scali64

Nuovo Iscritto
Dovendo procedere all'unificazione di 2 sub stessa particella in un unico sub stessa particella ed avendo in uno dei due locali altezza inferiore a mt. 2.70 ma rapporti aeroilluminanti molto al di sopra dei minimi di legge ed essendo l'immobile ubicato in centro storico e realizzato intorno al 1950, posso richiedere una deroga all'altezza per l'abitabilità?
Ed inoltre esiste giurisprudenza in tal senso e dove trovarla?

Grazie
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Quindi la deroga alle altezze per essere abitabile è ammissibile solamente per edifici antecedenti al 1934, oppure per edifici al di fuori dei centri urbani purché antecedenti al 67?
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
Dipende molto dal contenuto del Regolamento d'igiene...a carattere generico ti posso dire che soltanto nel 75 si è ridotta l'altezza a m. 2,70, perchè prima era minimo di 4 m. per il piano terreno e 3 m. per gli altri piani...e questo è facilmente intuibile per una questione di luminosità dei locali posti in basso...ora se ci troviamo in piano centro abitato le altezze dei diversi fabbricati oscurano i locali posti in basso, mentre nelle periferie si hanno distanze maggiori tra i fabbricati (rif. art. 63 delle istruzioni ministeriali 20.06.1896).
Spero essere stato un pò più chiaro...:)
 

carlor

Membro Attivo
Professionista
DM Sanità 5 luglio 1975 - Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/6/1896, relativamente all'altezza minima
ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione - G.U. n. 190 del 18 luglio 1975

Art. 1 - L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.
Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.
(comma aggiunto dall'articolo 1 del d.m. Sanità 9 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 1999)

Questo articolo del DM è tuttora in vigore? Grazie.
 

ataru

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Ho un problema analogo:
Immobile costruito prima del 1967, altezza minma 2.67 (sigh!). Nessuna modifica rispetto alle planimetrie catastali.
Ultimo piano e categoria catastale A/3 (da visura) ma mancante di abitabilita'...
Quindi se ho ben inteso , date le condizioni di cui sopra l abitabilita/agibilita' non potra mai esser richiesta ed ottenuta?

Quali sono i rischi in caso di un eventuale acquisto di detto immobile?

Grazie
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
Per Carlor...scusami ma non ho ben inteso il tipo d'intervento cosa volevi dire...


Immobile costruito prima del 1967, altezza minma 2.67 (sigh!). Nessuna modifica rispetto alle planimetrie catastali. Ultimo piano e categoria catastale A/3 (da visura) ma mancante di abitabilita'... Quindi se ho ben inteso , date le condizioni di cui sopra l abitabilita/agibilita' non potra mai esser richiesta ed ottenuta? Quali sono i rischi in caso di un eventuale acquisto di detto immobile?


Se la parte d'immobile in questione è già utilizzata come abitazione e non si prevedono o si fanno modifiche sostanziali, la situazione rimane immutata...
 

ataru

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
ARchitetto...

Non credo di aver capito la risposta...
Intendi dire che se l'appartamento e sempre stratu usato come abitazione in tal caso anke in mancaza dell'abitabilita' non ci sono problemi o che l'immobile non puo comunque considerarsi abitazione
 

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