clongoni

Nuovo Iscritto
E' possibile, dopo aver fatto un atto di rinuncia eredità presso la cancelleria del tribunale, fare un atto di accettazione eredità presso un notaio?
O è necessario preventivamente fare un ulteriore atto di revoca della precedente rinuncia?
Grazie
 

andreakame

Nuovo Iscritto
Anch'io tempo addietro feci la rinuncia entro i termini previti ossia i 3 anni, non so se sia revocabile, controlla su codice civile su SUCCESSIONI, ma ovviamente la revoca dovrà essere effettuata nella stessa sede dove hai richiesto la rinuncia..... booo

Puoi in caso fare l'accettazione con beneficio d'inventario se fosse ancora disponibile.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Gli aspetti procedurali non li conosco.

Però vedi l'art. 525 c.c. Revoca della rinunzia.
La cosa è prevista, si può fare purchè il tempo per l'accettazione non sia scaduto, e soprattutto se l'eredità non è già stata acquistata da altro dei chiamati ...

In dettaglio credo sia bene informarsi presso la cancelleria o il notaio.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
........... aggiungo anch'io che:
art. 480 cc: Prescrizione.
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni ....
 

andreakame

Nuovo Iscritto
........... aggiungo anch'io che:
art. 480 cc: Prescrizione.
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni ....

Il termine per rinunciare è di 3 mesi.... trascorsi i tre mesi si accetta tacitamente l'eredità e si diventa successori, eredi.

Poi i 10 anni sono riferiti ad un'altra fattispecie credo.. boooo chi se lo ricorda....
 

andreakame

Nuovo Iscritto
I chiamati all’eredità possono accettare o rinunciare; i termini della rinuncia sono di 3 mesi dalla data del decesso se il chiamato è nel possesso o utilizza i beni oggetto di successione; di 10 anni dalla data del decesso se il chiamato non è nel possesso dei beni o non li utilizza.

Tutto sulle successioni,donazioni,rinuncia alla eredit

Dispositivo dell'art. 524 c.c.
Fonti → Codice Civile → LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI → Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni (Artt. 456-564) → Capo VII - Della rinunzia all'eredità

Se taluno rinunzia (1), benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare (2) l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

Quindi nella fattispecie se è un parente stretto ha il termine di 3 mesi, invece se è un erede che non dispone del patrimonio del defunto 10 anni...

In pratica... se l'eredità è trasmesso via testamento e il successore erede non dispone del patrimonio ha il termine di 10 anni per divenire erede salvo che nessun altro sia subentrato alla quota con il suo rifiuto.... in qualità di legittimo erede per discendenza o altro.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto