m_nicoletta

Membro Attivo
Privato Cittadino
A nov 2013 scadono i primi 4 anni, e darei la disdetta per acquisto l'immobile per andarci a vivere. Come immaginavo la dichiarazione non potrerebbe nessuna certezza, men che mai sulle responsabilità
 

m_nicoletta

Membro Attivo
Privato Cittadino
l'unica soluzione è che il soppalco venga smontato entro il rogito. E come la proprietà convincerà l'inquilino che può viverci ancora più di un anno, non lo so. Ma non è un mio problema.
L'abuso non è mio, io vorrei solo comprare la casa. Che comunque con questa novità del soppalco abusivo, non ha caratteristiche conformi al prezzo che ho deciso di proporre, perchè a tutti gli effetti c'è una stanza in meno.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Si è sicuri che il conduttore alla scadenza lasci l'immobile?
oppure con i diritti che ha può far rinnovare il contratto di affitto?
o nella migliore delle ipotesi impugna il diritto di prelazione?

Ciao salves
 

m_nicoletta

Membro Attivo
Privato Cittadino
Non dovrebbe farlo subito entro la conclusione della vendita (intendo impugnare i diritti di prelazione)?
Per quanto riguarda i diritti, io la acquisterei come prima casa, con intenzione di viverci e darei disdetta entro sei mesi. certo il rischio della procedura di sfratto ci sarebbe e conterei di iniziarla prima della scadenza per guadagnare tempo. Ma ormai credo che questo sia solo un problema successivo. non credo che l'inquilino vorrebbe vivere in mezza casa, per di più con la forma di un cantiere, coi buchi nelle pareti...
 

Bagudi

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Agente Immobiliare
Quando il conduttore ha diritto alla prelazione
Il diritto di prelazione in favore del conduttore di immobile adibito ad uso abitativo, è previsto dall'art. 3, lettera g, della Legge 431 del 1998, in caso di vendita dell'immobile o in caso di nuova locazione nei seguenti casi :
Il conduttore ha diritto di prelazione quando, alla prima scadenza contrattuale quattro anni in caso di di contratto libero o tre anni in caso di contratto concordato, il locatore si avvalga della facoltà di diniego del rinnovo del contratto perché intende vendere o ristrutturare l'immobile ovvero :
- intende vendere l'immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione; va a riguardo precisato che l'art. 1, comma 10, D.M. 30/12/2002, è intervenuto a stabilire che "E' nella attribuzione esclusiva del proprietario dell'immobile la facoltà di concedere il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell'immobile con le modalità previste dagli artt. 38 e 39 L. 27 luglio 1978, n. 392.
- l'immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato che richiede importanti lavori per cui la permanenza del conduttore è di ostacolo quali la demolizione e/o ricostruzione o importanti lavori che ne assicurino la stabilità;
- l'immobile si trova in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, demolizione o radicale trasformazione al fine di realizzare nuove costruzioni, oppure se situato all'ultimo piano, per eseguire sopraelevazioni che per motivi tecnici o di sicurezza richiedono lo sgombero dell'immobile condotto in locazione.




Dal momento che Nicoletta ha intenzione di andare a viverci e, nel frattempo," eredita" il contratto di locazione in essere, non c'è diritto di prelazione.
 

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