A

Abakab

Ospite
No: era proprio un caso di utilizzo contemporaneo di due u.i.: le ho trovate su internet. Appena le ritrovo le posto.
Ho parlato di motivazioni che hanno portato alla sentenza, nel senso: se l'ICI non viene pagata per le seconde case date in uso gratuito a parenti tanto meno possiamo pretendere il pagamento di 2 unità, se pur catastalmente differenti, utilizzate, come dimora principale, dallo stesso proprietario .. in paroloni!
Ora con l'IMU queste motivazioni cadono.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ho parlato di motivazioni che hanno portato alla sentenza, nel senso: se l'ICI non viene pagata per le seconde case date in uso gratuito a parenti tanto meno possiamo pretendere il pagamento di 2 unità, se pur catastalmente differenti, utilizzate, come dimora principale, dallo stesso proprietario .. in paroloni!
Ora con l'IMU queste motivazioni cadono.
Non avevo afferrato il riferimento: comunque non è nemmeno a quello specifico principio a cui si sono riferiti. Anzi, riconducono il principio ad una sentenza precedente che trattava il concetto di "abitazione principale" proprio per concedere le agevolazioni prima casa in sede di acquisto. Comunque non voglio andare oltre: la lettura delle sentenze mi fan sempre venire il mal di pancia e gli incubi: è un linguaggio distante anni luce dalla prassi quotidiana ( e non perchè giustamente viene fatto ancora uso dei congiuntivi...:^^:)
 

Gherardo5

Membro Attivo
Privato Cittadino
Non ho avuto tempo di leggere tutto ma credo che la soluzione più semplice sia separare le residenze portandole ognuna nella propria casa.
A burocrazia dell'unione dei due appartamenti ultimata ..... tornate su un unico certificato di residenza.
 

tizianotom

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Giusto per continuare a rompersi il capo...
ho appena avuto un colloquio con un mio conoscente che mi ha segnalato la seguente cosa e vi sarei grato se qualcuno potesse darmi il suo illuminato parere...
Una famiglia con 2 figli minorenni vive in una abitazione formata da 2 appartamenti catastalmente distinti: 1) FG20, Part.4332, Sub. 25 intestato ad uno dei coniugi (marito) 2) Fg20, Part .4332, Sub. 21, intestato all'altro coniuge (moglie). Gli appartamenti fanno parte del medesimo condomino, stesso numero civico, stesso piano (terra). Le due unità sono adiacenti e comunicanti, acquistate in epoche differenti dai due coniugi, utilizzate ora come una unica abitazione dalla famiglia. Quando ancora era in vigore l'ICI hanno fatto compilare, da un geometra, una pratica di "accertamento della proprietà immobiliare urbana" relativamente all'unità Sub. 25, dove si dichiara (quadro D): "porzione di unità di fatto con quella di Fg.20, Part.4332, Sub.21, rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali". In questo modo hanno potuto beneficiare della esenzione dall'ICI per l'abitazione principale relativamente ad entrambe gli appartamenti abitati da tutta la famiglia come un' unica abitazione. Ora, con l'entrata in vigore dell'IMU, non viene più riconosciuta l'aliquota per l'abitazione principale su entrambi gli appartamenti ma solo su uno, il Sub.25 mentre per il Sub. 21 viene considerato come "altro immobile" con l'aliquota IMU massima (1,06). La cosa sembra,ai proprietari, piuttosto ingiusta. Cosa è cambiato rispetto all'ICI? L'ufficio tributi del comune dichiara che non dipende da loro e non possono fare nulla. Che ne pensate? Vi sarei grato se poteste darmi una indicazione. Grazie mille e cordiali saluti. tizianotom
 
A

Abakab

Ospite
Si è un argomento trattato e con pareri discordanti, ti dico la mia: in precedenza, con l'ICI, alla seconda casa utilizzata da un membro della famiglia o parente veniva riconosciuta l'esenzione, cosa che ora con l'IMU non avviene più, in forza di questo, probabilmente, si attengono alla nuova normativa. Di fatto sono 2 unità immobiliari ben distinte.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Il quesito di TizianoTom è a mio parere piuttosto interessante, e cercherò di spiegarmi, sperando mi venga in aiuto qualche professionista tipo salves o altri pratici di accatastamenti.

Intanto dovrei quotare la risposta di abakab: se si ha a che fare con due immobili distinti, nello stesso Comune, non ci dovrebbero essere pareri contrastanti: la circolare 3/DF del Ministero Finanze è al riguardo chiara e categorica, leggi cap. 6 a pag 10.

Ma la frase riportata da Tiziano:
una pratica di "accertamento della proprietà immobiliare urbana" relativamente all'unità Sub. 25, dove si dichiara (quadro D): "porzione di unità di fatto con quella di Fg.20, Part.4332, Sub.21, rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali".
solleva un quesito diverso.

Quella dicitura è esattamente quella prevista dalle procedure di accatastamento , per definire una unica u.i. insistente su due particelle di proprietari diversi, di fatto unita. Catastalmente non è possibile fondere in modo ordinario due u.i. se i proprietari delle stesse sono diversi:la procedura docfa non lo ammette.
E' stato quindi prevista una annotazione, (in pratica quella riportata da Tiziano) in fase di denuncia catastale, che viene validata e trascritta d'ufficio dall'AdT, con conseguente denominazione dell'Unica unità immobiliare, attraverso una denominazione composita dei dati catastali, che riportano le due particelle ed i due subalterni, conservando la titolarità delle rispettive parti ai legittimi proprietari, ma attribuendo la rendita catastale cumulativa ai fini fiscali.

Non siamo quindi di fronte a due tipiche u.i. distinte e disgiunte.
Mi pare che potrebbero esserci gli elementi per sollevare un interpello in materia, che se ben supportato potrebbe portare ad una eccezione al regolamento IMU.

Riporto il paragrafo di un testo di Pratica Catastale:
2.4.2. Denunce di nuove costruzioni di fabbricati edificatì
su terreni di diversa proprietà
Lesempio più frequente di questo anomalo modo di procedere
si ha quando due persone (marito e moglie, padre e figlio,
clue fratelli, ecc.), proprietari singolarmente di due lotti di terreni
contigui, costrrriscono un fabbricato a cavallo del confine
comune.
Con tutta probabilità ci saranno unità immobiliari che ricadranno
sulle due proprietà ed altre, invece, che insisteranno sulla
stessa proprietà. Quando esistevano le "partite catastali" si poteva
accendere una sola partita "complessa" con una intestazione
del tipo:Tizio proprietario per il mappale xx e Caio proprietario
per iI mappale yy ed inserirvi tutte le unità immobiliari presenti
nel fabbricato. Il programma informatico DOCFA, stante I'awenuta
soppressione deile partite, non può accettare questa soluzione
per cui l'unica possibilità di accatastamento è quella di
denunciare tutte le unità immobiliari (o le loro porzioni) nel
rispetto del diritto di proprietà.
Una recentissima lettera-circolare della Direzione Centrale,
la n. 15232 del 211212002, t rattando espressamente un caso analogo,
ma inquadrato come denuncia di variazione (vedi 2.5.5)
suggerisce una procedura di accatastamento, del tutto innovativa,
che può essere :utllizzata anche in questo caso.
La novità consiste nel poter denunciare, nel rispetto della
proprietà, le singole porzioni di unità immobiliari come "unità
a sé stanti" con categoria, classe, consistenza e reddito dipendenti
dalla originaria unità immobiliare. In altre parole, se l'intera
unità immobiliare fosse da accatastare in categoria A/3 di
4u classe con una consistenz a di 7 vani, le sue porzioni derivate,
benché non autonome, manterrebbero la stessa catesoria e classe
mentre il reddito catastale andrebbe commisurato alla consistenza
delle due porzioni con l'awertertza che, pur piccola che
sia una porziorte,la sua consistenza non può essere valutata meno
di un vano intero. La somma delle consistenze e quella dei redditi
delle porzioni derivate dowebbero essere, compatibilmente con
gli arrotondamenti, pari a quella dell'unità da cui derivano.
La circostanza deve essere attestata nella relazione tecnica
incorporata nel programma DOCFA con una scritta del tipo:
PORZIONE DI U.I. UNITA DI FATTO CON QUELLA DI FOGLIO
XXX PART. YTY SUB. ZZZ - RENDITA ATTRIBUITA ALLA PORZIONE
DI U.I.U. AI FINI FISCALI.
Nelle planimetrie di ciascuna porzione deve essere rappresentata
l'intera unità immobiliare con l'awertenza di utilizzare
il tratto continuo per la parte della ditta denunciante e quello
tratteggiato per la parte rimanente di altra proprietà. Un tratteggio
a "punto e linea" dowà delimitare, nella planimetria stessa,
il confine di proprietà.
Spero possa essere di qualche utilità. Facci sapere
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Mi aggancio a questo post... Da quanto leggo sopra, se ho ben inteso, due coniugi sposati possono risiedere in 2 abitazioni diverse... In realtà non lo credevo possibile: pensavo contasse anche lo stato di famiglia... Chiedo questo sempre ai fini delle tassazioni IMU.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ti sei agganciata ad una "vecchia" discussione. Con l'ICI mi risulta che molti coniugi sfruttavano questi escamotage per non pagare la tassa sulal seconda casa.

Con l'IMU non funziona più. La casa principale è una sola: quella dove la famiglia dimora abitualmente.
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Ti sei agganciata ad una "vecchia" discussione. Con l'ICI mi risulta che molti coniugi sfruttavano questi escamotage per non pagare la tassa sulal seconda casa.

Con l'IMU non funziona più. La casa principale è una sola: quella dove la famiglia dimora abitualmente.

Esatto, senza creare una nuova discussione, visto che se n'era parlato abbastanza qui... :D

Quindi conta lo stato di famiglia... Ovvero, in caso di 2 coniugi con ciascuno una prima casa intestata, per non pagare l'IMU ad entrambe occorre dimostrare che ciascuno abiti per proprio conto, ovvero che i 2 siano separati, vero?

Grazie :D
 

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