è tenuto al segreto professionale, limitato, dall'obbligo di reciproca informazione delle parti previsto all'art. 1759 Cod. Civ. Quindi bocca cucita con chiunque ad eccezione dell'obbligo di mettere a conoscenza le parti di tutti gli elementi conosciuti e conoscibile ;) ops parlo come Luciano, Big Luciano:fiore:
 

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