Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Operazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 100, legge n. 244/2007 in regime dei minimi:stretta_di_mano:
oppure prestazioni esclusa da IVA ai sensi dell'art. 5 e/o 10 punto 9 d.p.r. 633/72 e successive modificazioni:ok:

Le prestazioni effettuate in regime dei minimi richiedono l'iscrizione alla Camera di Commercio e quindi con partita IVA.
Nel D.P.R. 633/72 art. 10 che allego, la nostra attività non rientra nell'esenzione IVA.Articolo 10
Operazioni esenti dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;
8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Hanno assolutamente ragione Antonello e Limpida, che tra l'altro ha motivato splendidamente la risposta. La mediazione occasionale o no che sia, prevede l'iscrizione alla CCIAA nel rea che sia attiva, per il diritto non è invece necessaria l'IVA perché un agente potrebbe benissimo lavorare per altri agenti o esse parte di una società di mediazione.
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Operazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 100, legge n. 244/2007 in regime dei minimi oppure prestazioni esclusa da IVA ai sensi dell'art. 5 e/o 10 punto 9 d.p.r. 633/72 e successive modificazioni

Per la precisione questa persona dovrà avere una Partita IVA e poi scriverà in fattura che l'imponibile è esente ai sensi della legge che lo tutela.
In ogni caso una partita IVA la deve possedere.
Inoltre, occasionale o meno, deve essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
A niente serve l'iscrizione all'ex ruolo che certifica solo l'abilitazione.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
La Camera di Commercio prevede comunque l'iscrizione entro un mese dall'apertura della attività, forse sei in tempo ad iscriverti per dichiarare quel compenso.
Sono d'accordo con pensaperme :)eek:) che afferma che potrebbe svolgere lavoro occasionale senza partita IVA per un'agenzia immobiliare.
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
La Camera di Commercio prevede comunque l'iscrizione entro un mese dall'apertura della attività, forse sei in tempo ad iscriverti per dichiarare quel compenso.
Sono d'accordo con pensaperme :)eek:) che afferma che potrebbe svolgere lavoro occasionale senza partita IVA per un'agenzia immobiliare.
Ci deve essere una quota societaria, una assunzione o un contratto in essere ;)
 

adimecasa

Membro Senior
Agente Immobiliare
se rientra nei minimi emette ricevute fiscali con cod. fiscale a privati, e se emette ricevute a soggetti di partita IVA applica la ritenuta d'acconto e senza applicazione dell'IVA
 

collega

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Il notaio in sede di rogito ha preteso fotocopia della fattura ( fattura errata in quanto emessa con dicitura "fattura provvisoria" anzichè "prestazione occasionale". Il notaio ha minacciato l'agente immobiliare che l'avrebbe denunciato per truffa in quanto non poteva ha richiesto la mediazione e fatto una fattura provvisoria senza partita IVA. L'ha minacciato di chiamare i Carabinieri e farlo arrestare. Il mediatore spaventato ha rinunciato cosi alla mediazione, nonostante tutto il lavoro svolto per mettere d'accordo le parti e fatto firmare una proposta d'acquisto. Il notaio poi ha consigliato le parti di fare intervenire un altra Agenzia alle quali le parti precedentemente si erano rivolte. Ditemi qualcosa in merito di come la pensate in merito.
 

Maurizio Zucchetti

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ecco un notaio che ha fatto il suo dovere, magari in maniera drastica (e sollecitato dal suo cliente, l'acquirente? :fico:), ma l'ha fatto.
Questi sono i "rischi del mestiere" a cui si espone un mediatore abusivo, che comunque può consolarsi: i numeri sono laaaaaarghissimamente dalla sua parte! :disappunto::disappunto:
Mi lascia perplesso invece il consiglio di rivolgersi ad un'altra Agenzia: a che titolo? Si presume per una consulenza, visto che il lavoro l'ha fatto l'abusivo!

;)
 

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