Normalmente sono accatastati con riserva gli immobili che, almeno in parte, ricadono su proprietà altrui o per i quali non sia comunque presente un titolo valido che ne attesti la proprietà.
Facciamo un esempio. Rossi è proprietario di una casa all'esterno della quale è presente una corte comune anche ad altri fabbricati. Se Rossi, col passare del tempo, ampliasse l'immobile costruendo una stanza sulla corte comune, nel caso di accatastamento la dovrebbe indicare con riserva. L'accatastamento con riserva prevede che il catasto invii agli altri ipotetici legittimi proprietari la comunicazione della variazione, essendo data loro facoltà di opposizione.
Naturalmente non è possibile vendere immobili accatastati con riserva. Dopo un certo periodo (presumibilmente quello previsto per l'usucapione) è comunque possibile eliminare la riserva che può essere tolta anche in seguito alla regolarizzazione del titolo (nel nostro esempio, acquistando i diritti sulla corte dagli altri aventi titolo).
L'eliminazione delle riserva naturalmente non ha implicazioni civilistiche. Il fatto quindi che, superato il ventennio, si possa provvedere all'eliminazione della riserva non esclude l'obbligo di dover ricorrere ad una pratica per ottenere la sentenza di usucapione al fine di poter effettuare la vendita del bene.
Spesso, nella pratica quotidiana, non è l'intero bene ad essere accatastato con riserva ma solo una parte di esso a causa delle approssimazioni con le quali si procedeva all'identificazione catastale, tanti e tanti anni fa. In questo caso è possibile "stralciare" dall'unità immobiliare la parte accatastata con riserva e procedere alla vendita della sola porzione legittimata da un titolo valido. Il notaio potrà comunque indicare nell'atto la cessione del solo possesso esercitato sulla particella/subalterno stralciato (che è cosa ben diversa dal trasferimento della proprietà).
Un tecnico saprà comunque fornirti indicazioni più chiare e precise di quanto non possa fare il sottoscritto.