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Privato Cittadino
1992 – Ricevo appartamento in DONAZIONE dai genitori come
NUDA PROPRIETA', senza agevolazioni PRIMA CASA
( genitori si riservano USUFRUTTO )
locazione appartamento : Milano

1999 – Acquisto 1 appartamento con agevolazione PRIMA CASA
locazione appartamento : Milano

2007 – Decesso genitori
Eredito 1/3 di casa in campagna , comunque fuori dal mio
comune di residenza.

2009 – Vendita dell’appartamento acquistato come PRIMA CASA

DOMANDA :
Posso acquistarne uno nuovo appartamento con agevolazione PRIMA CASA ? ,
anche se quello ricevuto in DONAZIONE è ora di mia proprietà a tutti gli effetti ?
Nell'atto di Donazione non si sono sfruttate le agevolazioni Prima Casa....
locazione del nuovo da acquistare appartamento : Milano

Grazie a tutti per le eventuali risposte
 
Se, come sembra la casa da acquistare e quella che gia' possiedi sono nello stesso comune, in linea di principio NON hai diritto alle agevolazioni. Ti segnalo pero' che di recente una sentenza della cassazione ha stabilitio che - qualora l'immobile gia' posseduto non soddisfi le esigenze personali e familiari (p. es. Troppo piccolo) si ha diritto di beneficiare delle agevolazioni. La Cassazione, con sentenza n. 100 depositata l’8 gennaio 2010, ha deciso che l’agevolazione prima casa spetta anche a chi possiede, nel Comune in cui e` proprietario dell’abitazione principale, un altro alloggio non idoneo, per dimensioni e caratteristiche, a sopperire ai bisogni abitativi della famiglia. Nel caso esaminato dalla Corte, l’alloggio posseduto dal contribuente nel comune ove era già proprietaria di un altro immobile era un locale di circa 22 metri quadrati
 
Anche se tu avessi utilizzato le agevolazioni prima casa per la successione, avresti potuto acquistare il nuovo appartamento con le suddette agevolazioni (fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n.44/E del 7/5/2001).
Invece, il fatto che tu possieda un'altra casa adibita ad abitazione (anche non acquistata con i benefici in oggetto) nel comune in cui si trova l'appartamento da acquistare, ti preclude la possibilità di usufruire delle agevolazioni.
Saluti.
 
"L'acquirente deve dichiarare nell'atto di compravendita:
di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato"
quindi non credo che tu possa....

La Cassazione, con sentenza n. 100 depositata l’8 gennaio 2010, ha deciso che l’agevolazione prima casa spetta anche a chi possiede, nel Comune in cui e` proprietario dell’abitazione principale, un altro alloggio non idoneo, per dimensioni e caratteristiche, a sopperire ai bisogni abitativi della famiglia. Nel caso esaminato dalla Corte, l’alloggio posseduto dal contribuente nel comune ove era già proprietaria di un altro immobile era un locale di circa 22 metri quadrati
Anch'io avevo sentito di questa sentenza, ma probabilmente è dovita al fatto che l'immobile è 22mq quindi ritenuto troppo piccolo x abitarvi.

:accordo:
 
Io citerei anche la sentenza della cassazione 5493 del 06 marzo 2009. Quì si dice senza specificare dimensioni dell'appartamento e del nucleo familiare che si può usufruire dei benefici prima casa anche avendo un'altra abitazione nello stesso comune a patto che: l'unità immobiliare di cui il contribuente è già in possesso sia non idonea in concreto ai suoi bisogni abitativi.
Io andrei in causa con l'agenzia delle entrate solo se possedessi un monolocale e cinque figli!!!
 
la sentenza che avete citato è stata già messa in discussione e pertanto non acquisita dall'Agenzia delle Entrate, come già indicato in un altro post che però non trovo... :wall:
 

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